Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7135 - pubb. 02/05/2012

Rapporti fra prescrizione dell’azione di ripetizione ed esercizio dell’azione di nullità del contratto di apertura di credito

Tribunale Brindisi, 18 Febbraio 2012. Est. Natali.


Azione di ripetizione – Decorrenza della prescrizione – Giudicato sulla nullità – Necessità – Non sussiste – Pagamento – Sufficienza.

Azione di ripetizione – Decorrenza della prescrizione – Accertamento incidenter tantum – Sufficienza. Accertamento con efficacia di giudicato – Non necessario.

Ordinanza ex art. 186 quater – Ammissibilità – Condizioni – Accertamento incidenter tantum – Sufficienza – Ratio giustificativa – Principio di indefettibilità ed immediatezza della tutela.



L’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione inizia a decorrere, non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione, che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Avendo l'azione di nullità, in quanto azione dichiarativa o di mero accertamento,  effetti retroattivi, al fine dell’esercizio dell’azione di ripetizione  non è necessario che l’accertamento della nullità del titolo avvenga con efficacia di giudicato, essendo all’uopo, sufficiente un accertamento incidentale della stessa. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
 
Una richiesta di ordinanza ex art. 186 quater per somme, non dovute, perché legate a titoli giustificativi affetti da nullità, é accoglibile anche in virtù di un accertamento solo incidenter tantum  delle ragioni di nullità dedotte in giudizio, deponendo in tal senso anche la piena attuazione del principio di indefettibilità ed immediatezza della tutela delle posizioni giuridiche, di cui pure è individuabile un fondamento costituzionale nell’art. 24 Cost.. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


Massimario, art. 186quater c.p.c.


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