Codici
CODICI
Dir.Bancario.Giurisp.
Dir.Finanziario.Giurisp.
Testo Unico Bancario
Crisi Bancarie e Fondi
TUB - Testo Unico Bancario
Risolzione, Bail-in
TUF - Testo Unico Finanza
Fallimentare.Giurisp.
Fallimentare.Ragionato
NEWS
BLOG
OPINIONI
Direzione e redazione
ilcaso.redazione@gmail.com
Apri Menu
Home
Articoli
Convegni
Aste & Avvisi
LiquidaGest
Libri
Cerca
Chiudi Ricerca
Cerca tra gli Articoli
Cerca in
bancheclienti
Banche e Clienti
-
Archivio
Sunday 01 July 2007
Operazione inadeguata e dicitura prestanpata.
Intermediazione finanziaria – operazione inadeguata – obbligo di segnalazione - contenuto.
Intermediazione finanziaria – risoluzione contrattuale – effetti restitutori – limiti..
Non può ritenersi sufficiente l’informazione rilasciata dall’intermediario mediante la dicitura prestampata “non adeguata” apposta su un modulo sottoposto all’investitore all’atto dell’acquisto poiché l’ampiezza dell’espressione utilizzata non consente di formare una reale consapevolezza in ordine alla natura dell’operazione ed al rischio ad essa correlato.
La mancata osservanza da parte dell’intermediario degli obblighi di informazione e di valutazione imposti dal T.U.F. è senz’altro espressione di inadempimento contrattuale e, come tale, foriera dell’obbligo di risarcimento dei danni che ne sono derivati.
Tribunale Lecce, 12 June 2006.
Sunday 01 July 2007
Anatocismo e imputazione delle rimesse.
Anatocismo – Nullità della clausola – Rideterminazione del saldo del conto corrente – Imputazione della rimessa prima ad interessi e spese poi al capitale..
In conseguenza della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica, il saldo del conto corrente bancario deve essere rideterminato senza capitalizzazione alcuna, non essendo nel sistema rinvenibile alcun parametro normativo atto a conferire al credito bancario derivante dal conto corrente di corrispondenza natura diversa rispetto a qualsiasi altro credito di valuta. Ogni rimessa sul conto andrà quindi imputata prima ad interessi e spese poi al capitale, ex art. 1194 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Patti, 10 June 2006.
Sunday 01 July 2007
Adeguatezza dell'operazione e attualità delle informazioni acquisite dall'intermediario - Onere della prova.
Intermediazione finanziaria – Specifica diligenza dell’intermediario – Domanda di nullità del contratto - Onere della prova – Distribuzione tra creditore e debitore – Dimostrazione di circostanze negative.
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Profilo di rischio – Informazioni raccolte in epoca precedente – Valenza per tutte le successive operazioni – Esclusione.
Intermediazione finanziarie – Norme che regolano i rapporti tra intermediario e investitore – Violazione – Nullità – Sussistenza..
La regola contenuta nell’art. 23, VI° comma del TUF, secondo la quale grava sull’intermediario l’onere di provare di aver prestato la specifica diligenza richiesta nella prestazione dei servizi di investimento non opera esclusivamente nei giudizi di risarcimento del danno, ma anche in quelli diretti a far dichiarare la nullità del contratto e ciò in virtù del principio per il quale il creditore che agisca in giudizio per far valere l’inesatto adempimento del debitore deve limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto e rappresentare la violazione dell’obbligo di diligenza, incombendo sul debitore l’onere di provare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione. Tale principio non soffre limitazioni applicative in dipendenza della natura “di mezzo” dell’obbligazione dell’intermediario, vuoi perché attiene ad obblighi informativi prodromici alla nascita dell’obbligazione ed al conferimento dello specifico incarico, vuoi e vieppiù perché l’onere della prova della “mancanza di specifiche informazioni” richiederebbe l’impossibile dimostrazione di condizioni negative.
