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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7701 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Monza, 06 Agosto 2012. Est. Silvia Giani.

Tariffe forensi - Abrogazione – Applicazione ratione temporis - riferimento alle norme vigenti alla data in cui l'attività difensiva sia terminata - Distinzione tra attività compiuta prima dell'abrogazione delle tariffe e attività successiva all'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali di cui al DM 1 agosto 2012.


Nonostante l'abrogazione delle tariffe forensi e l'approvazione dei nuovi parametri di cui al DM 1 agosto 2012, nella liquidazione delle spese giudiziali si dovrà fare riferimento alle norme vigenti alla data in cui l'attività difensiva è terminata, facendo applicazione del criterio adottato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di sopravvenienza di nuove tariffe nel corso dello svolgimento della prestazione di assistenza giudiziale. Pertanto, qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione di dette tariffe, l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)