Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9380 - pubb. 02/09/2013

Concordato con riserva ed effetti della sospensione feriale dei termini

Tribunale Reggio Emilia, 09 Agosto 2013. Est. Fanticini.


Concordato preventivo con riserva - Termine fissato dal tribunale per il deposito della proposta, del piano e della documentazione - Sospensione feriale dei termini - Esclusione dalla sospensione dei termini relativi agli obblighi informativi di cui all'articolo 161, comma 8, L.F.



Il termine fissato ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F. per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della prescritta documentazione (cosiddetto “preconcordato” o “concordato con riserva”) è soggetto alla regola della sospensione feriale dei termini (art. 1 Legge 742/1969), se il Tribunale – al momento della fissazione del termine – non ha dichiarato l’urgenza del procedimento ex art. 92 Ord. Giudiziario. Non sono soggetti a sospensione i termini previsti dall’art. 161, comma 8, L.F. per gli obblighi informativi incombenti sull’impresa debitrice. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


Il testo integrale
Segnalazione di: Dott. Giovanni Fanticini


 


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