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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8264 - pubb. 07/01/2013.

Accollo del mutuo, liberazione del mutuatario e prescrizione dei ratei e degli interessi; intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta


Tribunale di Monza, 30 Novembre 2012. Est. Silvia Giani.

Accollo - Accollo del mutuo - Notifica dell'acquisto - Liberazione del mutuatario originario - Condizioni.

Contratto di mutuo - Prescrizione dei ratei e dei relativi interessi - Prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c. - Esclusione.

Mutuo fondiario - Obbligo del mutuatario di pagare gli interessi delle rate non ancora scadute - Esclusione.

Opposizione precetto - Oggetto - Intimazione per una somma superiore.

Atto di precetto - Intimazione di una somma superiore a quello dovuto - Nullità del precetto - Esclusione.


La notifica dell’avvenuto acquisto con accollo del mutuo non è sufficiente a liberare il mutuatario originario dalle obbligazioni assunte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 2948 n. 4 c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, od in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l’ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. La prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo fondiario ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un’unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali dell’unico debito derivante dal mutuo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) 

Nel caso di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, sussiste l’obbligo del debitore di corrispondere, oltre l’importo delle rate già scadute, la quota di capitale residua, con gli interessi di mora al tasso convenzionale sull’intera somma dovuta, ma non anche gli interessi conglobati nelle rate a scadere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In caso di opposizione a precetto, è da qualificare opposizione all'esecuzione non solo quella con la quale si neghi del tutto il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza - originaria o sopravvenuta - del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Quando è intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il precetto non è sanzionabile con la nullità.  L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge l’atto per l’intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 479 c.p.c.

Massimario, art. 480 c.p.c.


Massimario, art. 615 c.p.c.


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