Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8046 - pubb. 07/11/2012

Ineseguibilità della prestazione e giustificato motivo di licenziamento; patto di dequalificazione quale adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto

Appello Milano, 13 Settembre 2012. Est. Maria Gabriella Mennuni.


Rapporto di lavoro subordinato - Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Rapporto di lavoro subordinato - Mansioni inferiori - Art. 2103 c.c. - Legittimità del patto di dequalificazione del dirigente.



L’ineseguibilità della prestazione non realizza un giustificato motivo di licenziamento qualora il lavoratore possa essere adibito ad una diversa attività riconducibile – secondo un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti, o se ciò è impossibile – a mansioni anche inferiori, purchè la diversità sia utilizzabile nell’impresa secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)

Il patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro, costituisce non già una deroga all’art. 2103 c.c. bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore; pertanto la validità del patto presuppone l’impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione della disponibilità del lavoratore ad accettarle. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio


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