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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 844 - pubb. 01/07/2007.

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Appello di Brescia, 10 Giugno 1998. Est. Deantoni.

Insolvenza – Società in liquidazione – Contestazione del Credito – Insussistenza dello stato di d’insolvenza – Presupposti.


 

 

La Corte di Appello di Brescia,

Sezione prima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

NALIN Dott. Stefi   Presidente

CALAMITA Dott. Giovanni  Consigliere

DEANTONI Dott. Giulio      Consigliere rel.

nel procedimento di reclamo proposto con ricorso depositato il 2 aprile 1998 da Paolo Bianchi, titolare della ditta Zeta Impianti in contraddittorio con Alfa S.R.L., avverso il provvedimento del Tribunale di Mantova in data 29 gennaio 1998, ha emesso il seguente

D E C R E TO

visto il decreto del Tribunale di Mantova in data 29 Marzo 1998 col quale è stata rigettata l’istanza di fallimento presentata da Paolo Bianchi nella sua sopra precisata qualità contro la società Alfa S.R.L.;

visto il reclamo proposto dal creditore con ricorso depositato il 2 aprile 1998;

preso atto dell’avvenuta costituzione della società debitrice la quale ha concluso per il rigetto del reclamo;

uditi in camera di consiglio il difensore del reclamante Bianchi e della resistente Alfa S.r.l.;

osserva

col decreto reclamato il Tribunale di Mantova respingeva l’istanza di fallimento presentata dal titolare della Zeta Impianti, creditore della Società Alfa s.r.l. in forza di decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Brescia, perché detto credito era stato contestato, in epoca anteriore alla presentazione dell’istanza di fallimento e perché la stessa società aveva estinto altre posizioni debitorie per le quali erano state presentate altre istanze di fallimento quindi desistite;

Il reclamante contesta questa decisione in quanto: il Tribunale avrebbe erroneamente fondato sull’avvenuto pagamento di alcuni debiti la convinzione circa la capacità della società debitrice di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ignorando l’esito infruttuoso di un pignoramento eseguito presso la società medesima; il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato lo stato di liquidazione in cui si trova la società che sarebbe preclusivo, per la stessa, di reperire risorse finanziarie attraverso le ordinarie operazioni di mercato; i primi giudici non avrebbero adeguatamente considerato il carattere pretestuoso dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Alfa s.r.l..

Dato atto della tempestività del reclamo, posto che il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento risulta essere stato notificato alla Zeta Impianti solamente in data 30 marzo 1998, ritiene la Corte che l’impugnato decreto debba essere confermato, disattendendosi i motivi di gravame proposti dal reclamante.

“Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”( art. 5 l. fall.).

Il mancato pagamento di un solo debito può in astratto essere tale da rilevare l’incapacità dell’imprenditore di fare fronte con regolarità al pagamento dei propri debiti. E’ tuttavia evidente che in siffatta evenienza, rivestendo quel mancato pagamento carattere eccezionale nell’ambito generale dei rapporti attivi e passivi in cui si sostanzia l’esercizio dell’impresa, occorre che il giudice di merito svolga una più penetrante indagine al fine di accertare se quel mancato adempimento possa assumersi quale dato significativamente concludente della più generale condizione economica dell’imprenditore in cui si sostanzia lo stato di insolvenza e ciò, in particolare, quando il debitore non ammette di non poter soddisfare l’obbligazione, ma sostiene di essersi sottratto all’adempimento del tutto volontariamente contestando la debenza della somma richiesta.

Nell’ambito di siffatta generale valutazione, non può non evidenziarsi che due altre istanze di fallimento presentate da creditori della Alfa s.r.l. sono state ritirate dopo che costoro sono stati soddisfatti per capitale, interessi e spese (come emerge dalle dichiarazioni di desistenza prodotte ) e che ciò, in assenza di altri creditori insoddisfatti, depone oggettivamente per la capacità della Alfa s.r.l. di adempiere là dove sia richiesta;

Non risultano poi decisivi al fine di colorare il mancato pagamento del reclamante in termini di insolvenza anziché di mera contestazione della fondatezza del credito azionato gli ulteriori elementi evidenziati nel reclamo.

Lo stato di liquidazione, di per sé, non risulta significativo nel senso preteso da Bianchi perché scopo della fase liquidatoria è appunto il pagamento dei debiti sociali e risulta che la società reclamata stia provvedendo a tale incombenza, come emerge da quanto appena sopra esposto. Né può essere utile l’indagine patrimoniale sollecitata dal reclamante al fine di verificare se la Alfa s.r.l. possiede forza economica sufficiente a soddisfare anche il credito del Bianchi medesimo, perché siffatta verifica sarebbe rilevante solo se e in quanto quel credito fosse definitivamente accertato, il che, come si è detto, non è nella fattispecie .

Il pignoramento negativo non assume connotati inquietanti se si considera che l’ufficiale giudiziario non potè eseguirlo per avere trovato chiusa la sede e non già a cagione di una constatata situazione di nullatenenza della società, senza peraltro trascurare che la capacità per la debitrice di fare fronte alle proprie obbligazioni può derivare da voci attive non direttamente riconducibili ai beni che possono essere reperiti in sede di esecuzione mobiliare.

Infine, non può in questa sede valutarsi la fondatezza dell’opposizione al pagamento esplicitata attraverso idonea azione davanti alla competente autorità giudiziaria, essendo sufficiente rimarcare come l’azione sia ancora sub judice e come sulla stessa non sia intervenuto alcun accertamento giudiziale (la concessione della provvisoria esecuzione da parte del G.I. è stata motivata peraltro solamente sul piano processuale per non essere l’opposizione “di pronta soluzione”);

In assenza di quegli ulteriori elementi che solitamente costituiscono indizi significativi dell’impotenza della fase liquidatoria ad assolvere il fine suo proprio (protesti, titoli esecutivi non contestati, procedure espropriative) ritiene pertanto la Corte che non vi è in atti la prova della condizione economica dell’imprenditore che legittima l’apertura della procedura concorsuale.

Il reclamo deve quindi essere rigettato. La soccombenza del reclamante comporta che questi va condannato a rifondere alla Alfa s.r.l. le spese della presente procedura (l’art. 91 c.p.c., secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorchè reso in forma di ordinanza o di decreto, e con riferimento ad ogni procedimento, abbia questo natura ordinaria, sommaria o cautelare; pertanto, il decreto con cui la Corte d’appello rigetta il reclamo avverso il diniego della dichiarazione di fallimento, ben può contenere la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa.” Cass.20 novembre 1996, n. 10180) che si liquidano in complessive L.1.537.500 (di cui L.80.000 per  spese, L.525.000 per diritti di procuratore, L.800.000 per onorari di avvocato e L.132.500 per rimborso forfettario), oltre Iva e cpa

P.Q.M.

la Corte rigetta il reclamo proposto da Paolo Bianchi, titolare della ditta Zeta Impianti avverso il decreto del Tribunale di Mantova in data 29 gennaio 1998;

condanna il reclamante a rifondere alla società Alfa S.r.l. le spese della presente procedura liquidate in  complessive L.1.537.500, oltre accessori.

Corte d’Appello di Brescia.

Sentenza del 10.6.1998.