Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8712 - pubb. 01/07/2010

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Appello Firenze, 18 Settembre 2012. .


Azione revocatoria ex articolo 67 comma 2 legge fallimentare – Possibilità di assolvere l’onere probatorio della conoscenza in capo alla banca dello stato d’insolvenza tramite presunzioni.



Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ex articolo 67 comma 2 legge fallimentare, quanto al presupposto soggettivo, ossia alla conoscenza in capo alla banca dello stato d'insolvenza, l'onere probatorio grava sulla curatela, ma può tipicamente essere assolto attraverso presunzioni, riguardando un dato interno alla sfera mentale del soggetto (il banchiere), che di regola non si espone a diretta visibilità. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)