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L'Arbitrato
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Friday 24 November 2017
Competenza degli arbitri e azione di responsabilità degli organi sociali.
Regolamento di competenza – Competenza arbitrale – Azione di impugnazione del bilancio e diritti indisponibili – Azione di responsabilità degli organi sociali e diritti disponibili.
L'attività degli arbitri ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza.
Le regole di verità, chiarezza e precisione del bilancio di società non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali investe diritti patrimoniali disponibili, come si evince dall'esserne espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità e dunque, nulla osta alla sua arbitrabilità, neppure laddove, essa ai sensi dell'art. 2476 c.c., comma 3, sia promossa dal socio. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 06 November 2017, n. 26300.
Wednesday 08 November 2017
Graduazione delle eccezioni pregiudiziali di rito e rispetto da parte del giudice della sequenza logica di esame.
Procedimento civile – Eccezioni pregiudiziali di rito – Graduazione – Rispetto da parte del giudice della sequenza logica di esame delle questioni di rito.
Proposte cumulativamente dalla parte convenuta le eccezioni pregiudiziali in rito di clausola per arbitrato rituale e di incompetenza territoriale del giudice adito, e specificata la graduazione dell'esame delle due questioni nel senso sopra indicato, il giudice di merito è vincolato all'osservanza dell'ordine predetto, che trova fondamento tanto nel potere dispositivo della parte, libera di regolare le scelte processuali secondo i propri interessi, quanto nel criterio di progressione logico-giuridica dell'esame delle questioni in rito che è dato ricavare -relativamente alle questioni di competenza- alla stregua di una interpretazione degli artt. 38, comma 1 e 3, e 819 ter, comma 1, c.p.c., costituzionalmente orientata alla attuazione del principio costituzionale del "giusto processo" ex art. 111 Cost., nella duplice articolazione della economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata del processo, nonchè del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., quale diritto delle parti di pervenire in un tempo adeguato ad una definitiva decisione sul merito della controversia.
Ne consegue che il giudice di merito, non ha il potere di alterare la sequenza logica di esame delle questioni di rito, per cui qualora ritenga di non pronunciare sulla eccezione di clausola arbitrale -omettendo di verificare in via prioritaria se sussista o meno la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria statale- e si limiti a pronunciare, sulla eccezione subordinata di incompetenza territoriale -in tal modo affermando la potestas decidendi del giudice statale e ritenendo con decisione implicita insussistente la competenza arbitrale-, il relativo provvedimento in rito, non è contestabile ex officio dal giudice ad quem, stante i limiti invalicabili dell'art. 45 c.p.c., ed è suscettivo di impugnazione esclusivamente attraverso il rimedio del regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sicchè ove la istanza di regolamento non sia proposta avverso il provvedimento declinatorio della competenza territoriale e la causa sia stata ritualmente riassunta avanti al giudice indicato come territorialmente competente, la questione relativa alla clausola arbitrale non può essere nuovamente sollevata dalla parte e rimane preclusa all'esame del giudice di merito presso il quale rimane radicata definitivamente la competenza ai sensi dell'art. 44 c.p.c.". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 25 October 2017, n. 25254.
Tuesday 26 July 2016
L’arbitrato rituale ha natura giudiziale.
Delibera di esclusione del socio – Termine di decadenza – Applicabile anche in caso di clausola compromissoria – Sussiste.
Il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa previsto dall’art. 2527, comma 3, cc., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è in ogni caso applicabile anche in presenza di una clausola compromissoria nello statuto. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 06 July 2016, n. 13722.
Tuesday 28 June 2016
Impugnazione lodo arbitrale - silenzio contrattuale - inefficacia sopravvenuta.
Arbitrato – Giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del dlgs 40 del 2006 – Applicabilità dell’art. 829, comma III, c.p.c. – Sussiste – “Legge cui la norma rinvia” – Quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato
Contratto – Silenzio – Comportamento neutro – Interpretazione ex art. 1368 c.c. come clausola ambigua – Sussiste – Rilevanza del contesto normativo preesistente – Rilevanza della Legge successiva – Esclusione
Contratto – Legge sopravvenuta – Idoneità a privare la convenzione di efficacia – Sussiste.
In applicazione della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Il silenzio è un comportamento di per sé neutro; è solo il contesto normativo preesistente che può attribuirgli un particolare significato. Secondo quanto l'art. 1368 c.c., comma 2, dispone per l'interpretazione dei contratti, "le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso". E il silenzio è appunto un comportamento ambiguo (Cass., sez. 1, 10 aprile 1975, n. 1326, m. 374846, Cass., sez. 3, 3 giugno 1978, n. 2785, m. 392208), che può assumere un significato convenzionale solo in ragione del contesto anche normativo proprio del luogo e del momento dell'azione (Cass., sez. 3, 15 maggio 1959, n. 1442, m. 880789, Cass., sez. 2, 14 giugno 1997, n. 5363, m. 505200). E' certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata (Cass., sez. 3, 26 gennaio 2006, n. 1689, m. 587843). Ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto. Né vale osservare, come pure si è fatto, che le parti, consapevoli del sopravvenuto mutamento legislativo, possono rinnovare la convenzione, perché la conclusione della nuova convenzione richiederebbe il consenso di tutti gli stipulanti, anche di quelli eventualmente interessati al mantenimento del vincolo precedente. Non è possibile dunque che al silenzio tenuto dalle parti nel momento in cui la convenzione fu stipulata venga attribuito un significato diverso da quello che vi ascriveva la legge vigente al momento della stipulazione. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
E' certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata (Cass., sez. 3, 26 gennaio 2006, n. 1689, m. 587843). Sicchè si è ritenuto che "il divieto di arbitrato, previsto dal D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2 (convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267) per le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, comporta l'inefficacia per il futuro delle clausole compromissorie già stipulate" (Cass., sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9394, m. 617862). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 09 May 2016, n. 9341.
Wednesday 25 May 2016
Arbitrato, impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e legge applicabile.
Arbitrato - Lodo - Impugnazione per violazione delle regole di diritto - Regime transitorio - D.Lgs. n. 40 del 2006 - Applicazione della legge vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato.
In applicazione della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3 rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 09 May 2016, n. 9284.
Thursday 10 March 2016
Contratto stipulato dal fallito in bonis e possibilità per il curatore di disconoscere la clausola compromissoria.
Arbitrato - Contratto stipulato dal fallito "in bonis" - Possibilità per il curatore di disconoscere la clausola compromissoria - Esclusione - Credito vantato nei confronti di soggetto sottoposto a procedura concorsuale - Validità della clausola compromissoria - Esclusione - Fondamento - Liquidazione Coatta Amministrativa - Liquidazione - Formazione dello Stato Passivo.
La regola secondo la quale il curatore, che subentri in un contratto stipulato dal fallito contenente una clausola compromissoria, non può disconoscere tale clausola, ancorché configuri un patto autonomo, e, se il fallimento sia stato dichiarato dopo che gli arbitri siano stati già nominati ed abbiano accettato l'incarico, non può disconoscere gli effetti del rapporto già perfezionato e che ha avuto esecuzione, non si applica in relazione ai crediti vantati nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale (nella specie, la liquidazione coatta amministrativa). In tal caso, infatti, la clausola arbitrale non consente di derogare al procedimento di verifica del passivo, dovendo tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio del debitore insolvente essere accertate nelle forme previste dall'art. 52, secondo comma, legge fall., al fine di assicurare il rispetto della "par condicio creditorum". (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 24 June 2015, n. 13089.
Wednesday 02 March 2016
Arbitrato e Perizia contrattuale: la Cassazione contro “aporie zenoniane”.
Arbitrato – Perizia Contrattuale – Differenze
Perizia Contrattuale – Diritto d’azione – Chiarimenti .
Il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale". Con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione; con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza. Da questa distinzione di tipo sostanziale discendono varie conseguenze di tipo processuale. Tra le altre, la seguente: che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche: per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti. Se così non fosse, le parti del contratto verrebbero a trovarsi in una autentica aporia zenoniana: ai periti non potrebbero rivolgersi perché la lite esula dai loro poteri, ed al giudice non potrebbero rivolgersi sinché non abbiano interpellato i periti. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
La previsione d'una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima del danno non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti: (-) l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo; (-) la sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, per i fini di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ.; (-) la validità e l'operatività della garanzia assicurativa. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 16 February 2016, n. 2996.
Monday 06 October 2014
Impugnativa di bilancio, esclusione della competenza arbitrale a favore del tribunale delle imprese.
