Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7391p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Verona, 17 Aprile 2012. Pres., est. Platania.


Fallimento – Accertamento del passivo – Domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. o di risoluzione del contratto preliminare – Improponibilità nelle forme di cui agli artt. 93 sg. L.F. – Conseguenze.



La domanda di trasferimento coattivo del bene non può essere proposta nelle forme dell’ammissione al passivo ed anzi, ai sensi dell’art. 24 L.F., non è neppure di competenza del giudice fallimentare, nel caso in cui il curatore, non solo non si sia avvalso della facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare, ma abbia addirittura espressamente aderito alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acquirente prima del fallimento; nemmeno la domanda di risoluzione del contratto preliminare può essere proposta nelle forme dell’ammissione al passivo, ancorché con tale forma debba esser fatto valere - ex art. 72, 5° comma, L.F. - il credito per le eventuali restituzioni che conseguano alla risoluzione del contratto. (Giorgio Musio) (riproduzione riservata)