Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9126 - pubb. 17/06/2013

Ammissibilità delle prove atipiche, con efficacia di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ed argomenti di prova

Tribunale Reggio Emilia, 23 Maggio 2013. Est. Morlini.


Prove atipiche - Configurabilità - Casistica - Scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale - Atti dell’istruttoria penale o amministrativa - Verbali di prove espletati in altri giudizi - Sentenze rese in altri giudizi civili o penali - Perizie stragiudiziali - Chiarimenti resi al CTU, informazioni da lui assunte e risposte eccedenti il mandato - CTU rese in altri giudizi.



Pur mancando nell’ordinamento civilistico una norma generale quale quella dell’art. 189 c.p.p. nel processo penale, tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, escludono che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, e fanno ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini



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