Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3409 - pubb. 14/03/2011

Fallimento, importo dei debiti inferiore ad euro 30.000 ed intervento del Fondo di garanzia dell’I.N.P.S. - Bankruptcy, debts less than € 30,000 and intervention of the Guarantee Fund INPS

Tribunale Reggio Emilia, 08 Marzo 2011. Est. Gnani.


Fallimento - Importo dei debiti inferiore ad euro 30.000 - Impossibilità di far luogo alla dichiarazione di fallimento - Crediti da lavoro subordinato - Intervento del Fondo di Garanzia dell’I.N.P.S. - Presupposti - Sussistenza.



Tra i datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali di cui all’art.1, comma 2, D.Lgvo n.80/92 (che regola l’intervento del Fondo di garanzia dell’I.N.P.S. per il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti), devono ritenersi ricompresi anche quegli imprenditori per i quali non si possa far luogo alla dichiarazione di fallimento perchè l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è inferiore ad euro trentamila (art. 15, comma 9, legge fallimentare). (Alessandro Gnani) (riproduzione riservata)


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