Le informazioni necessarie alla individuazione del profilo di rischio del cliente che siano state acquisite in epoca precedente non possono dispiegare i loro effetti su tutte le operazioni successive, ove appena si consideri che la propensione al rischio soggiace a mutevoli scelte individuali dipendenti dalle disponibilità finanziarie, dal loro modo di acquisto, dalla natura del prodotto, dalle prospettive di investimento, dall’opportunità di impiego del denaro a breve, medio o lungo termine in funzione di necessità contingenti o differibili nel tempo.
La violazione dello schema normativo che disciplina la fase delle trattative e della conclusione del contratto delineato dal legislatore con norme pubbliche inderogabili, quali quelle che regolano i doveri di informazione dell’intermediario finanziario, produce la nullità del contratto.
Tribunale Trani, 30 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Informazione e inadempimento.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Inadempimento al contratto di mandato – Nullità dei singoli ordini di negoziazione – Esclusione. .
La violazione di obblighi comportamentali specifici di diligenza è inquadrabile nell’ambito della responsabilità per inadempimento, concernendo la fase la fase successiva alla stipulazione del contratto quadro, che può essere qualificato come contratto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari, laddove i singoli ordini di acquisto possono essere qualificati come negozi di attuazione del rapporto di mandato, non potendosi fondatamente ritenere che le violazioni delle regole comportamentali dell’operatore finanziario vadano ad incidere sul momento genetico del contratto di investimento, minandone sin dall’inizio la sua legittimità.
I doveri informativi dell’intermediario costituiscono obblighi di diligenza gravanti sul mandatario adattati dal legislatore alle specificità dell’incarico in ragione degli interessi pubblici (tutela del risparmio ) e privati sottesi al rapporto. In tale ricostruzione, l’ordine di acquisto dei singoli titoli da parte del cliente non è una proposta di mandato, ma un’istruzione del mandante al mandatario per l’esecuzione del mandato, annoverabile nella categoria dei cd. negozi d’attuazione. Non appare quindi nemmeno astrattamente configurabile una nullità del singolo ordine di acquisto poiché la singola negoziazione non è un atto di autonomia dotato di una propria causa, ma un negozio di attuazione del mandato.
Tribunale Firenze, 29 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Anatocismo e quesito al CTU.
Anatocismo – Mancata pattuizione del tasso ultralegale – Criterio sostitutivo – Tasso annuale dei Bot – Quesito al CTU..
Tribunale Brescia, 29 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Anatocismo e nullità del petitum.
Anatocismo - Omessa quantificazione del petitum - Nullità della domanda - Insussistenza.
Capitalizzazione trimestrale - Uso negoziale - Nullità - Mancata contestazione dell'estratto conto - Irrilevanza.
Ripetizione dell'indebito - Prescrizione - Decorrenza dalla chiusura del rapporto - Criterio sostitutivo - Capitalizzazione annuale - Regole di imputazione del pagamento - Irrilevanza..
Tribunale Bergamo, 28 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Doveri informativi a tutela dei mercati e nullità del contratto.
Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione dell’intermediario – Norma imperativa – Violazione – Nullità – Sussistenza..
I concetti di “correttezza”, “diligenza” e “trasparenza” di cui all’art. 21 del TUF hanno un significato più ampio di quelli di cui alle norme codicistiche, operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l’investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche, più in generale, in relazione allo svolgimento della attività economica, ossia come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e garantire l’integrità del mercato. Tutto ciò rende evidente l’esistenza nella materia della intermediazione finanziaria di interessi anche di carattere generale che rendono inderogabili le norme di comportamento. Può quindi dirsi che la normativa sopra richiamata è posta a tutela dell’ordine pubblico economico e, pertanto, è caratterizzata da norme imperative, la cui violazione impone la reazione dell’ordinamento attraverso il rimedio della nullità del contratto, anche a prescindere dalla esistenza di una espressa previsione di legge in tal senso. Deve quindi ritenersi che in presenza di un negozio che sia contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto sopperisce il disposto generale di cui all’art. 1418, 1° comma c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una espressa previsione di nullità. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità di un contratto 4you ove l’intermediario non aveva consegnato al risparmiatore i prospetti informativi relativi all’acquisto delle quote di un fondo di investimento, né dimostrato di aver assunto le necessarie informazioni per delineare il profilo di rischio)
Tribunale Teramo, 18 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Inadeguatezza dell'operazione e composizione del portafoglio.
Intermediazione finanziaria – Violazione delle norme di comportamento degli intermediari –Risarcimento del danno – Sussistenza – Nullità - Esclusione.
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Composizione del portafoglio – Acquisto di azioni Cirio del Monte – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza..
La violazione delle norme di comportamento degli intermediari finanziari non comporta la nullità del contratto di intermediazione finanziaria, ma rileva sul piano risarcitorio.
Deve ritenersi inadeguata l’operazione di acquisto di 26.000 azioni Cirio del Monte mediante l’utilizzo del denaro ricavato dalla vendita di azioni della banca intermediaria rispetto ad un portafoglio che prima di tale operazione era composto anche da 10.000 Bond Argentina, 550 azioni Autostrade e 525 azioni Enel e che, come tale, poteva definirsi orientato verso impieghi di tutta tranquillità.
Tribunale Padova, 17 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Media propensione al rischio e obbligazioni Cirio.
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni Cirio – Media propensione al rischio - Adeguatezza dell’operazione – Sussistenza..
L’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio Fin può ritenersi adeguata per un investitore che abbia dichiarato una esperienza in prodotti finanziari ed una propensione al rischio di livello medio, specialmente ove il conto dello stesso risulti movimentato per importi di un certo rilievo e nei contatti con l’intermediario abbia manifestato l’intenzione di ottenere una costante rivalutazione del patrimonio nonché l’aspirazione ad un rendimento dell’11/12%.
Tribunale Padova, 17 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Violazione dei doveri informativi e nullità.
Intermediazione finanziaria – Omessa sottoscrizione del contratto quadro – Nullità dell’ordine di acquisto – Sussistenza.
Obblighi informativi e di diligenza dell’intermediario – Violazione di norme imperative – Nullità sussistenza.
.
Deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 23 TUF l’acquisto di obbligazioni avvenuto prima della stipula del contratto quadro ed in data antecedente l’emissione dei titoli negoziati.
La violazione degli obblighi informativi e di diligenza imposti all’intermediario comporta la nullità del contratto di negoziazione per violazione di norme imperative.
Tribunale Foggia, 15 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Nullità del negozio di intermediazione e legittimazione dell'intermediario.
Intermediazione mobiliare – Domanda di nullità del contratto di negoziazione nei confronti dell’intermediario – Improponibilità..
La violazione delle disposizioni del contratto quadro non può portare alla dichiarazione di nullità del negozio di compravendita di valori mobiliari dovendo la domanda di nullità essere proposta nei confronti di colui che ha alienato gli strumenti finanziari e non dell’intermediario, il quale potrà se mai rispondere a titolo di risarcimento del danno.
Tribunale Modena, 10 May 2006.
Sunday 01 July 2007
May way e collocamento fuori sede.
Piano Finanziario “My Way”- Collocamento fuori sede di titoli obbligazionari - Diritto di recesso gratuito dell’investitore – Sussistenza.
Piano Finanziario “My Way”- Prestito accessorio all’acquisto di strumenti finanziari - Contratto atipico- Sussistenza- Collocamento fuori sede di strumenti finanziari- Diritto di recesso – Sussistenza- Caratteristiche.
.
Nella categoria dei contratti di collocamento di strumenti finanziari di cui all’art. 30 D.lvo n. 58/98 che- se conclusi fuori sede- devono indicare la facoltà di recesso negoziale gratuito dell’investitore entro sette giorni dalla sottoscrizione, rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari.
