Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9163 - pubb. 24/06/2013

Costituzione di beni in trust e riferibilità soggettiva del patrimonio

Tribunale Reggio Emilia, 10 Giugno 2013. Est. Fanticini.


Trust - Titolarità dei beni costituiti in trust - Separazione patrimoniale - Costituzione di un centro autonomo di diritti e di obblighi - Creazione di un nuovo soggetto di diritto - Esclusione.



Se è vero che i beni in trust non sono più del disponente (settlor), non è tuttavia corretto definire il trust-fund come un patrimonio privo di riferibilità ad un determinato soggetto, posto che la titolarità dei detti beni appartiene al trustee. Il fatto che per effetto della istituzione di un trust alcuni beni risultino separati dal patrimonio personale del soggetto cui questi beni sono intestati, non implica che il trust costituisca un centro autonomo di diritti e di obblighi. È infatti possibile affermare che il fenomeno della separazione patrimoniale non determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto ma richiede soltanto la riferibilità del patrimonio separato ad un soggetto quale può essere il trustee. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Annapaola Tonelli



Il testo integrale


(1) Il provvedimento qui pubblicato decide l'opposizione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. proposta verso l'ordinanza dello stesso Giudice in data 25 marzo 2013, reperibile in questo sito.


Testo Integrale