Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5580 - pubb. 20/06/2011

Diniego di rinnovo di carta di credito revolving giustificato dalla scelta di un diverso circuito di pagamento

ABF Napoli, 03 Marzo 2010, n. 84. Est. Auletta.


Carta di credito revolving - Rifiuto di rinnovo da parte dell’intermediario - Per scelta macro-organizzativa, inerente al circuito di pagamento - Efficacia del rifiuto - Affidamento sul rinnovo creato nel cliente - Irrilevanza.



Qualora il contratto di concessione di carta di credito revolving preveda la facoltà dell’intermediario di rifiutare il rinnovo del rapporto alla scadenza in presenza di un giustificato motivo, il cliente non può pretendere il rinnovo del rapporto quando il rifiuto dell’intermediario sia dipeso dalla scelta, macro-organizzativa, di un diverso circuito di pagamento, a valere per la generalità dei rapporti; e ciò per quanto l’intermediario abbia ingenerato nel cliente un affidamento sul rinnovo. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


L’intermediario, nella specie, aveva incorporato l’emittente la carta, in prossimità della scadenza del rapporto oggetto di controversia, per qualche giorno anche concedendo al cliente una disponibilità maggiore dell’originaria, oltre a rassicurarlo sul rinnovo della linea di credito. Poiché il petitum del ricorso - di «poter usufruire dell[a] disponibilità» - non comprendeva, secondo la decisione, una domanda di risarcimento del danno per «lesione dell’affidamento», il provvedimento su ciò non si pronuncia, esortando peraltro l’intermediario a «riesaminare le condotte ... tenute ... suscettibili di manifestare ... una finalità di captazione del favore del destinatario [:] ragionevolmente probabile può ritenersi [che] lo scopo dell’offerta graziosa [fosse] predisporre favorevolmente l’oblato alla negoziazione di un rapporto nuovo».   


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