Codici
CODICI
Bancario-Giurisp.
Testo Unico Bancario
IL CASO.it
Direzione e redazione
ilcaso.redazione@gmail.com
Apri Menu
Home
Articoli
Convegni
Vendite
LiquidaGest
Libri
Cerca
Chiudi Ricerca
Cerca tra gli Articoli
Cerca in
bancheclienti
Diritto Societario e Registro Imprese
-
Archivio
Thursday 31 January 2019
Revoca assembleare dell’amministratore con contestuale nomina del nuovo amministratore e legittimazione a proporre istanza di fallimento.
Società a responsabilità limitata - Revoca assembleare dell’amministratore - Contestuale nomina del nuovo amministratore - Proposizione di istanza di fallimento - Legittimazione.
Nel caso di revoca assembleare dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, con contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta a quest’ultimo, e non già al primo, proporre istanza di fallimento in proprio ex articolo 6 legge fallimentare, nonostante la nomina e la revoca relativa non siano ancora state iscritte nel registro delle imprese. (Gabriele Borghi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 26 November 2018, n. 30542.
Thursday 10 January 2019
Responsabilità dei sindaci: costante verifica e controllo a ritroso.
Responsabilità dei sindaci – Costante verifica della corrispondenza dei meccanismi di gestione della società al paradigma della corretta amministrazione – Controllo a ritroso.
Gli organismi di controllo, a partire da quelli deputati al controllo interno aziendale, fino alle società di revisione dei conti e al collegio sindacale, sono investiti di un ineludibile compito di costante verifica della corrispondenza dei meccanismi di gestione della società al paradigma della corretta amministrazione, così come definito dalla scienza dell'economia aziendale.
In applicazione di tale principio, il soggetto divenuto membro del collegio sindacale ha l’obbligo di effettuare un controllo a ritroso e di prendere visione delle relazioni della Funzione Audit relativa a periodi precedenti ed avrebbe dovuto dunque attivarsi per le opportune segnalazioni a Consob, non essendo sufficiente il fatto che detti rilievi fossero stati sollevati nell'ambito della cd. catena di controllo interno della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 17 December 2018, n. 32573.
Wednesday 09 January 2019
Conflitto di interessi: l’obbligo generale e preventivo di disclosure ha portata applicativa generale.
Responsabilità di amministratori e sindaci – Conflitto di interessi – Obbligo generale e preventivo di esplicitare tale soggettiva – Portata applicativa generale.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2391 c.c. pone a carico dell'amministratore in conflitto di interessi un obbligo generale e preventivo di esplicitare tale sua condizione soggettiva, al duplice scopo di assicurare che essa sia nota a tutti gli altri componenti dell'organo di gestione e agli organi di controllo societario, e che non incida, neanche in via indiretta, sui processi valutativi e deliberativi interni all'organizzazione aziendale, e segnatamente del consiglio di amministrazione o degli altri organismi e articolazioni cui è affidata in concreto la gestione della società. La norma, quindi, ha una portata applicativa generale, che prescinde dall'effettiva incidenza del conflitto di interessi sulle delibere in concreto assunte dal consiglio di amministrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 17 December 2018, n. 32573.
Saturday 01 December 2018
Azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente dell'atto (di straordinaria amministrazione) di conferimento ex art. 2253 c.c..
Matrimonio - Comunione legale - Atto di straordinaria amministrazione - Atto di conferimento ex art. 2253 c.c. di un bene immobile in società personale - Mancanza del consenso dell'altro coniuge - Conseguenze - Fattispecie.
In regime di comunione legale tra i coniugi, l'atto di straordinaria amministrazione costituito dal conferimento ex art. 2253 c.c. di un bene immobile in società personale, posto in essere da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'art. 184, comma 1, c.c. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la persistente efficacia dell'atto di conferimento del locale commerciale conteso, compiuto dal coniuge in favore di una società in nome collettivo, all'atto della sua regolarizzazione, senza la partecipazione della moglie, poiché quest'ultima non aveva esercitato l'azione di annullamento nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 184 c.c., decorrente dal decesso del coniuge e dal conseguente scioglimento della comunione legale). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 15 October 2018, n. 25754.
