Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8760 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 21 Gennaio 2013. .


Dichiarazione di fallimento – Credito privo di accertamento giudiziale – Delibazione sommaria ed incidentale sulla qualità di creditore – Necessità – Distinzione dall’indagine sulla esistenza dello stato di insolvenza.



A fronte della contestazione dell’esistenza del credito sulla base del quale il creditore intende dare impulso al procedimento per dichiarazione di fallimento, se il credito non è già stato giudizialmente accertato, il tribunale, per valutarne la legittimazione attiva, dovrà compiere una delibazione sommaria ed incidentale sulla qualità di creditore del ricorrente, delibazione che deve essere tenuta distinta dall’indagine sull’esistenza dello stato di insolvenza. Infatti, dopo la soppressione dell’iniziativa d’ufficio, l’esistenza di debiti della società convenuta nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente e la loro incidenza sulla manifestazione dello stato d’insolvenza vanno valutate distintamente rispetto al requisito dell’esistenza del credito del ricorrente: i primi rilevano ai fini della valutazione dell’insolvenza, mentre il secondo rileva ai fini della legittimazione del ricorrente medesimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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