Diritto Societario - Impugnativa di bilancio - Competenza arbitrale - Esclusione - Competenza del tribunale delle Imprese.
L’impugnativa di bilancio di società di capitali non è arbitrabile, anche dopo la riforma del diritto societario. (Paolo Pautriè) (riproduzione riservata)
La redazione bilancio presenta margini di discrezionalità esclusivamente entro i limiti puntualmente definiti dalle regole in tema di redazione del documento contabile. (Paolo Pautriè) (riproduzione riservata)
La disponibilità dell’azione non deve essere confusa con la disponibilità del diritto e con l’oggetto dell’impugnazione. (Paolo Pautriè) (riproduzione riservata)
Va confermato il principio per cui, perché l’interesse sia qualificato come indisponibile, è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la proposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, proprio per le norme dirette a garantire la chiarezza e precisione del bilancio di esercizio. (Paolo Pautriè) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 25 June 2014, n. 14337.
Monday 06 January 2014
Conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva nei rapporti tra arbitro e giudice.
Arbitrato e compromesso – Rapporti tra arbitrato e processo – Effetti sostanziali della domanda – Conservazione..
E’ incostituzionale l’articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50 del codice di procedura civile, con particolare riferimento a quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all’arbitro incompetenti, la cui necessità ai sensi dell’art. 24 Cost. sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro. La norma censurata, non consentendo l’applicabilità dell’art. 50 cod. proc. civ., impedisce che la causa possa proseguire davanti all’arbitro o al giudice competenti e, conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 19 July 2013, n. 223.
Wednesday 11 December 2013
Arbitrato estero, eccezione di compromesso e questione di giurisdizione.
Arbitrato rituale - Disciplina introdotta dalla legge n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Configurabilità - Conseguenze.
Arbitrato estero - Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Ragioni - Regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Difetto di giurisdizione derivante da clausola compromissoria - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Limiti.
Arbitrato estero - Validità della clausola compromissoria - Delibazione preliminare da parte del giudice adito - Necessità - Verifica favorevole - Rinvio innanzi agli arbitri - Vincolatività della delibazione - Esclusione - Pronunzia affermativa sulla giurisdizione - Efficacia di giudicato della predetta delibazione - Configurabilità..
L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. (massima ufficiale)
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza. (massima ufficiale)
In tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità, l'operatività e l'applicabilità e, all'esito positivo, rimettere le parti dinanzi agli arbitri, mentre solo qualora egli ritenga, affermandola, la propria giurisdizione, la decisione sulla validità del patto avrà efficacia di giudicato. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 25 October 2013, n. 24153.
Monday 23 September 2013
Clausola compromissoria, indicazione del foro competente, incertezza della volontà delle parti e competenza del giudice ordinario.
Compromesso ed arbitrato - Interpretazione della clausola compromissoria - Previsione di una clausola di individuazione del foro competente - Incertezza ed ambiguità in ordine alla volontà delle parti di devolvere la competenza agli arbitri - Sussistenza..
Stante l'eccezionalità della deroga alla competenza del giudice ordinario a favore di quella degli arbitri, la clausola compromissoria, per essere valida, deve essere formulata in maniera tale da non lasciare margini di ambiguità o di incertezza in ordine alla volontà delle parti di devolvere agli arbitri la competenza a decidere delle controversie nascenti dal contratto. Non risponde a tale requisito il contratto che preveda o anche una clausola volta a stabilire la competenza di un determinato foro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 15 February 2002, n. 2208.
Thursday 16 May 2013
Trascrizione di domanda di giudizio arbitrale per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
Trascrizione - Trascrizione di domanda giudiziale - Funzione - Giudizio arbitrale per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto della nuda proprietà - Nota di trascrizione - Contenuto..
In tema di pubblicità immobiliare, la trascrizione della domanda giudiziale ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che sarà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare. Ne consegue che, in caso di trascrizione di domanda di giudizio arbitrale finalizzata all’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di acquisto della nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto, ai fini dell’opponibilità ai terzi, a dare conto, nella relativa nota, anche dell’esistenza e della durata dell’usufrutto residuo gravante sull’immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale.
Cassazione civile, sez. III, 05 March 2013, n. 5397.
Monday 14 January 2013
Determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri e ricorso straordinario per cassazione.
Arbitrato - Arbitri - Compenso - Ricorso ex art. 111 Cost. avverso ordinanza presidenziale di determinazione del compenso e delle spese nel contratto di arbitrato - Inammissibilità - Fondamento..
