Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7073 - pubb. 26/03/2012

Vincolo di destinazione dei beni a favore dei creditori, fattibilità del piano e revoca del concordato preventivo

Tribunale Verona, 13 Marzo 2012. Est. Fontana.


Concordato preventivo - Atti di destinazione per interessi meritevoli di tutela - Vincolo di destinazione su beni immobili allo scopo di evitare l'aggressione dei creditori prima della presentazione della domanda di concordato - Fattibilità - Esclusione.



Non può ritenersi fattibile il piano di concordato preventivo qualora il debitore, prima di depositare la domanda, abbia costituito sui propri beni immobili un vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645 ter c.c. allo scopo, dichiarato, di evitare che l'aggressione disordinata del patrimonio dell'impresa in crisi possa comportare una dispersione di valore in danno dei creditori ed impedire un'equa distribuzione degli effetti dell'insolvenza. (Nel caso di specie, il tribunale - sulla scorta di quanto riferito dal commissario giudiziale - ha revocato l'ammissione alla procedura ai sensi dell'articolo 173, legge fallimentare, evidenziando, tra le varie ragioni poste a fondamento del provvedimento di revoca, che l'atto costitutivo del vincolo destinava i beni immobili esclusivamente al soddisfacimento dei creditori che avrebbero aderito al concordato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Dario Finardi


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 173 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale