Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9576 - pubb. 01/07/2010

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Appello Brescia, 13 Settembre 2013. .


Concordato preventivo - Opposizione al giudizio di omologazione - Legittimazione di qualunque interessato - Interpretazione - Legittimazione dei creditori non dissenzienti - Sussistenza.



L'articolo 180, comma 2, L.F. riconosce a "qualunque interessato" la legittimazione a proporre opposizione al giudizio di omologazione del concordato preventivo. Non solo, pertanto, detta legittimazione spetta a soggetti diversi dai creditori ma anche a tutti coloro che non abbiano votato favorevolmente all'omologa del concordato ed anche ai creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano un interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là ed in aggiunta a qualunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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