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Monday 01 January 2007
Contatto sociale e obblighi di protezione e vigilanza.
Obblighi di protezione e vigilanza – Contatto sociale – Onere della prova..
Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante.
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 June 2002, n. .
Monday 26 August 2019
Credito fondato su sentenza non definitiva nei confronti di banca in LCA.
Controversia promossa contro detto istituto bancario per il soddisfacimento di un credito - Apertura della procedura concorsuale - Art. 83 T.U. bancario - Prima fase di accertamento del credito devoluta al commissario liquidatore - Principio di improponibilità temporanea della domanda - Operatività.
Nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo il quale l'attribuzione al commissario liquidatore della prima fase di accertamento dei crediti determina una situazione di temporanea improponibilità della domanda in sede giudiziaria (non di difetto di giurisdizione del giudice ordinario), opera anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla detta procedura concorsuale, in virtù dell'art. 83 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 08 April 2002, n. 5037.
Monday 26 August 2019
Credito fondato su sentenza non definitiva nei confronti di banca in LCA.
Liquidazione coatta amministrativa - Banca cessionaria delle attività e passività di altra banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Sentenza non definitiva nei confronti di quest'ultima - Affermazione della esistenza di rapporti di lavoro e della illegittimità dei licenziamenti con rinvio alla sentenza di merito della determinazione delle spettanze dei lavoratori - Legittimazione della banca cessionaria a proporre appello - Sussistenza.
La banca cessionaria (ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) delle attività e delle passività di altra banca - posta in liquidazione coatta amministrativa in epoca successiva a sentenza non definitiva di primo grado la quale abbia affermato la sussistenza di rapporti di lavoro in capo alla banca, poi assoggettata alla procedura concorsuale, abbia dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori e abbia rimesso alla sentenza definitiva del giudizio la determinazione delle loro spettanze - è legittimata, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., a proporre appello avverso tale sentenza e a chiedere che il giudice del gravame stabilisca, con riferimento alla pronuncia di primo grado, in quali rapporti e in quali limiti sia succeduta alla cedente e sia tenuta verso i lavoratori. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 03 April 2002, n. 4735.
Monday 26 August 2019
Apertura della procedura in pendenza di giudizio d'appello e improseguibilità della domanda.
Istituto bancario - Apertura della procedura in pendenza di giudizio d'appello - Improseguibilità della domanda avanzata in via ordinaria in primo grado contro la banca "in bonis" - Esclusione.
Nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo il quale non si verifica improseguibilità della domanda medesima quando, prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato (art. 95 terzo comma della legge fallimentare, reso applicabile dal successivo art. 201), opera anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla detta procedura concorsuale, giusto disposto degli artt. 83, comma secondo, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (nella specie, la liquidazione coatta era intervenuta dopo la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata dal creditore dell'istituto bancario ancora "in bonis", e, nel giudizio di appello, si era costituito il commissario liquidatore facendo proprio il gravame proposto dalla banca soccombente in primo grado: la sentenza del giudice di appello dichiarativa dell'improcedibilità del gravame - perché assertivamente confliggente con la "regula iuris" di cui al combinato disposto degli artt. 52 ult. parte e 201 comma primo della legge fallimentare - è stata cassata dalla S.C. che ha, così, espresso il principio di diritto di cui in massima). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 May 2001, n. 7347.
Monday 01 January 2007
Violazione di norme imperative e nullità.
Intermediazione finanziaria – Negozio contrario a norme imperative – Natura pubblica e generale degli interessi tutelati – Tutela del risparmiatore – Mancata previsione della nullità – Irrilevanza..
In presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità. Pertanto - poiché il carattere inderogabile delle disposizioni della l. 2 gennaio 1991 n. 1, che prevedono la necessità dell'iscrizione all'albo delle società di intermediazione mobiliare, previo accertamento da parte della CONSOB della sussistenza di una serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e generale, degli interessi con esse garantiti, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale - è affetto da nullità assoluta il contratto di "swap" (da annoverare tra le attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla suddetta legge) stipulato, in contrasto con la stessa, da un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario generale.
Cassazione civile, sez. I, 07 March 2001, n. 3272.
Monday 26 August 2019
Credito di lavoro e improponibilità della domanda.
Azioni giudiziali proposte da lavoratore subordinato nei confronti di società posta in liquidazione coatta - Domande di accertamento o costitutive - Competenza del giudice del lavoro - Domande di condanna al pagamento di somme di denaro - Improponibilità temporanea - Imprese bancarie - Applicabilità degli stessi principi - Fattispecie relativa ad impugnativa di licenziamento.
In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi - anche nel caso delle imprese bancarie, per cui la materia è disciplinata dall'art. 83 del D.Lgs. n. 385 del 1993 -, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come nel caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera - invece che, come in caso di fallimento, l'attrazione della domanda nel foro fallimentare - la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare. (Fattispecie relativa ad impugnativa di licenziamento limitata all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e alla conseguente richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 21 November 2000, n. 14998.
Monday 01 January 2007
Obblighi collaterali di protezione nei contratti a prestazioni corrispettive.
