Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8708 - pubb. 27/03/2013

Mutuo fondiario, revocatoria fallimentare e indizi della scientia decoctionis

Appello Firenze, 18 Settembre 2012. Est. Monti.


Mutuo fondiario ex articolo 38 Testo Unico Bancario – Presunzione di attendibilità della valutazione degli immobili effettuata dalla banca al fine di accertare il carattere fondiario del finanziamento.

Mutuo fondiario ex articolo 38 Testo Unico Bancario – Necessità che la garanzia integrativa per elevare il limite di ammontare del finanziamento erogabile sia costituita entro il termine di legge per il consolidamento dell’ipoteca.

Azione revocatoria ex articolo 67 comma 1 n. 3 legge fallimentare – Necessità di intendere il concetto di preesistenza non in senso formale o meramente cronologico.

Azione revocatoria ex articolo 67 comma 2 legge fallimentare – Possibilità di assolvere l’onere probatorio della conoscenza in capo alla banca dello stato d’insolvenza tramite presunzioni.

Provenienza della fideiussione prestata a favore di una banca da altra banca appartenente allo stesso gruppo bancario – Presunzione della situazione di difficoltà dell’imprenditore.

Utilizzo della provvista fornita con nuovo mutuo per pagare la rata in scadenza di vecchio mutuo – Costituisce indizio di scientia decoctionis.



Ai fini della determinazione del valore dell’immobile per accertare il carattere fondiario, o meno, di un finanziamento, nella natura delle cose l'interesse a sopravvalutare i cespiti, più che in capo all'istituto mutuante, si manifesta in capo all'impresa mutuataria, sicché il sospetto di un allontanamento dal sano criterio estimativo prudenziale dettato dalla professionalità del banchiere non può essere gratuitamente enunciato, ma va suffragato da serie risultanze probatorie. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Una fideiussione integrativa che eleva il limite di ammontare del finanziamento erogabile ai sensi dell’articolo 38 Testo Unico Bancario, sopraggiunta a distanza di venti giorni dalla concessione del mutuo, non può incidere retroattivamente sulle caratteristiche intrinseche del finanziamento stesso. Infatti, se l'ipoteca relativa al mutuo fondiario si consolida ex lege in dieci giorni dall'iscrizione, non è pensabile che la garanzia integrativa necessaria al perfezionamento del contratto arrivi venti giorni dopo, ovvero quando l’ipoteca sarebbe già consolidata. In tal modo, il presupposto verrebbe degradato a rimedio posteriore. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Per affermare che l’ipoteca costituisca una garanzia per debiti preesistenti non scaduti, non basta notare che l'iscrizione ipotecaria venne concretamente eseguita tre giorni dopo, in quanto, ai fini della revocatoria fallimentare, il concetto di contestualità va inteso, non già in senso formale o meramente cronologico, bensì in senso logico, ovvero sostanziale e causale. La minima sfasatura temporale dipende infatti dalle modalità esecutive delle prestazioni contrattuali ed appare in certa misura inevitabile (non è possibile sottoscrivere il contratto e contemporaneamente iscrivere l'ipoteca nei registri immobiliari). (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ex articolo 67 comma 2 legge fallimentare, quanto al presupposto soggettivo, ossia alla conoscenza in capo alla banca dello stato d'insolvenza, l'onere probatorio grava sulla curatela, ma può tipicamente essere assolto attraverso presunzioni, riguardando un dato interno alla sfera mentale del soggetto (il banchiere), che di regola non si espone a diretta visibilità. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

La provenienza della garanzia fideiussoria prestata a favore di una banca da altra banca appartenente allo stesso gruppo bancario costituisce chiaro sintomo della difficoltà dell'imprenditore nel reperire mezzi liquidi con le proprie forze. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Un indizio di scientia decoctionis sta nel fatto che il pagamento della rata in scadenza del vecchio mutuo avvenga grazie alla provvista fornita col nuovo mutuo. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti


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