Qualora il piano finanziario offerto fuori sede consista in una operazione negoziale complessa, strutturata attraverso la previa erogazione all’aspirante investitore di un finanziamento pecuniario collegato al successivo acquisto- per il tramite dell’Istituto di credito finanziatore, su ordine del soggetto finanziato e con l’utilizzo obbligatorio della provvista oggetto del prestito- di determinate tipologie di strumenti finanziari già indicate nel “contratto-quadro”, il diritto di recesso senza oneri e spese dell’investitore, imposto per le offerte fuori sede di strumenti finanziari dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto non soltanto i singoli acquisti di prodotti finanziari ma il piano finanziario nel suo complesso e, quindi, anche la sua componente di prestito che, essendo vincolato al compimento di successive predeterminate operazioni di investimento mobiliare e trovando, di conseguenza, la propria causa esclusiva nelle operazioni medesime, partecipa delle scelte negoziali di investimento finanziato in strumenti finanziari dalle quali il contraente medesimo ha-entro sette giorni dalla sottoscrizione fuori sede- il diritto di svincolarsi gratuitamente ex art. 30 d.lgs. n. 58/98.
Tribunale Pescara, 09 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Il rating è elemento essenziale dell'informazione.
Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di segnalare la valutazione delle agenzie di rating – Valutazione delle agenzie quale elemento determinante la scelta dell’investitore.
Intermediazione finanziaria – Mancanza della valutazione di rating – Natura speculativa dei titoli – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni - Utilizzo di ogni altra informazione disponibile – Necessità.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario -Determinazione del danno patito dall’investitore che abbia svolto domanda di ammissione al passivo – Modalità..
L’intermediario finanziario, in qualità di operatore qualificato, ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore in modo non generico ed approssimativo, la natura dell’investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating, trattandosi di un dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell’investitore e che la banca è normalmente in grado di conoscere ed essendo comunque obbligata ad acquisire tali informazioni in base all’art. 26, comma 1, lett e), REG, a tenre del quale “
Gli intermediari autorizzati (…) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di operazione da fornire”
(c.d.
know your merchandise rule
).
La circostanza che determinate obbligazioni (nella specie Parmalat Finance Corporation BV) siano state emesse senza che una società specializzata abbia fornito la valutazione del rischio del credito attraverso l’esame della solidità patrimoniale dell’emittente –e quindi della effettiva possibilità per la stessa di rimborsare il prestito emesso- induce inevitabilmente a ritenere che detti titoli costituissero fin dalla loro emissione
junk bond,
cioè obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi (
speculative grade
), non adatti, quindi, ad un investitore privo di accentuata propensione al rischio.
Nel caso in cui l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) REG, l’intermediario di prodotti finanziari è comunque tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione ex art. 29 REG, norma che impone allo stesso di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che l’intermediario utilizzi ogni altra informazione disponibile, anche diversa da quella fornita dai clienti, e quindi tenga conto di tutte le informazioni in suo possesso, quali ad esempio l’età, la professione, la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario, etc.
Ove l’investitore abbia svolto domanda di ammissione al passivo nella procedura concorsuale della società che ha emesso i titoli, al fine di determinare l’entità del danno che l’intermediario dovrà risarcire per aver violato i propri doveri informativi, potrà farsi luogo ad una consulenza tecnica che determini l’attuale residuo valore di mercato dei titoli ancora in possesso dell’investitore.
Tribunale Catania, 05 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Doveri informativi, nullità e inadempimento, nesso di causalità.
Intermediazione finanziaria – Nullità e inadempimento – Fattispecie – Distinzione – nesso di causalità.
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi successivi all’acquisto dei titoli - Esclusione..
In materia di intermediazione finanziaria la sanzione della nullità può essere pronunciata solo per la violazione dell’art. 23 T.U.F. (nullità testuale) e per l’inosservanza dell’art. 29 reg. Consob 11522/1998 (nullità virtuale) e ciò in considerazione del fatto che il T.U.F. ed il regolamento attuativo sono norme imperative. La violazione di norme comportamentali relative agli obblighi successivi alla formazione del contratto quadro dà invece luogo ad un inadempimento contrattuale che può giustificare solo una pronuncia risarcitorie del danno patito dall’investitore e che presuppone la dimostrazione –anche mediante presunzioni ex art. 2727 e ss. c.c.- del nesso causale tra la violazione della norma comportamentale ed il danno.
