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Diritto dei Mercati Finanziari
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Thursday 14 February 2019
Swap: conseguenze della mancata esplicitazione del mark to market.
Interest Rate Swap – Razionalità e conoscibilità dell'alea – Mancata indicazione del mark to market – Difetto di causa – Nullità.
La razionalità dell'alea, che presuppone la sua conoscibilità, è elemento causale tipico del contratto di swap.
Deve perciò ritenersi nullo per difetto di causa l'IRS (Interest Rate Swap) che non espliciti il mark to market, ovvero il valore attualizzato del derivato, individuato in funzione delle aspettative - stimate secondo scenari probabilistici definiti ex ante - circa l'andamento futuro delle variabili sottese a ciascuno dei flussi di pagamento dedotti nel contratto.
Ancorché il mark to market incorpori un valore destinato a variare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, esso costituisce elemento essenziale alla valutazione dell'entità e della natura del rischio assunto dal contraente, sicché la sua omissione, escludendo la rispondenza del derivato all'indefettibile presupposto della razionalità della contrattazione, rende la causa dello swap non meritevole di tutela.
Tribunale Bari, 07 January 2019.
Friday 08 February 2019
Finanziamento per l’acquisto di azioni proprie e violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza.
Intermediazione finanziaria - Finanziamento per acquisto di azioni della Banca - Applicabilità dell’art. 21 T.U.F. e provvedimenti attuativi - Quantificazione del danno.
Il mutuo concesso da una Banca esclusivamente finalizzato all’acquisto di azioni della stessa per il medesimo controvalore va ricondotto al servizio accessorio di investimento di “concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento” di cui all’art. 1, co. 6, lettera C, T.U.F.
Qualora siano violati gli obblighi di cui all’art. 21 T.U.F. e provvedimenti attuativi, il danno subito dall’investitore coincide con le somme versate a titolo di rimborso del finanziamento, dedotti i dividendi percepiti (nella fattispecie erano stati corrisposti solo gli interessi, mentre il capitale avrebbe dovuto essere rimborsato in unica soluzione alla scadenza del finanziamento).
[Nella fattispecie concreta, l’ACF ha ritenuto provato da plurimi elementi obiettivi gravi, precisi e concordanti che l’erogazione da parte dell’intermediario di un’ulteriore linea di credito (pari ad € 200.000,00), rispetto al mutuo principale richiesto (pari ad € 1.350.000,00) sia stata concessa al (solo) fine di consentire l’acquisto – indotto nell’investitore – dei titoli azionari di che trattasi e di ottenere il primo finanziamento. Non può quindi che concludersi che l’intermediario non abbia operato nel “miglior interesse del cliente”, inducendo questi ad un investimento che altrimenti non avrebbe effettuato, violando così gli obblighi di cui all’art. 21 T.U.F. e provvedimenti attuativi. (Nicola Vascellari) (riproduzione riservata)
ACF, 24 May 2018, n. .
Wednesday 06 February 2019
Consegna del contratto quadro e mark to market nei contratti di swap.
Contratto quadro sottoscritto dal solo investitore – Necessità della sua consegna quale requisito di validità ai sensi dell’art. 23 t.u.f. – Esclusione
Mark to market dei contratti di swap – Sua corrispondenza con l’oggetto del contratto – Esclusione – Obbligo dell’intermediario di renderlo noto all’investitore – Sussistenza – Conseguenze del suo inadempimento.
La tesi secondo cui la consegna del contratto costituisce un requisito di validità del medesimo, al pari della sua sottoscrizione da parte dell’investitore, è smentita dal tenore letterale dello stesso art. 23 t.u.f. Tale norma infatti nel suo primo periodo prevede che: “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento … sono redatti per iscritto, … e un esemplare e' consegnato ai clienti” e al secondo periodo stabilisce, in modo netto e quasi perentorio, che: “Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo”. La conseguenza della invalidità è quindi ricollegata, dalla previsione di legge, al solo difetto del requisito della forma scritta e non anche a quello della consegna di esso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’oggetto del contratto di swap è costituito dallo scambio di flussi finanziari e non dal mark to market che è invece l’elemento che consente all’investitore di conoscere il guadagno o la perdita che può ricavare dalla operazione in derivati nel caso in cui decidesse di estinguerla anticipatamente, a partire dal momento immediatamente successivo alla sua conclusione, e quindi la formazione di un adeguato consenso informato.
