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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5584 - pubb. 21/06/2011

Il ius variandi variazione delle condizioni economiche e regolamentari del contratto, divieto di introduzione di nuove clausole che introduzione di una commissione sull'affidamento delle aperture di credito

ABF Napoli, 02 Aprile 2010, n. 192. Est. Rocco di Torrepadula.


Ius variandi - Oggetto - Clausole regolamentari - Inclusione.

Ius variandi - Introduzione di clausole nuove - Esclusione.

Apertura di credito - Art. 2-bis d. l. n. 185/’08 - «Adeguamento» dei contratti pendenti - Introduzione di una commissione sull’affidamento (in sostituzione di una c.m.s.) - Esclusione.



Il ius variandi ex art. 118 T.U.B. può riguardare sia le condizioni economiche del contratto sia quelle regolamentari. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

Il ius variandi ex art. 118 T.U.B. è utilizzabile solo per le modifiche di una clausola preesistente, non anche per l’introduzione di una nuova clausola. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

L’art. 2-bis d.l. n. 185/’08 (conv. in l. n. 2/’09) non consente alla banca di introdurre una commissione sull’affidamento nelle aperture di credito pendenti, neppure nel caso in cui queste prevedessero c.m.s. nulle in forza di detta norma. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Tale interpretazione è fondata dalla decisione sulla sua coerenza alla soluzione contenuta nella seconda massima.


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