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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8692 - pubb. 25/03/2013.

Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, modalità di attuazione e crediti per causa anteriore all'inizio della procedura


Tribunale di Reggio Emilia, 06 Febbraio 2013. Est. Fanticini.

Concordato preventivo - Divieto di intraprendere azioni esecutive - Formale opposizione - Semplice allegazione dell'avvio della procedura - Crediti per titolo e per causa anteriori - Distinzione.


Non occorre una formale opposizione per far valere il divieto legislativo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell’impresa in concordato, essendo sufficiente la semplice allegazione dell’avvio della procedura per determinare l’applicazione dell’art. 168 L.F. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Perciò, la questione può essere rilevata anche d’ufficio nel corso di un’opposizione ex art. 615 comma 1° c.p.c. (promossa per altre ragioni), posto che il divieto ex art. 168 L.F. si estende alla minaccia di azioni esecutive formulata col precetto. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Il divieto di azioni esecutive per i creditori anteriori riguarda anche la fase di esecuzione del concordato preventivo successiva all’omologazione. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Il divieto ex art. 168 L.F. non concerne soltanto i crediti per “titolo” anteriore ma anche quelli per “causa” anteriore all’inizio della procedura: la condanna alla rifusione delle spese di una lite cominciata prima dell’apertura del concordato e contenuta in una sentenza emessa successivamente trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

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