L’esplicitazione di tale dato che, non deve essere necessariamente scritta, già al momento della conclusione del contratto, è quindi oggetto di un preciso obbligo informativo gravante sull’intermediario e in caso di suo inadempimento è giustificata la risoluzione del contratto quadro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona, 09 November 2018.
Tuesday 05 February 2019
Responsabilità dell’intermediario per violazione obblighi informativi e di condotta.
Strumenti finanziari illiquidi – Doveri dell’intermediario – Violazione degli obblighi informativi ex ante – Responsabilità risarcitoria intermediario bancario – Know your merchandise rule
Procedimento dell’ACF – Strumenti finanziari illiquidi – Doveri dell’intermediario – Violazione degli obblighi informativi ex ante – Responsabilità risarcitoria intermediario bancario – Know your merchandise rule
Procedimento dell’ACF – Strumenti finanziari illiquidi – Doveri dell’intermediario – Violazione degli obblighi dell’adeguatezza/appropriatezza dell’investimento – Responsabilità risarcitoria intermediario bancario.
Non comprovano la condotta diligente dell’Intermediario i moduli relativi all’ordine di acquisto delle azioni non quotate privi di un’informativa relativa alle caratteristiche specifiche dello strumento finanziario (illiquido), nemmeno può desumersi la conoscenza dello strumento finanziario (nel caso di specie un’azione non quotata) da parte del cliente che abbia effettuato pregressi investimenti esclusivamente in obbligazioni. (Elisa Bastianello) (riproduzione riservata)
Il Documento sui rischi generali degli investimenti integrante il contratto quadro stipulato nell’anno 2005 risulta, ratione temporis, inconferente rispetto alla contestata violazione degli obblighi informativi necessari in caso di acquisto di strumenti finanziari illiquidi, e dunque in un contesto normativo diverso da quello vigente al tempo delle operazioni di acquisto del 2012, soggette al diverso regime Mifid e alle nuove disposizioni con esso dettate negli artt. 27-31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007. (Elisa Bastianello) (riproduzione riservata)
L’indicazione sul questionario Mifid di grado di conoscenza “Bassa” degli “Strumenti azionari” e, con riferimento agli “obiettivi di investimento”, una propensione al rischio “media” con orizzonte di “medio/lungo termine (60 mesi)” e finalità di “crescita del capitale nel medio periodo, con rendimenti superiori al tasso di inflazione e con accettazione del rischio di perdite in conto capitale” è elemento sintomatico della non adeguatezza degli investimenti effettuati in strumenti finanziari illiquidi quali le azioni non quotate, e sebbene le operazioni di investimento non siano state eseguite in regime di consulenza, tale incoerenza delle operazioni con il profilo degli investitori comporta violazione degli obblighi dell’Intermediario. (Elisa Bastianello) (riproduzione riservata)
ACF, 17 December 2018, n. .
Friday 25 January 2019
Contratti derivati stipulati dagli enti pubblici e omessa sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante della P.A..
Contratti derivati stipulati dagli enti pubblici - Forma solenne del contratto - Necessità - Omessa sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante della P.A. - Nullità del contratto - Sussistenza
Contratti di Interest Rate Swap - Omessa sottoscrizione del contratto quadro - Nullità - Sussiste - Conseguente nullità del negozio di acquisto del derivato Interest rate Swap - Sussiste - Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - Sussiste.
I contratti stipulati con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione.
L'atto con cui le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre è atto inidoneo a fondare in capo ai soggetti privati posizioni di interesse qualificato, giacchè lo scopo di tali atti è unicamente rintracciabile nella corretta assunzione di impegni di spesa nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esaurendo gli effetti nell'ambito interno all'amministrazione stessa.
Sebbene la volontà della Pubblica Amministrazione di selezionare il miglior contraente in relazione ad una procedura ad evidenza pubblica debba manifestarsi attraverso la delibera a contrarre, quest'ultima resta un atto interno e non è in alcun modo equiparabile ad una dichiarazione negoziale recettizia. Pertanto, la contestuale presenza di un atto interno all'ente pubblico e di un contratto quadro sottoscritto dalla sola banca non vale ad integrare la fattispecie dell'accordo delle parti agli effetti di cui all'art. 1325 c.c.
Quando per l'esistenza di un determinato contratto la legge richieda, a pena di nullità, la stipulazione in forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di diversa scrittura nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)
Alla pronuncia di nullità del contratto quadro per le operazioni in strumenti finanziari derivati consegue la nullità del negozio di acquisto del prodotto Interest Rate Swap.
Il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali avvenute in esecuzione di un contratto nullo comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 e segg. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 31 December 2018.
Friday 25 January 2019
Strumenti derivati: il fideiussore è legittimato ad agire contro l’intermediario per la nullità delle obbligazioni garantite. Omessa indicazione del modello matematico di calcolo del MtM. Onere della prova.
Fideiussore – Opposizione a decreto ingiuntivo Legittimazione – Intermediario finanziario – Nullità dei contratti in Interest Rate Swap per difetto di indicazione del modello matematico di calcolo del Market to Market – Indeterminabilità dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 cod. civ. – Estratto conto anticipi – Ripartizione dell’onere della prova – Mancata produzione degli estratti conto.
Il fideiussore è pacificamente legittimato ad agire contro l’intermediario per far valere la nullità delle obbligazioni da lui garantite nell’interesse di terzi in favore della banca.
L’accordo tra l’intermediario e l’investitore deve avere espressamente ad oggetto, a pena di nullità, il valore finanziario (mark to market) degli strumenti derivati ed il differenziale di probabilità e cioè l’insito rischio finanziario.
In difetto di indicazione del modello matematico di calcolo dell’MTM, va dunque dichiarata la nullità dei contratti in IRS per indeterminabilità dell’oggetto.
In tema di estratto conto anticipi: la norma di cui all’art.50 D.lgs.1993/385 ha esclusivo valore nell’ambito del procedimento monitorio mentre, in sede di opposizione, trovano applicazione le regole generali di ripartizione dell’onere della prova; ne consegue che spetta alla banca produrre il contratto su cui di fonda il rapporto e documentarne l’andamento. (Roberto Cianci) (riproduzione riservata)
Tribunale Gorizia, 10 January 2019.
Wednesday 23 January 2019
Contratti derivati: causa concreta, funzione di copertura e durata inferiore del contratto di Interest Rate Swap.
Contratti derivati - Interest Rate Swap - Funzione di copertura - Causa concreta - Durata inferiore del contratto - Validità.
La minor durata di un contratto di Interest Rate Swap rispetto all’indebitamento sottostante non fa venir meno la funzione di copertura del primo rispetto al secondo, ma rappresenta semplicemente la volontà contrattuale delle parti di delimitare nel tempo la suddetta funzione. (Manuela Grassi) (Luca Traficante) (riproduzione riservata)
Appello Milano, 27 December 2018.
Tuesday 22 January 2019
Contratti derivati: il Mark to Market non integra l’oggetto di un contratto di Interest Rate Swap.
Contratti derivati - Interest Rate Swap - Mark to Market - Oggetto del contratto - Esclusione.
L’oggetto di un contratto di Interest Rate Swap non è il Mark to Market, ma lo scambio di differenziali calcolati su un capitale nozionale di riferimento ed è concretamente esplicitato con l’indicazione del “Tasso Parametro Cliente” e del “Tasso Parametro Banca” (nel caso di specie, la domanda di nullità di un contratto di Interest Rate Swap per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto è stata rigettata, in quanto nel contratto erano stati riportati i “Tassi Parametro”, ossia il tasso fisso a carico del Cliente ed il tasso variabile a carico della Banca). (Manuela Grassi) (Luca Traficante) (riproduzione riservata)
Appello Milano, 27 December 2018.
Tuesday 15 January 2019
Sanzioni a carico dell'ente nel sistema previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 ed in quello di cui all'art. 187 quinquies T.U.F., caratteristiche del fatto e violazione del principio del 'ne bis in idem'.
Intermediazione finanziaria - Sanzioni a carico dell'ente nel sistema previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 ed in quello di cui all'art. 187 quinquies T.U.F. - Caratteristiche del fatto per il quale tale ente può dovere rispondere - Diversità degli autori degli illeciti nei due sistemi - Violazione del principio del "ne bis in idem" in danno dell'ente medesimo in conseguenza dell'esito dei relativi giudizi - Esclusione - Fattispecie.
In tema di sanzioni a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria previste dagli artt. 5 e 25 sexies del d.lgs. n. 231 del 2001 e dall'art. 187 quinquies T.U.F., il fatto oggettivo per il quale l'ente può essere chiamato a rispondere deve identificarsi con la stessa condotta ascritta all'autore dell'illecito presupposto, in tutte le sue componenti costitutive. Pertanto, la differenza soggettiva degli autori del reato e dei responsabili dell'illecito amministrativo presupposti comporta la diversità del fatto materiale ricondotto alla sfera di responsabilità del suddetto ente nei due casi, con la conseguenza che dall'esito degli stessi non può derivare alcuna violazione del principio del "ne bis in idem" in danno dell'ente medesimo. (Nella specie, la S.C. ha escluso ogni violazione del principio del "ne bis in idem" poiché la sentenza penale di assoluzione invocata, peraltro non ancora definitiva, non concerneva le stesse persone fisiche imputate degli illeciti per i quali era stata emessa la sanzione in esame e, comunque, la specifica statuizione che aveva riguardato l'ente "de quo" in un ulteriore giudizio, avendolo interessato quale responsabile civile, non aveva natura sanzionatoria e, perciò, non era idonea a costituire il presupposto per l'applicazione del menzionato principio). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 06 December 2018, n. 31635.
Tuesday 08 January 2019
Buoni fruttiferi postali e conflitto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale.
Contratti di borsa – Emissione buoni fruttiferi postali – Contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale – Prevalenza.
Il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono. (Danilo Iannarelli) (riproduzione riservata)
Tribunale L'Aquila, 21 December 2018.
Friday 14 December 2018
Responsabilità solidale del promotore finanziario e risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale.
Intermediario finanziario - Responsabilità solidale per i danni arrecati dalla condotta illecita del promotore finanziario - Prova - Risultanze indagini penali - Rilevanza - Occasionalità necessaria - Condizioni - Concorso di colpa da parte dell'investitore – Esclusione - Connivenza o collusione con il promotore - Necessità - Onere della prova - Ripartizione.
Il giudice civile è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.
La costituzione di parte civile dell’intermediario nel giudizio penale ha valenza confessoria nell’ambito del distinto giudizio civile nè è consentito mantenere posizioni processualmente opposte su di una medesima vicenda storica.
(Nella specie, la banca si è costituita parte civile nel giudizio penale a carico del promotore, accettando il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato e fondando le sue richieste risarcitorie contro il medesimo infedele promotore sui medesimi addebiti fatti valere dall’investitore nel giudizio civile). (Roberto Cianci) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine, 27 November 2018.
Thursday 13 December 2018
Omessa indicazione del MtM negli accordi quadro o nei singoli contratti di interest rate swap.