Friday 30 November 2018
Impresa familiare: onere della prova del partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili.
Impresa familiare - Partecipazione agli utili - Riparto degli oneri probatori - Criteri.
In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti "pro quota" a ciascun partecipante. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 31 October 2018, n. 27966.
Thursday 29 November 2018
Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca comporta una cessione del credito.
Contratto di sconto bancario - Girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - Cessione del credito - Girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia - Distinzione.
Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - a differenza dalla girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia", od altra equivalente - comporta una cessione del credito, investendo il giratario di una legittimazione piena a titolo di proprietà, attributiva di tutti i diritti derivanti dal titolo, con la conseguenza che l'incasso del denaro pagato dal debito cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Pertanto, in caso di fallimento del cliente, l'eventuale azione revocatoria fallimentare da parte del curatore può avere per oggetto il negozio di sconto bancario, con riguardo all'epoca della sua conclusione, ma non pure il pagamento (successivamente) effettuato alla banca dal debitore cartolare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 15 November 2018, n. 29464.
Wednesday 28 November 2018
Responsabilità per omessa vigilanza del consigliere non esecutivo.
Credito - Istituto o enti di credito - Consigliere di amministrazione non esecutivo - Omessa vigilanza su operato consiglieri esecutivi - Sussistenza del relativo dovere ai sensi dell'art. 191, comma 2, T.U.F., nella formulazione all'epoca vigente - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, nella formulazione applicabile "ratione temporis", il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile per omessa vigilanza allorché, venuto a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbia fatto ciò che poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. (Nella specie, il ricorrente era stato sanzionato, quale consigliere di amministrazione non esecutivo di una società per azioni, per l'omessa vigilanza sull'operato dei consiglieri esecutivi, in relazione a condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 2015). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 29 October 2018, n. 27365.
Saturday 24 November 2018
Trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni e termine per l’esercizio del diritto di recesso.
Società di capitali – Trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni – Diritto di recesso – Termine.
Anche in caso di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni, la disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci a seguito della trasformazione è quella dettata dall'art. 2473, primo comma, c.c. per le s.r.l., che non prevede termini di decadenza. Pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio di s.r.l. trasformata in S.p.A. va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l., prima della sua trasformazione in S.p.A., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 12 November 2018, n. 28987.
Wednesday 26 September 2018
È il fisco a dover provare l’imputabilità a compensi dei prelevamenti bancari del libero professionista.
Imposte e tasse – Accertamento fiscale – Libero professionista – Rettifica della dichiarazione dei redditi – Prelevamenti dal conto corrente – Imputazione presuntiva a compensi – Illegittimità – Affermazione.
A seguito della sentenza n.228/20174 della Corte Costituzionale, è venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella attività libero professionale, non essendo più proponibile l’equiparazione logica tra attività d’impresa e attività professionale.
Grava dunque sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 24 July 2018, n. 19564.
Friday 31 August 2018
Accordo per la manleva del nuovo socio dalle eventuali conseguenze negative del conferimento.
Società di capitali – Accordi tra soci in occasione di finanziamento partecipativo – Attribuzione al nuovo socio del diritto di vendere e agli altri soci dell’obbligo di acquistare la partecipazione – Termine e prezzo prefissati – Finalità di manleva dalle eventuali conseguenze negative del conferimento – Liceità e meritevolezza di tutela – Fondamento.
È lecito e meritevole di tutela l'accordo concluso tra soci di società per azioni, con il quale, in occasione del finanziamento partecipativo di uno di essi, gli altri si obblighino a manlevare il nuovo socio dalle eventuali conseguenze negative del conferimento, mediante attribuzione a quest’ultimo del diritto di vendere (c.d. put), entro un determinato termine, e agli altri dell’obbligo di acquistare la partecipazione a un prezzo prefissato - pari a quello iniziale, con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società - ponendosi il meccanismo sul piano della circolazione delle azioni, piuttosto che su quello della ripartizione degli utili e delle perdite, la cui meritevolezza è insita nell’operazione strategica di potenziamento ed incremento del valore societario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 04 July 2018, n. 17500.
