Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7761 - pubb. 10/09/2012

Notifica a mezzo posta eseguita dal difensore e decorrenza degli effetti dalla data di spedizione; abuso del processo, fattispecie

Tribunale Monza, 19 Giugno 2012. Est. Silvia Giani.


Procedimento civile - Perfezionamento della notifica - Decorrenza degli effetti - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Notificazione a mezzo di servizio postale eseguita dal difensore - Applicabilità.

Procedimento civile - Comportamento contrario buona fede del creditore - Pignoramento di elevato numero di immobili nonostante il pagamento del capitale e degli interessi e delle spese - Abuso del processo - Sussistenza.



Il principio, secondo il quale, una volta che il plico sia pervenuto al destinatario, la notificazione è efficace per il notificante già nel momento in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione a mezzo del servizio postale eseguita dal difensore della parte, ai sensi dell’art. 1 della legge 53/94, dovendosi equiparare la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario con la data di spedizione del piego raccomandato (Cass. n. 4919/2011). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La condotta di colui il quale, prima e dopo la notificazione del precetto, non abbia riconosciuto la non debenza di voci palesemente erronee, si sia sottratto ad un confronto riverificando gli erronei conteggi, abbia successivamente pignorato un elevato numero di immobili, nonostante il pagamento non solo del capitale (avvenuto già prima della notifica del decreto ingiuntivo), ma anche degli interessi e delle spese, denota un abuso dello strumento del processo in contrasto con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente (cfr Cass. SU, 15 novembre 2007, n. 23726; Cass, ord. 3 maggio 2010, n. 10634). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 149 c.p.c.


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