L’obbligo dell’intermediario di informare il cliente dell’andamento dei titoli acquistati si esaurisce nella fase che precede l’acquisto a meno che il cliente non gli abbia affidato la gestione del portafoglio.
Tribunale Venezia, 04 May 2006.
Sunday 01 July 2007
Bond Argentina e inadeguatezza dell'operazione.
Intermediazioni finanziaria – Diligenza e correttezza dell’intermediario – Nullità e inadempimento – Distinzione – Fattispecie.
Intermediazione finanziaria – Progressivo deterioramento del rating - Omessa informazione – Rapporto di gestione e rapporto di negoziazione – Conseguenze – Distinzione.
Intermediazione finanziaria – Vendita in contropartita diretta – Illegittimità – Caratteristiche – Distinzione.
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Composizione del portafoglio.
Intermediazione finanziaria – Operazioni con determinato coefficiente di rischio – Dovere specifico di informazione – Sussistenza..
In materia di intermediazione finanziaria, la violazione del generale dovere di diligenza e correttezza dell’intermediario è sanzionata dal legislatore con la nullità in relazione ad alcuni specifici comportamenti (quali ad es. quelli previsti dal Tuf agli artt. 23 co. 1,2,3; 24, co. 2; 3, co. 7), mentre, in relazione ad altri comportamenti comunque negligenti ma per i quali non è prevista la specifica sanzione della nullità (es. quelli di cui all’art. 21 tuf), possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale.
La mancata informativa da parte dell’intermediario in ordine al peggioramento del rating e la violazione dell’art. 26 reg. Consob possono avere rilevanza in ordine a rapporti di gestione del portafoglio ma non in quelli di negoziazione e gestione titoli.
Non può considerarsi di per sé illegittima la vendita in contropartita diretta, a meno che non si provi che l’intermediario non solo abbia proposto o sollecitato l’investimento, ma abbia anche perseguito scopi ulteriori e diversi rispetto a quelli che caratterizzano la realizzazione dell’interesse del cliente.
Deve ritenersi non adeguata l’operazione di acquisto di 40.000,00 euro di obbligazioni argentine da parte di un investitore che abbia in portafoglio lire 9 milioni di obbligazioni del Credito Fondiario, lire 50 milioni di obbligazioni Cariplo, lire 45 milioni di obbligazioni del Mediocredito Lombardo ed euro 23.000,00 di Bot.
Le operazioni che presentino un rischio superiore a quello dell’investitore con profilo conservativo devono essere sempre evidenziate e ciò anche quando vengano eseguite da investitori con adeguato profilo di rischio.
Tribunale Milano, 26 April 2006.
Sunday 01 July 2007
Informazione ed esperienza dell'investitore.
Cessione di azienda bancaria – Domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno da inadempimento – Legittimazione esclusiva del cessionario – Sussistenza.
Nuovo processo societario – Notifica di atti tra difensori a mezzo fax – Ammissibilità – Sanatoria.
Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Inadempimento contrattuale.
Informazione dell’intermediario sullo specifico strumento finanziario oggetto di investimento – Adeguatezza dell’operazione – Informazione successiva – Irrilevanza.
Informazione dell’intermediario sullo specifico strumento finanziario oggetto di investimento – Esperienza dell’investitore in mercati finanziari – Irrilevanza..
In ipotesi di cessione di azienda bancaria, l’unico soggetto legittimato a resistere alla domanda giudiziale diretta a far valere la nullità o la risoluzione del contratto ceduto e la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è il soggetto cessionario dell’azienda, siccome responsabile, ex art. 58 TUB, di tutte le pretese originate dai rapporti giuridici oggetto di cessione.