Tuesday 31 July 2018
Causa concreta del patto parasociale connesso all’accordo di separazione personale.
Società – Patti parasociali – Vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. – Interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c. – Valutazione del complessivo regolamento negoziale in cui il patto si inserisce – Necessità
Società – Patti parasociali – Regole tra i due parasoci aventi ad oggetto la formazione del consiglio di amministrazione – Esame di vari profili di legittimità
Società – Diritto di recesso dal contratto di società per giusta causa ex art. 2285, comma 2°, c.c. – Società per azioni – Ipotesi tipiche di cui all’art. 2437 c.c. che costituiscono in capo al socio il diritto di recesso – Estensione del diritto di recesso del socio ai patti parasociali che accedono al contratto di società – Affermazione.
Un patto parasociale avente ad oggetto la materia delle nomine dei membri del consiglio di amministrazione, del relativo presidente e dei sindaci, che costituisce parte di un più ampio regolamento negoziale avente ad oggetto la divisione dei beni caduti in comunione tra due coniugi, deve essere indagato, quanto a sua meritevolezza e interpretazione, alla luce del complessivo assetto di interessi fissato dall’accordo di divisione. (Benedetta Bonfanti) (Alberto Mager) (riproduzione riservata)
Un patto parasociale di durata quinquennale, il quale si inscriva in un più ampio regolamento negoziale avente ad oggetto la divisione dei beni caduti in comunione tra i due coniugi, nella parte in cui regola la formazione del consiglio di amministrazione, prevedendo che ciascuno dei due parasoci nomini due amministratori, con la scelta del quinto amministratore di comune accordo, e che preveda altresì che uno dei due parasoci abbia la facoltà di autonominarsi presidente del consiglio di amministrazione con deleghe, va assoggettato ad un penetrante giudizio di meritevolezza. Esso, peraltro, non concreta un illegittimo svuotamento dei poteri assembleari, né comporta un’esorbitante compressione del diritto di proprietà privata spettante ai due parasoci in relazione alla loro partecipazione, e rimane dunque, su questi profili, esente da censure in punto di meritevolezza e ragionevolezza, anche qualora gli assetti proprietari tra i due parasoci mutino, venendo uno tra i due – in specie, quello non titolare della facoltà di amministrare la società con deleghe – ad assumere una partecipazione quasi totalitaria. (Benedetta Bonfanti) (Alberto Mager) (riproduzione riservata)
Il principio per cui in presenza di giusta causa il socio può recedere dalla società, fissato dall’art. 2285, comma 2°, c.c., vale anche per la dimensione parasociale; di conseguenza, in presenza di giusta causa – ovvero, per le società per azioni, nell’ipotesi tipiche in cui tale nozione di giusta causa si declina, individuate dall’art. 2437 c.c. – il socio può recedere dal patto parasociale. (Benedetta Bonfanti) (Alberto Mager) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 10 July 2018, n. 18138.
Saturday 28 July 2018
Nuove società tra Avvocati e iscrizione all’albo forense.
Avvocati - Esercizio in forma associata della professione forense - Nuova disciplina - Iscrizione all’albo forense.
Dal 1°.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 19 July 2018, n. 19282.
Tuesday 10 July 2018
Società per azioni, accordo parasociale, opzione put a prezzo prefissato e divieto del patto leonino.
Divieto patto leonino – Società semplice – Società per azioni – Valutazione – Contratto di società – Causa tipica – Cooperazione all’attività economica e condivisione degli esiti – Applicabilità art. 2265 in quanto norma transtipica
Manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Natura di accordo parasociale – Divieto del patto leonino – Non applicabilità
Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Liceità e meritevolezza – Giudizio di diritto – Sussistenza
Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Opzione put a prezzo prefissato – Causa – Configurabilità quale finanziamento partecipativo e funzione di garanzia in senso lato
Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Opzione put a prezzo prefissato – Interesse alle buone sorti società – Sussistenza
Opzione put a prezzo prefissato – Diritto di recesso occulto – Insussistenza
Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Opzione put a prezzo prefissato – Realizzazione causa societaria – Indifferenza.