Mark to maket - MtM - Omessa indicazione nel contenuto degli accordi quadro o nei singoli contratti di interest rate swap.
La circostanza che il MtM non rientri nel contenuto degli accordi quadro sottoscritti da parte attrice, né sia indicato nei singoli contratti di interest rate swap, comporta la radicale nullità di questi, perché esclude in radice che il cliente possa concludere “la scommessa” conoscendo il grado di rischio assunto. (Paolo Bontempi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 29 November 2018.
Wednesday 12 December 2018
Contratti derivati: la disciplina dei titoli di puro rischio non ricade nell’ambito delle fattispecie contemplate dalle disposizioni in materia di usura.
Usura – Disciplina dei titoli di puro rischio – Contratti aleatori – Applicazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura – Esclusione.
La disciplina dei titoli di puro rischio non ricade nell’ambito delle fattispecie contemplate dalla l. 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”) e, più in generale, la disciplina anti-usura non si applica ai contratti aleatori, in quanto caratterizzati dal rischio e, dunque, dall’impossibilità di stabilire a priori l’an e il quantum del vantaggio. Si consideri, poi, che tra le categorie omogenee di operazioni rispetto alle quali sono valutati ex lege i tassi usurari non sono ricomprese le operazioni in strumenti finanziari derivati. Codesti, infatti, non rientrano tra le operazioni oggetto di rilevazione per l’individuazione del TEGM e, conseguentemente, non esiste una categoria di tassi soglia rilevati con cui sia possibile confrontare i tassi effettivi inclusivi degli oneri connessi a strumenti finanziari derivati. (Paolo Bontempi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 29 November 2018.
Wednesday 12 December 2018
Bond argentini: sulla improponibilità dell'azione in pendenza del giudizio arbitrale innanzi all'International Centre for the Settlement of Investiment Disputes.
Intermediazione finanziaria – ‘Bond’ argentini – Procedimento arbitrale intrapreso in forza dell’accordo ratificato in Italia con l. n. 334 del 1993 – Procedimento civile risarcitorio promosso nei confronti dell’intermediario – Compatibilità – Sussistenza – Ragioni.
Non è improponibile l'azione intrapresa dall'investitore italiano nei confronti della banca intermediaria nell'acquisto di "bond" argentini, e fondata sulla nullità, l'annullamento o la risoluzione per inadempimento, del contratto di intermediazione finanziaria, oppure sulla responsabilità risarcitoria dell'intermediario in conseguenza degli obblighi che ad esso fanno carico, per effetto della mera pendenza del giudizio arbitrale, precedentemente intrapreso dall'investitore innanzi all'"International Centre for the Settlement of Investiment Disputes" (ICSID), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 334 del 1993, di ratifica dell'Accordo di Buenos Aires tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina del 22 maggio 1990, perché le due azioni si differenziano riguardo ai soggetti, al "petitum" ed alla "causa petendi". (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 14 November 2018, n. 29354.
Tuesday 11 December 2018
Contratti derivati: trasferimento nella struttura del contratto dei dati che caratterizzano l’alea.
Contratto derivato – IRS – Alea – Informazioni che attengono alla determinabilità del rischio – Conoscenza da parte del cliente – Necessità – Razionalità e misurabilità dell’alea – Trasferimento nella struttura del contratto dei dati che caratterizzano l’alea e che contribuiscono a definirne la causa, secondo il giudizio di meritevolezza implicitamente formulato dal legislatore della materia.