E’ valida la notifica dell’atto al difensore a mezzo fax eseguita ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 5/2003 nel rispetto della relativa normativa anche regolamentare. La nullità non potrebbe comunque essere pronunciata qualora il destinatario della notifica abbia ammesso di averla ricevuta.
Gli obblighi di comportamento dell’intermediario finanziario hanno natura contrattuale e la loro violazione rileva sul piano dell’inadempimento piuttosto che su quello della nullità negoziale.
La ratio della norma che impone all’intermediario di informarsi sulla situazione finanziaria del cliente, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio è quella di consentire allo stesso intermediario di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento. Da ciò consegue che l’acquisizione delle informazioni in un momento successivo all’esecuzione dell’ordine di acquisto diventa del tutto inutile ed irrilevante ad escludere l’eventuale inadempimento dell’intermediario.
Il dovere dell’intermediario di informare l’investitore sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione finanziaria e quindi sullo specifico strumento oggetto di investimento, ha lo scopo di garantire quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l’intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumere consapevolmente i rischi dello specifico investimento. Detta informazione deve quindi essere assicurata anche nell’ipotesi in cui il cliente non sia nuovo ai mercati finanziari.
Tribunale Foggia, 21 April 2006.
Thursday 11 January 2018
Accertamento dello stato di insolvenza di banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Liquidazione coatta amministrativa - Stato d'insolvenza - Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Stato di insolvenza - Accertamento giudiziario - Momento rilevante - Nozione - Venir meno delle condizioni di liquidità e di credito - "Deficit" patrimoniale - Rilevanza preminente - Sussistenza.
Lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - la cui sussistenza, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, deve essere riscontrata con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione - si traduce, sulla base della generale previsione dell'art. 5 legge fall., applicabile in assenza di autonoma definizione, nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale. La peculiarità dell'attività bancaria - la quale implica che l'impresa che la esercita disponga di molteplici canali di accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi - fa peraltro sì che assuma particolare rilevanza indiziaria, circa il grado di irreversibilità della crisi, il "deficit" patrimoniale, che si connota come dato centrale rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 21 April 2006, n. 9408.
Friday 11 January 2019
Le modificazioni dell'assetto patrimoniale dell'impresa bancaria in LCA successive alla cessione delle attività e passività o dell'azienda non possono incidere sulla valutazione dello stato di insolvenza.
LCA bancaria – Stato di insolvenza – Momento della liquidazione – Cessione di attività e passività – Irrilevanza.
Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 82 stabilisce che l'accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa bancaria, ove ne sia già stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, va riferito alla situazione in atto al momento in cui e stata disposta la liquidazione stessa. Per contro la cessione delle attività e passività, ovvero dell'azienda bancaria, disciplinata dal denunciato dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90, é necessariamente successiva al provvedimento che dispone la liquidazione coatta. L'art. 90, comma 2, stabilisca infatti che essa può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, e quindi, ovviamente, dopo che é intervenuto il provvedimento di apertura della procedura. E, come s'é detto, l'accertamento dello stato d'insolvenza va riferito alla situazione in atto a tale ultima data, sì che le modificazioni dell'assetto patrimoniale dell'impresa bancaria che seguono alla cessione delle attività e passività o dell'azienda non possono incidere su tale situazione, ancorché i dati ad essa relativi possano essere utilizzati, ove la cessione sia prossima al provvedimento che dispone la l.c.a., a fini probatori, come ha fatto la Corte territoriale nel caso in esame.
Assume pertanto particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi la sussistenza del deficit patrimoniale, che si connota come un fattore dotato di centralità rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 21 April 2006, n. 9408.
Prec
1...
132
133
134
135
...139
Succ
NEWSLETTER
Iscrizione gratuita alla mailing list
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DEL SITO
TRASMETTERE LA GIURISPRUDENZA
INVIA LA GIURISPRUDENZA
Sostieni IL CASO.it
DONA!