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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9676 - pubb. 11/11/2013.

Arco temporale di durata del piano di concordato preventivo e contenuto della attestazione del professionista


Tribunale di Monza, 02 Ottobre 2013. Pres., est. Buratti.

Concordato con continuità aziendale - Salvaguardia della continuità dell'impresa - Prosecuzione dell'attività funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori quale soluzione migliore rispetto ad altre soluzioni.

Concordato preventivo - Arco temporale necessario al raggiungimento dell'equilibrio economico - Lasso di tempo ragionevole e coerente con le effettive capacità di previsione.

Concordato preventivo - Attestazione di fattibilità del piano - Stime previsionali e cautele per il mancato raggiungimento degli obiettivi - Necessità.


La disciplina di favore voluta dal legislatore per il concordato preventivo volto a salvaguardare la continuità dell'impresa presuppone che la prosecuzione dell'attività sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, nel senso che il salvataggio del valore impresa non solo non deve andare a detrimento delle ragioni dei creditori, ma deve addirittura proporsi quale soluzione migliore possibile rispetto alle altre alternative percorribili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La best practice cui dovrebbe informarsi la redazione dei piani prevede che l'arco temporale del piano necessario al raggiungimento dell'equilibrio economico sia contenuto in un lasso di tempo ragionevole e che sia coerente con le effettive capacità di previsione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E' inidonea ad assolvere alla sua funzione l'attestazione del professionista non accompagnata da stime previsionali e cautele contro possibili effetti negativi dovuti al mancato raggiungimento delle soglie preventivate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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