Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 67 - pubb. 01/07/2007

Anatocismo - Quesito al C.T.U.

Tribunale Mantova, 14 Aprile 2005. Est. Bernardi.


Interessi debitori – Anatocismo – Riliquidazione del saldo – Quesito al C.T.U.



 



Tribunale di Mantova

Sezione Seconda civile

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 12-4-2005 così provvede:

rigetta l'istanza di ammissione di prova orale dedotta dalla banca perché superflua;

ritenuta la necessità dispone consulenza tecnica sul seguente quesito:

letti gli atti, assunte eventualmente informazioni anche presso terzi da indicare ed esaminati anche documenti non prodotti in causa nei limiti previsti dall’art. 198 c.p.c., provveda il c.t.u. a riliquidare il saldo del conto n. 20847/7 successivamente contraddistinto dal n. 10/425 dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura (determinando conseguentemente l’importo da restituire a favore del correntista) attenendosi ai seguenti criteri:

a) gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando per il periodo sino al 24-6-1992 il tasso previsto dall’art. 1284 c.c. e, per quello successivo, quello stabilito dall'art. 5 l. 154/92 (considerandosi operazioni attive quelle di prestito e concessione di finanziamenti secondo la classificazione contenuta nell’allegato alla legge 154/92) con la precisazione che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nell’anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;

b)          l’importo addebitato per la commissione di massimo scoperto andrà interamente detratto;

c) il calcolo dovrà essere effettuato eliminando ogni forma di capitalizzazione;

nomina a tal fine quale consulente il dott. XXX e fissa per  il giuramento ed il conferimento dell’incarico l’udienza del 7-6-2005 ad ore 10,45.

Si comunichi alle parti ed al c.t.u..

Mantova, li 14-4-2005.

 

Il Cancelliere                                                                                       
Il Giudice Istr.

dott. Mauro Bernardi