Contratti a prestazioni corrispettive – Dovere di correttezza, buona fede e diligenza – Obbligazioni collaterali di protezione, informazione e collaborazione..
Nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza - di cui agli art. 1337, 1338, 1374, 1375 e 1175 c.c. - si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, di collaborazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e, quindi, nel tenere conto delle motivazioni della controparte all'acquisto. Detti doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento della conclusione del contratto, rispondendo anche della negligenza dei propri agenti al riguardo, ed, in secondo luogo, che, nel caso la necessaria specificazione fosse stata omessa, ne faccia richiesta all'acquirente prima di provvedere alla propria prestazione, astenendosi dal consegnare beni di una specie qualunque fra quelli appartenenti al "genus" prodotto o commerciato, diversamente rendendosi inadempiente alle indicate obbligazioni accessorie, che si pongono come precondizioni dell'obbligazione principale, e già solo per questo legittimando l'eccezione ex art. 1460 c.c..
Cassazione civile, sez. II, 16 November 2000, n. 14865.
Monday 01 January 2007
Banca, informazioni, dovere di correttezza e buona fede.
Banca – Violazione del dovere di correttezza e buona fede – Informazioni inesatte – Inefficacia del contratto – Risarcimento del danno..
In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, la violazione da parte della banca del dovere di correttezza e buona fede, per avere fornito informazioni inesatte, può dar luogo a responsabilità contrattuale della stessa e all'obbligo di risarcire il danno, ma non può determinare l'inefficacia del contratto. (Nel caso di specie è stato rigettato il ricorso con il quale si sosteneva l'inefficacia della fideiussione per avere la banca fornito inesatte informazioni circa la forma del recesso).
Cassazione civile, sez. III, 15 March 1999, n. 2284.
Friday 11 January 2019
Gli elementi patrimoniali attivi e passivi, ancorché ceduti in blocco, possono esser considerati dalle parti contraenti in senso atomistico.
Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Cessione dell'intera azienda (o di un singolo ramo) - Ammissibilità - Accertamento dell'avvenuta cessione o del trasferimento di singoli beni - Competenza esclusiva del giudice di merito - Criteri generali in tema di cessione di azienda - Applicabilità - Cessione di tutte le attività e passività della banca - Indice di cessione dell'intera azienda - Esclusione.
I commissari liquidatori di un'azienda bancaria hanno, in base a quanto previsto dall'art. 75 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375,(cosiddetta legge bancaria) cui corrisponde sostanzialmente l'art. 90, comma secondo, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (contenente il nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) il potere di procedere alla cessione dell'intera azienda (o di un singolo ramo) della banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, e l'accertamento in concreto di tale evento, spettante esclusivamente al giudice di merito, non si sottrae ai criteri che presiedono alla individuazione della cessione di azienda in generale, dovendosi verificare, anche nella detta ipotesi, se vi sia stato trasferimento non già dei singoli beni ma di tutto il complesso dei beni che erano stati organizzati dall'imprenditore e che per le loro caratteristiche ed il loro collegamento funzionale rendono possibile lo svolgimento di quella specifica impresa. In particolare, con riguardo all'azienda bancaria deve escludersi che costituisca, di per se un indice di cessione dell'azienda nella sua interezza la cessione di tutte le attività e passività della banca posta in liquidazione coatta (ipotesi del resto specificamente distinta, nell'art. 54 del D.L. del 1936 e nell'art. 90 del T.U. del 1993, dalla cessione di azienda e dalla cessione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco) ben potendo gli elementi patrimoniali attivi e passivi, ancorché ceduti in blocco ad un unico soggetto (che acquista le attività e si accolla le passività) esser considerati dalle parti contraenti in senso atomistico in quanto riferibili ad un organismo ormai non più funzionante. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 15 September 1997, n. 9174.
Sunday 01 July 2007
..
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Competenza delle sezioni unite della corte di cassazione - Fattispecie.
Credito - Istituti o enti di credito - Banche - In genere - Banca di fatto - Fallimento - Esclusione - Liquidazione coatta amministrativa. .
Il prefetto, che, avvalendosi dei poteri conferitigli dagli artt.41 e 368 cod. proc. civ., contesti la competenza giurisdizionale del giudice ordinario a dichiarare il fallimento di un'impresa che svolga attività bancaria a causa dei poteri attribuiti dalla legge bancaria alla pa (procedura di liquidazione coatta amministrativa), solleva una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pa (art. 37, comma primo, cod.proc.civ.), che, come tale, e sottoposta all'esame delle sezioni unite della corte suprema.
L'autorità giudiziaria ordinaria non ha competenza giurisdizionale a dichiarare il fallimento di una impresa che di fatto eserciti il credito e raccolga il risparmio senza le autorizzazioni prescritte dall'art. 28 del rdl n. 375 del 1936 (convertito nella legge n.141 del 1938), essendo ad essa applicabile la disciplina pubblicistica del credito, e, quindi, la procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui agli art. 57 e 67 del rdl 13 marzo 1936 n. 375 (convertito nella legge 7 marzo 1938 n. 141) (cd legge bancaria).
Cassazione Sez. Un. Civili, 13 March 1965, n. 425.
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