L’art. 2265 è dettato in tema di società semplice e si collega alla particolare situazione delle società personali in cui ogni socio di regola gestisce la società e risponde in via illimitata e personale delle obbligazioni dell’ente. Nondimeno, il Collegio condivide l’orientamento maggioritario, il quale reputa l’art. 2265 cod. civ. una norma transtipica. Se la societas è l’unione di più patrimoni, al fine del raggiungimento dello scopo comune di suddividere i risultati dell’intrapresa economica, si pone in contrasto con questa causa tipica la esclusione di uno o più soci da quei risultati. Il conferimento di capitale non collegato allo scopo di cooperare all’attività economica cui è volta l’impresa societaria condividendone gli esiti, pur se eventualmente ad altri fini, è stigmatizzato dal legislatore con la comminatoria della nullità per il patto che abbia un simile risultato, in via diretta (art. 1418 cod. civ.) o indiretta (art. 1344 cod. civ.). Ciò equivale a sostenere che il legislatore ha ammesso unicamente il contratto tipico di società al cui modello causale i soci non possono apportare deroghe idonee a snaturarne la funzione di contratto associativo. La ratio del divieto del patto leonino risiede nel preservare la purezza della causa societatis. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)
La ratio del divieto del patto leonino va ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell’impresa economica, quale tipicamente propria dell’intera compagine sociale e con rilievo reale verso l’ente collettivo. Nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente “interno” tra un socio e un altro socio o un terzo, allorché non alteri la struttura o la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione di socio in società e, dunque, non abbia alcun effetto verso la società, la quale continuerà ad imputare perdite ed utili alle proprie partecipazioni sociali, nel rispetto del divieto ex art. 2265 cod. civ. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)
Se l’identificazione degli elementi di fatto dell’accordo è compito del giudice del merito, la valutazione di liceità e di meritevolezza del patto è giudizio di diritto. Ciò posto, tanto più quando si tratti di soggetti entrambi imprenditori, che abbiano concordato un regolamento pattizio nel pieno esercizio dell’autonomia negoziale privata, ogni intervento giudiziale ex art. 1322 cod. civ. – col suo effetto d’autorità rispetto ad equilibri negoziali liberamente contrattati – non può che essere del tutto residuale. Il controllo del giudice sul regolamento degli interessi voluto dai soggetti, se mira a limitare l’esercizio dell’autonomia privata, non deve però perdere di vista che il principio generale è quello della garanzia costituzionale ex art. 41 Costituzione. Si rivela un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. al finanziamento dell’intrapresa societaria, ove la meritevolezza è dimostrata dall’essere il finanziamento partecipativo correlato ad un’operazione strategica di potenziamento ed incremento del valore societario. Il patto leonino si può ravvisare solo in presenza di una esclusione totale e costante dalle perdite e dagli utili e solo quando questa non integri una funzione autonoma meritevole di tutela. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)
Ragione pratica del meccanismo in discorso, palesatasi nel mondo degli affari, è proprio quella di finanziamento dell’impresa, anche indirettamente, mediante il finanziamento ad altro socio, nell’ambito di operazioni di “alleanza strategica”. Nel momento della costituzione della società, o quando si intenda operarne il rilancio mediante una particolare operazione economica, il contributo di ulteriori capitali rispetto a quelli disponibili per i soci che il progetto abbiano concepito, può divenire essenziale, anche quale condicio sine qua non del progetto imprenditoriale programmato. In questi casi, accanto alle molteplici forme di finanziamento dell’impresa che il legislatore e la pratica prospettano – a titolo di partecipazione al capitale di rischio (azioni privilegiate, postergate, a voto plurimo, riscattande, ecc.), di debito (mediante obbligazioni strutturate, subordinate, irredimibili ex art. 2411 cod. civ.) o con i numerosi strumenti finanziari che possono essere emessi dalla società – non è precluso alle parti di addivenire pure a simili accordi, in cui la causa concreta è mista, in quanto associativa e di finanziamento, con la connessa funzione di garanzia assolta dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita dalla società senza la necessità di pervenire, a tal fine, alla liquidazione dell’ente. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)
