Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7994 - pubb. 01/07/2010

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Appello Firenze, 18 Ottobre 2012. Est. Modena.


Concordato preventivo - Esposizione di credito in misura inferiore a quella pretesa e senza il privilegio richiesto - Occultamento fraudolento di passività - Erronea rappresentazione della situazione debitoria - Vizio della formazione del consenso dei creditori - Esclusione.



Perché, nell'ambito del concordato preventivo, ricorrano le ipotesi dell'occultamento fraudolento di passività di cui all'articolo 173, legge fallimentare, o dell'erronea rappresentazione della situazione debitoria tale da viziare la formazione del consenso dei creditori e da imporre l'emendamento del piano iniziale, occorre che le problematiche emerse comportino una radicale manifesta inadeguatezza del piano, in quanto, al di fuori di tale ipotesi-limite, l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete esclusivamente ai creditori. A tal fine, non è, quindi, sufficiente che taluno affermi l'esistenza di un proprio credito nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato e da questo non esposto nella domanda o esposto in misura inferiore alla pretesa o in chirografo anziché in privilegio, occorre, infatti che tale credito, sulla scorta di una sommaria delibazione, appaia di probabile fondatezza, poiché altrimenti, in caso di crediti contestati, sarebbe sufficiente avanzare qualsiasi pretesa, anche la più peregrina, per bloccare qualsiasi procedura di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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