Tutti gli elementi dell’alea, ivi inclusi gli scenari ad essa conseguenti, sia favorevoli che non, che costituiscono e integrano la causa del contratto derivato e, quindi, tutte le informazioni che attengono alla determinabilità del rischio, ivi inclusa l’asimmetria iniziale tra prestazioni, debbono necessariamente essere, ex ante, ben definiti e conosciuti con certezza dal cliente, indipendentemente dalle distinzioni fra scopo di copertura o speculativo tout court e fermo restando che l’alea non deve essere necessariamente simmetrica sul piano quali-quantitativo. In difetto di tali elementi, il contratto di IRS deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., poiché il riconoscimento legislativo risiede nella razionalità dell’alea e quindi nella sua misurabilità. Tale nullità non rappresenta una nullità per violazione di regole di condotta dell’intermediario e non è incisa, pertanto, dai principi condivisibilmente statuiti dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007, dal momento che è oggetto di considerazione il fatto che non siano stati trasferiti all’interno della struttura del contratto i dati che ne caratterizzano l’alea e che contribuiscono a definirne la causa, secondo il giudizio di meritevolezza implicitamente formulato dal legislatore della materia. (Paolo Bontempi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 29 November 2018.
Tuesday 04 December 2018
Contratto di interest rate swap e inefficienza del sistema di controllo del rischio di variazione del tasso.
Intermediazione finanziaria – Contratto di interest rate swap – Inidoneità a realizzare la ragione pratica dell’affare – Nullità per difetto di causa in concreto – Inefficienza del sistema di controllo del rischio di variazione del tasso.
E’ nullo il contratto di interest rate swap che si riveli inidoneo a realizzare la ragione pratica dell’affare e dunque carente della causa in concreto laddove solo in determinate circostanze il rischio di variazione del tasso di interesse sia mantenuto al di sotto della soglia di sostenibilità dell’esposizione debitoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Piacenza, 08 October 2018.
Friday 30 November 2018
Procedimento sanzionatorio CONSOB e mancata previsione dell'obbligo di comunicazione all'incolpato della proposta dell'Ufficio Sanzioni.
Consob - Procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all'art. 195 TUF - Mancata previsione dell'obbligo di comunicazione all'incolpato della proposta dell'Ufficio Sanzioni - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio nella fase decisoria - Esclusione - Equiparabilità del detto procedimento amministrativo ad un processo penale agli effetti della garanzia di cui all'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.
Il procedimento amministrativo sanzionatorio della CONSOB, ai sensi dell'art. 195 TUF, non viola, nella parte in cui non prevede l'obbligo di comunicazione all'incolpato della proposta dell'Ufficio Sanzioni, l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né il principio del contraddittorio nella fase decisoria, atteso che l'assoggettamento del provvedimento applicato dall'autorità amministrativa ad un successivo sindacato giurisdizionale pieno assicura le garanzie del giusto processo. Poiché le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla CONSOB per manipolazione del mercato, esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 09 August 2018, n. 20689.
Tuesday 27 November 2018
L’esercizio del potere d’imperio dello stato influisce sulla competenza: l’investitore danneggiato non può far causa nel paese dove sono stati acquistati i titoli.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Obbligazioni emesse da uno Stato membro – Partecipazione del settore privato alla ristrutturazione del debito pubblico del medesimo Stato – Modificazione unilaterale e retroattiva delle condizioni di emissione – Clausole di azione collettiva – Ricorso proposto contro il medesimo Stato da creditori privati titolari di tali obbligazioni quali persone fisiche – Responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi nell’esercizio di poteri pubblici.
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, vertente su un’azione proposta da una persona fisica, acquirente di titoli di Stato emessi da uno Stato membro, nei confronti dello Stato stesso e volta a contestare la sostituzione di detti titoli con titoli di valore inferiore, imposta a tale persona fisica per effetto dell’adozione di una legge, adottata dal legislatore nazionale in circostanze eccezionali, con cui le condizioni di emissione sono state unilateralmente e retroattivamente modificate per mezzo dell’introduzione di una clausola di azione collettiva che ha consentito alla maggioranza dei titolari dei titoli in questione di imporre tale sostituzione ad una minoranza, non ricade nella «materia civile e commerciale» di cui alla menzionata disposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Giustizia UE, 15 November 2018, n. .
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