Gli interessi sottostanti sono analoghi a quelli rinvenibili nel pegno della partecipazione sociale ove al creditore, pur non socio, è concesso il diritto di voto, al fine del migliore controllo e “garanzia” del suo credito. Possono, infatti, esistere interessi rilevanti di varia natura, pur sempre connessi al buon esito dell’andamento dell’impresa sociale. Come il pegno, così l’operazione in esame si presta al raggiungimento di quella funzione, pur nell’ambito di un negozio traslativo della partecipazione sociale. Il finanziatore divenuto socio con clausola put ha un sicuro interesse a favorire le buone sorti della società e, con esse, del suo investimento, sia perché ha eseguito il conferimento, avendo investito pur sempre nell’intento di moltiplicare il valore del proprio denaro e non soltanto di recuperarlo dopo un dato periodo di tempo, sia soprattutto perché il suo debitore proprio grazie al successo dell’impresa economica potrà, con assai maggiore probabilità, restituire l’importo pattuito, onde quel successo il socio finanziatore sarà portato, per definizione, a propiziare. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)
Neppure giova affermare che, in tal modo, il socio godrebbe di un diritto di recesso non contemplato dalla legge: invero, le cautele di cui il legislatore ha da sempre circondato questo diritto, tanto da ammetterlo solo in casi determinati e sempre previo calcolo vigilato delle somme liquidate al recedente, mirano a proteggere il patrimonio sociale, non quello di un altro socio. Il diritto di recesso è stato ampliato anche nelle S.p.A. mediante l’art. 2437-sexies cod. civ. introduttivo della fattispecie delle azioni riscattabili, aventi parimenti l’effetto dell’uscita del socio dalla società, tramite le quali è ben possibile operare al fine del reperimento di finanza per la società in modo che al “socio temporaneo” sia attribuita la possibilità di dismettere la partecipazione ad un tempo prestabilito. Se lo strumento delle azioni riscattabili può assolvere alla funzione di finanziare la società, l’opzione put può perseguire quella di finanziamento del socio, ma sempre ai fini di incentivazione dell’impresa economica collettiva. La gamma delle variabili ammesse per atteggiare la posizione dell’azionista comporta che egli non sia più indefettibilmente astretto dal conferimento, non ripetibile se non dopo la liquidazione della società; tanto meno, dunque, appare immeritevole un patto tra soci che quell’exit assicuri. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)
Nell’opzione put a prezzo concordato si assiste all’assoluta indifferenza della società alle vicende giuridiche che si attuano in conseguenza dell’esercizio di essa, le quali restano neutrali ai fini della realizzazione della causa societaria. Nel negozio dai caratteri che si stanno esaminando, il socio finanziatore assume tutti i diritti e gli obblighi del suo status, ponendosi il meccanismo sul piano della circolazione delle azioni, piuttosto che su quello della ripartizione degli utili e delle perdite. L’atipicità, a ben vedere attiene non alla causa del contratto di società, che resta intatta, ma al c.d. finanziamento in forma partecipativa, il quale si pone a rafforzamento di un’impresa societaria con modalità atipiche, escogitata dalla pratica degli affari.
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: “E’ lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società”. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 04 July 2018, n. 17498.
Wednesday 04 July 2018
Anche il finanziamento effettuato dal socio di società per azioni può sottostare alla regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c..
Società per azioni - Finanziamenti dei soci - Postergazione - Applicabilità - Condizioni.
La norma di cui all'art. 2467 sulla postergazione dei finanziamenti dei soci è applicabile alla società per azioni tutte le volte in cui l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.; e dunque di informazioni idonee a far apprezzare l'esistenza (art. 2467, comma 2) dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto ovvero una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento, in ragione delle quali è posta, per i finanziamenti dei soci, la regola di postergazione.
