L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8467 - pubb. 06/02/2013

Natura dell'arbitrato ed esecutività del lodo; interpretazione della volontà delle parti di dar corso ad un arbitrato libero

Tribunale Asti, 20 Dicembre 2012. Est. Cristina Ravera.


Lodo Arbitrale – Dichiarazione di esecutività – Lodo irrituale – Esclusione.

Arbitrato rituale ed irrituale – Differenze – Elementi discretivi presenti nella convenzione.



Dal combinato disposto degli artt. 808 ter, 824 bis e 825 c.p.c. risulta che soltanto il lodo rituale è suscettibile di essere dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale, onde si impone la disamina della convenzione di arbitrato al fine di individuare la natura dell’arbitrato dove la parte interessata chieda l’omologa del lodo ottenuto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’attribuzione all’arbitro del potere di svolgere il giudizio “nel modo che riterrà più opportuno” e di decidere “secondo equità” è sintomatica della volontà delle parti di dar corso ad un arbitrato libero e atipico, che si discosti dal regime formale regolato dal codice di rito e della rinuncia delle stesse parti a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 808ter c.p.c.

Massimario, art. 808quater c.p.c.

Massimario, art. 824bis c.p.c.

Massimario, art. 825 c.p.c.



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