Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8253 - pubb. 03/01/2013

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Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Giugno 2011, n. 12722. Est. Maria Rosaria San Giorgio.


Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Controversia tra privati - Giurisdizione del G.A. - Esclusione - Impugnazione di delibera condominiale - Violazione di norme antincendio - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.



La giurisdizione del giudice amministrativo non è in nessun caso configurabile nelle controversie che si svolgono tra privati, nelle quali non sia in discussione la natura pubblica o privata di una delle parti, nè possa ravvisarsi alcun collegamento tra queste ultime e la P.A., non rilevando che, in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione da parte di un condomino della delibera di approvazione dell'installazione di un ascensore, il condominio abbia dedotto la violazione di normativa tecnica antincendio, emanata dalla P.A., asseritamente non lesiva dei diritti dei condomini.


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10357/2010 proposto da:
CONDOMINIO VIA XX SETTEMBRE 165 LA SPEZIA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato TRICERRI Laura, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORACHIA ALESSANDRO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CELENTANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 145-A, presso lo studio dell'avvocato BONU Alberto, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1084/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l'Avvocato Alberto BONU;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Giovanni Celentano convenne in giudizio il Condominio di Via Venti Settembre n. 165 in La Spezia deducendo la nullità della delibera che aveva approvato la installazione di un ascensore, in quanto adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dall'art. 1120 cod. civ., e sostenendo, inoltre, che l'opera realizzata era lesiva dei diritti dei condomini, in quanto aveva ristretto la luce del passaggio sulla prima rampa di scale, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, oltre a risultare lesiva del decoro architettonico e della normativa antincendio ed a comportare un deprezzamento dell'immobile.
Il Tribunale adito, all'esito della istruttoria, condannò il Condominio a rimuovere l'impianto di ascensore con sentenza impugnata dallo stesso.
Il condominio appellante dedusse l'errata applicazione ai caso di specie dell'art. 2933 cod. civ., con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 1120 cod. civ., comma 2, ed alla normativa m materia di barriere architettoniche, sul rilievo che la installazione di un ascensore a tutela dei condomini anziani e disabili non può considerarsi innovazione vietata; ed inoltre rilevò la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1120 cod. civ., comma 2, per non essersi creata alcuna alterazione del decoro architettonico dell'immobile, ne' alcun pregiudizio alle parti comuni, lamentando, altresì, la omessa pronuncia risarcitoria per equivalente. 2. - La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 3 novembre 2009, respinse il gravame sul rilievo che l'assemblea del 25 luglio 1994 non risultava aver avuto ad oggetto alcuna delibera attinente al superamento delle barriere architettoniche, bensì la realizzazione dell'impianto ascensore; che il condominio non aveva fornito la prova che nello stabile vivessero portatori di handicap; e che comunque La citata normativa fa salva la previsione di cui all'art. 1120 cod. civ., comma 2, la quale, in assenza di unanimità dei condomini, vieta le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e ai, godimento anche di un solo condomino.
Rilevò ancora la Corte di merito che il decoro architettonico del fabbricato, in stile liberty, risultava compromesso dalla installazione dell'ascensore, non conforme alle disposizioni antincendio, e che, tra l'altro, aveva diminuito la fruibilità di talune parti dell'edificio all'uso o al godimento quanto meno dell'appellato, essendo stata ridona la rampa originale della scala, ed aveva creato pregiudizio alla sicurezza del fabbricato ed alla incolumità degli abitanti, rendendo particolarmente difficoltoso l'accesso di mezzi di soccorso, ed infine determinando una svalutazione dell'alloggio dell'appellato.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio di Via XX Settembre n. 165 in La Spezia sulla base di otto motivi, illustrati anche da successiva memoria, uno dei quali attinente al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella specie, relativa alla violazione di norme antincendio, che non darebbe luogo alla lesione di un diritto soggettivo, ma solo di interessi legittimi. Resiste con controricorso il Celentano, che propone altresì ricorso incidentale, resistito con controricorso del condominio ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve preliminarmente essere disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza. 7. - Va esaminato, per ragioni di priorità logica, il terzo motivo del ricorso principale nella parte relativa al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la prospettazione del condominio ricorrente, la inosservanza delle disposizioni antincendio, ravvisata dalla Corte territoriale nella installazione dell'ascensore di cui si tratta, non risulta lesiva di alcun diritto dei condomini, e, pertanto, non può essere invocata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La normativa antincendio sarebbe, infatti, costituita da un complesso ai regole tecniche poste nel pubblico interesse, la cui osservanza configurerebbe un obbligo verso la pubblica amministrazione, senza attribuire diritti al privato nei rapporti con altri privati, e la cui violazione potrebbe determinare unicamente l'intervento repressivo della competente autorità amministrativa. Sicché, nella specie, l'attuale controricorrente non era titolare di un diritto soggettivo, ma solo di un interesse legittimo all'osservanza delle predette norme, che avrebbe potuto azionare innanzi al giudice amministrativo. 3.1. - La censura non è meritevole di accoglimento.
3.2. - In un giudizio che si svolga tra privati, e noi quale non sia insorta controversia intorno alla natura pubblica o privata di una delle parti, ne' possa ravvisarsi alcun collegamento tra di esse e la pubblica amministrazione, non è in nessun caso configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo le parti legate tra loro da un comune rapporto contrattuale, e rimanendo i diritti e gli obblighi reciproci soggetti alla disciplina civilistica. Ne rileva, in contrario, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che, nella specie, sia in discussione la mancata osservanza di disposizioni tecniche ministeriali. L'attinenza del complesso di siffatte disposizioni ai rapporti tra cittadino e p.a. - sostenuta nel ricorso alla stregua di un passo, decontestualizzato, della sentenza di questa Corte n. 12847 del 2007, in realtà, riferibile piuttosto al contenuto della censura in quella sede esaminata - non costituiva, comunque, in quel La occasione, la ratio decidendi della sentenza allora impugnata, fondata essenzialmente, come quella all'odierno esame, sulla violazione dell'art. 1120 cod. civ., comma 2, e, in definitiva, attinente proprio alla corretta regolamentazione dei rapporti tra condomini.
4. - Il terzo motivo del ricorso principale deve, quindi, in parte qua, essere rigettato, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinarlo. La causa deve essere rimessa alla Seconda Sezione civile per l'esame delle ulteriori censure illustrate dalle parti, e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, rigetta il terzo motivo del ricorso principale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa alla Sezione Seconda Civile per l'esame delle ulteriori censure illustrate dalle parti e per il regolamento delle spese de giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011