L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9464 - pubb. 23/09/2013

Clausola compromissoria, indicazione del foro competente, incertezza della volontà delle parti e competenza del giudice ordinario

Cassazione civile, sez. II, 15 Febbraio 2002, n. 2208. Est. Napoletano.


Compromesso ed arbitrato - Interpretazione della clausola compromissoria - Previsione di una clausola di individuazione del foro competente - Incertezza ed ambiguità in ordine alla volontà delle parti di devolvere la competenza agli arbitri - Sussistenza.



Stante l'eccezionalità della deroga alla competenza del giudice ordinario a favore di quella degli arbitri, la clausola compromissoria, per essere valida, deve essere formulata in maniera tale da non lasciare margini di ambiguità o di incertezza in ordine alla volontà delle parti di devolvere agli arbitri la competenza a decidere delle controversie nascenti dal contratto. Non risponde a tale requisito il contratto che preveda o anche una clausola volta a stabilire la competenza di un determinato foro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea



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