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., proposto avverso provvedimento del competente presidente del tribunale, relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri, ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi confermare l'orientamento ancora recentemente espresso dalle Sezioni Unite. Invero, benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative; in particolare, in tema di norme processuali, per le quali l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, anche alla luce dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (nella specie, non applicabile "ratione temporis"), ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, deve preferirsi quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione.
Cassazione Sez. Un. Civili, 31 July 2012, n. 13620.
Monday 14 January 2013
Natura privatistica dell'arbitrato e disciplina della procura ad litem contenuta nel codice di rito civile.
Arbitrato - Natura privatistica - Sussistenza - Estraneità alla giurisdizione - Conseguenze - Disciplina della procura "ad litem" prevista dal codice di rito civile - Estensione automatica al procedimento arbitrale - Esclusione - Introduzione del giudizio arbitrale tramite lettera raccomandata - Validità - Condizioni - Fattispecie..
In considerazione della natura privatistica dell'arbitrato - che rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre liberamente dei propri diritti e che, perciò, non è riconducibile alla giurisdizione - deve ritenersi che la disciplina della procura "ad litem" contenuta nel codice di rito civile non sia estensibile automaticamente al procedimento arbitrale, salvo diversa volontà delle parti espressamente manifestata nell'atto di conferimento del potere agli arbitri; ne consegue che, ove manchi tale esplicito richiamo, l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato, in conformità a quanto previsto nell'apposita clausola compromissoria, anche tramite lettera raccomandata proveniente dall'avvocato di una delle parti sfornito di procura alle liti. (Principio enunciato in riferimento ad una fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, di riforma dell'arbitrato, prima che sulla materia intervenisse la successiva riforma di cui agli artt. 20-25 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Cassazione Sez. Un. Civili, 05 May 2011, n. 9839.
Monday 14 January 2013
Regolamento di competenza avverso la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato.
Arbitrato - Competenza - Art. 819 ter cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Applicabilità - Limiti - Sentenze pronunciate in riferimento a procedimenti arbitrali iniziati dopo il 2 marzo 2006 - Esclusività - Fondamento - Fattispecie..
In tema di arbitrato, la disciplina sull'impugnabilità con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.), della sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, recata dal nuovo testo dell'art. 819-ter cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 22 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006, disponendo in tal senso, con formulazione letterale inequivoca, la norma transitoria dettata dall'art. 27, comma 4, dell'anzidetto d.lgs. n. 40, dovendosi, pertanto, escludere che l'operatività della nuova disciplina possa ancorarsi a momenti diversi, quale quello dell'inizio del giudizio dinanzi al giudice ordinario nel quale si pone la questione di deferibilità agli arbitri della controversia ovvero quello della data di pubblicazione della sentenza del medesimo giudice che risolve la questione di competenza. (Principio di diritto enunciato in sede di regolamento di competenza avente ad oggetto sentenza pronunciata in controversia attinente a domande di arbitrato proposte prima del 2 marzo 2006).
Cassazione Sez. Un. Civili, 06 September 2010, n. 19047.
Wednesday 13 May 2009
Risoluzione contrattuale su richiesta della P.A. ed arbitrato libero.
Pubblica amministrazione - Contratti in genere - Appalto - Controversie - Possibilità di compromesso in arbitrato irrituale - Esclusione - Fondamento.
Contratti della pubblica amministrazione - Realizzazione all’estero di opere nel quadro delle politiche di cooperazione e sviluppo - Natura di appalto pubblico - Esclusione - Domanda di revisione prezzi - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussistenza. .
Benché la P.A., nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l'amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi; ne consegue che alla stessa è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti di appalto conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta. (fonte CED – Corte di Cassazione)
I contratti di appalto stipulati dalla P.A. italiana, nel quadro della politica di cooperazione e sviluppo, in vista della realizzazione di opere all'estero, non sono qualificabili come contratti di opera pubblica e, pertanto, ai medesimi non possono essere applicate le relative disposizioni, neppure in ordine al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di revisione prezzi dell'appalto; ne consegue che la pretesa dell'appaltatore in ordine alla revisione del prezzo - avendo un fondamento esclusivamente contrattuale - ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Cassazione Sez. Un. Civili, 16 April 2009, n. 8987.
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