Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5555 - pubb. 17/06/2011

Richiesta del cliente di annullamento del contratto di finanziamento e onere dell'intermediario di comunicazione di quanto dovuto

ABF Napoli, 10 Febbraio 2010, n. 30. Est. Manzione.


Finanziamento - Estinzione anticipata - Manifestazione della volontà - Necessità di forma espressa - Esclusione - Obbligo dell’intermediario, su richiesta del cliente, di comunicargli l’importo dovuto - Sussistenza.



La richiesta del cliente all’intermediario di «annullamento del contratto di finanziamento» e della indicazione «degli importi relativi alle estinzioni effettuate» è inequivocabile, univocamente esprimendo la volontà di estinguere anticipatamente il finanziamento; sì che l’intermediario deve provvedere a comunicare al cliente l’esatto importo dovuto. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


L’intermediario ometteva di farlo, osservando che il cliente non aveva più diritto di recedere dal contratto - un finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio - , essendo trascorsi quindici giorni dalla sua conclusione.
La decisione ricorda il comunicato del Governatore di Banca d’Italia del 10 novembre 2009, relativo al tipo di operazione indicata, dove rileva che «ricorrente è il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di estinzione anticipata».


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