In questa prospettiva la condizione del socio che sia anche amministratore della società finanziata può essere considerata alla stregua di elemento fondante una presunzione assoluta di conoscenza della situazione finanziaria appena detta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 20 June 2018, n. 16291.
Thursday 28 June 2018
Non ammesso al passivo il compenso del sindaco che non ha operato con diligenza e perizia.
Fallimento di società per azioni – Ammissione al passivo – Da parte del sindaco per il pagamento del suo compenso – Rigetto per inadempimento degli obblighi sindacali – Opposizione – Prova dell’adempimento.
Il membro del collegio sindacale che si opponga alla mancata ammissione al passivo fallimentare del suo compenso a causa del grave inadempimento agli obblighi fondamentali su di lui incombenti, deve provare i fatti costitutivi posti a fondamento dell’invocata pretesa, e cioè di avere agito con diligenza e perizia. [Nella fattispecie, la corte ha rinviato al tribunale per un nuovo esame dell’opposizione ex art.98 L.F. in quanto il giudice di prime cure non aveva indicato gli elementi concreti sulla base dei quali aveva ritenuto che la società avesse un patrimonio netto negativo e che i crediti appostati in bilancio avessero valori inappropriati.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 04 May 2018, n. 10749.
Wednesday 13 June 2018
Azione di responsabilità contro i sindaci, natura solidale della responsabilità e proponibilità dell'azione nei confronti di uno solo o alcuni di essi.
Omessa vigilanza sull'operato degli amministratori - Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti dei sindaci - Litisconsorzio necessario con gli amministratori - Esclusione - Fondamento
Amministratori e sindaci - Azione di responsabilità dei creditori sociali - Termine di prescrizione - Decorrenza - Illegittima riduzione del capitale per esubero - Omessa vigilanza - Dalla delibera assembleare.
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicchè l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. (massima ufficiale)
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi, a tal fine, che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea. Ne consegue che, ove ai sindaci sia stata contestata l'omessa vigilanza sulla illegittima riduzione per esuberanza del capitale sociale, che detta insufficienza abbia cagionato, quel termine comincia a decorrere già con la relativa delibera assembleare, la quale, in ragione della sua iscrizione presso il registro delle imprese e della contestuale esecuzione da parte degli amministratori, mediante il rimborso ai soci, costituisce il fatto complessivamente idoneo a rendere noto ai terzi lo squilibrio patrimoniale della società. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 14 December 2015, n. 25178.
Tuesday 12 June 2018
Violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, complessità della struttura e responsabilità dei sindaci.
Intermediazione finanziaria - Carenza delle procedure aziendali - Responsabilità del collegio sindacale - Fondamento - Obbligo di vigilanza - Contenuto - Obbligo di denunzia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob - Inadempimento - Conseguenze - Concorso omissivo dei sindaci - Configurabilità.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 29 March 2018, n. 6037.
Saturday 09 June 2018
Banca in amministrazione straordinaria: l'azione sociale di responsabilità può essere rivolta anche nei confronti di soggetti già cessati dalle funzioni.
Istituto di credito in amministrazione straordinaria - Azione sociale di responsabilità promossa dal commissario straordinario a norma dell'art. 72, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993 - Limitazione agli organi sociali in carica al momento dell'assoggettamento all'amministrazione straordinaria - Esclusione - Estensione dell'azione agli organi non più in carica - Ammissibilità.
In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità promossa, ai sensi dell'art. 72, comma 5, del d.lgs. n. 385 del 1993, contro i membri dei "disciolti" organi amministrativi e di controllo, nonché dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine "disciolti" esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell'azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 21 November 2016, n. 23632.
1
2
3
4
...28
Succ
NEWSLETTER
Iscrizione gratuita alla mailing list
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DEL SITO
TRASMETTERE LA GIURISPRUDENZA
INVIA LA GIURISPRUDENZA
Sostieni IL CASO.it
DONA!