Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9709 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Padova, 15 Novembre 2012. .


Investimenti in valori mobiliari – Intermediazione finanziaria – Nullità del contratto di gestione di portafoglio individuale – Artt. 37, 39 reg. Consob n. 11522/1998 – Indicazioni necessarie a pena d’invalidità – Parametri per la definizione delle diverse categorie di strumenti finanziari.



E’ valido il contratto di gestione di portafoglio individuale che risponde ai requisiti di cui all’art. 37 reg. Consob n. 11522/1998, mentre ulteriori indicazioni, ricavate dall’art. 39, quali gli specifici settori industriali in cui operano i soggetti emittenti, la duration, il rating, il grado di capitalizzazione del rischio, il grado di volatilità degli organismi di investimento in cui le gestioni avrebbero potuto indirizzare gli investimenti, rappresentano solo parametri per definire le diverse categorie degli strumenti finanziari. (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)