Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6359 - pubb. 01/08/2010

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Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 13 Gennaio 2009. Est. D'Onofrio.


Amministrazione straordinaria - Direttore generale - Banca di credito cooperativo - Responsabilità.

Amministrazione straordinaria - Direttore generale - Banca di credito cooperativo - Responsabilità - Confronto con la figura della'amministratore.

Banca di credito cooperativo - Concessione di credito a soggetti immeritevoli - Responsabilità del direttore generale - Sussistenza.

Banca d'Italia - Relazioni ispettive - Attività creditizia - Attendibilità.



Ai fini del riconoscimento della qualifica di direttore generale (articolo 2396 c.c.) si deve avere riguardo alle funzioni effettivamente esercitate dal soggetto in rapporto a quelle previste per detta carica nello statuto della società cooperativa.

Anche se il direttore generale assume un rilievo operativo pari o preminente rispetto agli amministratori, ha il compito di porre in esecuzione le decisioni degli amministratori dopo averle interpretate e verificate.

Il direttore generale di Banca di credito cooperativo che conceda credito a soggetti immeritevoli attraverso una organizzazione illegale è responsabile ai sensi dell'articolo 2396 c.c.

Le relazioni redatte dalla Banca d'Italia nel corso della propria attività ispettiva ed avente ad oggetto la gestione dell'attività creditizia di una banca debbono ritenersi particolarmente attendibili essendo redatte da soggetto investito di pubblica funzione, nell'interesse pubblico.


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