Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27404 - pubb. 01/06/2022

Sull’obbligo di motivazione dell’eventuale diniego del credito da parte dell’intermediario

ABF Roma, 09 Marzo 2022, n. 4144. Pres. Sirena. Est. Cherti.


Accesso al credito – Libertà imprenditoriale – (In)sussistenza di un obbligo a contrarre – Art. 124 bis tub

Autonomia negoziale dell’intermediario – Limiti – Buona fede e correttezza – Obbligo dell’intermediario di motivare il diniego ex art. 1337 e 127 tub

Diritto della clientela a ricevere informazioni sulle ragioni del diniego del credito – Carattere delle indicazioni fornite dall’intermediario



In materia di accesso al credito, è esclusa la sussistenza di un obbligo a contrarre in capo agli intermediari, in quanto in contrasto con il principio di libertà imprenditoriale in base al quale la valutazione del merito creditizio del richiedente in ordine all’eventuale erogazione di un finanziamento «è prerogativa esclusiva degli intermediari» ai sensi dell’art. 124 bis tub.

L’autonomia decisionale, negoziale e gestionale di cui gode l’intermediario deve essere esercitata nel rispetto dell’art. 5 tub, nonché delle regole di buona fede e correttezza di cui agli artt. 127 tub e 1337 c.c.; pertanto, deve ritenersi illegittimo il comportamento dell’intermediario che, ignorando le richieste della clientela, non fornisca indicazioni sulle ragioni del diniego del credito.

Pur non esistendo un diritto del cliente alla concessione del credito (attesa la contrarietà dello stesso con i principi di libertà negoziale e di iniziativa economica dell’intermediario), deve ritenersi sussistente un diritto del cliente a ricevere indicazioni – di carattere generale e, al contempo, rapportate alle concrete circostanze individuali – circa le ragioni di un eventuale diniego. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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