Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6361 - pubb. 19/08/2011

Alienazione di partecipazione, mancata richiesta di autorizzazione ex art. 1956 c.c. e liberazione del fideiussore

ABF Napoli, 18 Aprile 2011, n. 801. Est. Auletta.


Garanzie – Fideiussione – Applicazione della disciplina dell’art. 1956 c.c. – Fattispecie di fideiussore che cessa di essere socio della società debitrice – Ricorrenza.



La mancata richiesta, da parte della banca garantita, della speciale autorizzazione prevista dalla norma dell’art. 1956 c.c. comporta la liberazione del fideiussore, se questi ha nel frattempo alienato la partecipazione prima posseduta nella società debitrice principale. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò)


Dalla decisione non si evince quale tipo societario fosse adottato dalla debitrice principale. La banca convenuta pretendeva, peraltro, la necessità che il fideiussore recedesse dalla garanzia. L’Arbitro statuisce la liberazione del fideiussore limitatamente al debito maturato in tempi successivi all’alienazione della partecipazione.

 

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