Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9710 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Padova, 15 Novembre 2012. .


Investimenti in valori mobiliari – Intermediazione finanziaria – Nullità dell’operazione di investimento – Artt. 23, 24, 30 d.lgs. 58/1998 (t.u.f.) – Risoluzione per inadempimento da parte della banca – Doveri ex artt. 21 t.u.f. e 27 ss. reg. Consob 11522/1998 – Rifiuto del cliente di fornire dati su esperienza in investimenti in valori mobiliari e su obiettivi di investimento – Valutazione da parte della banca del profilo di investitore – Giudizio di adeguatezza dell’investitore rispetto al grado di rischio – Sostanziale omogeneità del grado di rischio tra investimenti pregressi e quello di cui si contesta la legittimità – Istanza di restituzione del capitale investito e risarcimento del danno subito per effetto della performance negativa delle linee di gestione da parte della banca – Rigetto.



L’estensione dell’obbligo di informazione e l’adeguatezza dell’operazione devono essere rapportate alle caratteristiche soggettive dell’investitore. Il rifiuto del cliente di fornire dati sull’esperienza in investimenti in valori mobiliari e sugli obiettivi di investimento comporta per la banca l’obbligo di attestarsi, nella valutazione del proprio investitore e dell’adeguatezza dell’operazione, sul livello minimo di esperienza e di rischio e su criteri di massima cautela, a meno che, da altri elementi in suo possesso, la banca non ricavi la prova di un diverso profilo di esperienza e di rischio. (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)