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Wednesday 20 January 2021
Cessione di crediti in blocco: ammissibile la prova della cessione mediante testimonianze o presunzioni.
Contratto di cessione di crediti in blocco – Dimostrazione della sua esistenza mediante testimonianze o presunzioni – Ammissibilità.
Poiché secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona, 14 November 2020.
Friday 04 December 2020
Retrocedibilità dei costi up front comprensivi dei costi di intermediazione.
Finanziamento - Rimborso anticipato - Applicabilità dei principi della sentenza Lexitor - Retrocedibilità dei costi up front comprensivi dei costi di intermediazione.
Mediante una interpretazione dell’art 125-sexies TUB conforme alla decisione della Corte di Giustizia C-383/18 si perviene alla retrocedibilità di tutti i costi sostenuti dal consumatore, ivi inclusi i costi up front comprensivi dei costi di intermediazione.
Deve essere utilizzato un solo criterio di calcolo per la generalità dei costi retrocedibili, laddove il criterio pro rata temporis risulta quello già logicamente utilizzabile per il calcolo dei costi qualificati come recurring, oltre che il più rispettoso della proporzionalità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Pavia, 12 November 2020.
Tuesday 01 December 2020
Pattuizione di interessi moratori oltre soglia, gratuità del contratto, nullità della clausola e obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi.
Contratto di leasing – Usura – Interessi di mora maggiori del tasso soglia – Nullità della clausola – Espansione della sanzione agli interessi di altre specie – Insussistenza.
L’art. 1815 c.c., comma 2, prevede una nullità parziale che colpisce soltanto la clausola con la quale siano pattuiti interessi – corrispettivi o moratori – usurari. L’espressione "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" ha come chiave di lettura proprio la congiunzione "e" che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono solo quelli previsti nella clausola nulla, senza espansione della sanzione ad interessi di altra specie di per sé sani perché non usurari.
La pattuizione di interessi con un saggio superiore al tasso soglia non costituisce, di per sé, reato, dal momento che coincide esclusivamente con l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa. La clausola nulla ex art. 1815 c.c., comma 2, si pone su un piano diverso, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo sotteso alla formazione della volontà di stipulare detta clausola. Nell'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, non si è di fronte a un "usuraio" né ad una "vittima del reato", bensì, soltanto, ad una nullità per violazione di norma imperativa. (Marco Quagliaro) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 09 November 2020, n. 24992.
Thursday 14 January 2021
Obbligo dell’intermediario di comunicare circostanze essenziali per compiere scelte di investimento.
Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di comunicare circostanze relative all’andamento dei titoli – Fatti essenziali per compiere scelte di investimento – Offerta pubblica di acquisto.
Il fatto che l’obbligo di comunicare le circostanze relative all’andamento dei titoli sussista solo per i contratti di consulenza, non significa che l’intermediario non sia tenuto ad informare l’investitore in ordine a determinate circostanze che, pur essendo essenziali per compiere scelte di investimento, non vengono comunicate all’investitore, come quella di un’offerta pubblica di acquisto che preveda addirittura l’azzeramento del capitale in caso di mancata adesione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Milano, 09 November 2020.
Friday 04 December 2020
L’indicazione in contratto del TAN senza la specifica delle modalità di applicazione ed in particolare del regime finanziario adottato viola le prescrizioni dell’art. 1284 c.c..
Mutuo e finanziamento in genere - Anatocismo - Interessi.
Il metodo di ammortamento alla francese determina, per effetto dell’applicazione non specificata in contratto, un tasso di interesse effettivo diverso da quello nominale indicato nel contratto determinando la violazione dell’art. 1284 c.c., che impone l'esatta indicazione del tasso di interesse. Risultano altresì violati i principi di correttezza e buona fede in virtù dei quali l'istituto, pur indicando il costo del finanziamento corrispondente al TAN riportato nel contratto, di fatto applica un tasso che non coincide con il tasso ex art. 1284 c.c.
La mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione e del sistema di calcolo degli interessi può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi. Appare di tutta evidenza come il tasso di interesse non presenti i caratteri della determinatezza laddove si è ripetutamente sostenuto che "affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse" (Cass. n. 12276/10). (Antonio Giulio Pastore) (riproduzione riservata)
Tribunale Campobasso, 06 November 2020.
Thursday 19 November 2020
Cassette di sicurezza: furto, connotazione funzionale del servizio e deferimento del giuramento suppletorio.
Cassette di sicurezza – Connotazione funzionale del servizio – Segretezza – Furto – Risarcimento danni – Deferimento del giuramento suppletorio.
Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio di cui alla norma dell’art. 2736 cod. civ., va assegnata peculiare rilevanza, nell’ambito del giudizio proposto nei confronti della banca depositaria per il risarcimento dei danni subiti per effetto di furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, alla circostanza che costituisce primaria connotazione funzionale del servizio imprenditoriale delle cassette di sicurezza l’assicurare al cliente una compiuta segretezza (nei confronti di ogni altro soggetto, banca predisponente il servizio compresa) circa i beni che, tempo per tempo, ritenga di immettere, ovvero ritirare, dalla materialità della cassetta che gli è stata assegnata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 05 November 2020, n. 24647.
Wednesday 25 November 2020
Cessione in blocco di rapporti giuridici ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 T.U.B. e legittimazione della cessionaria.
Cessione in blocco di rapporti giuridici ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 T.U.B. - Legittimazione attiva della cessionaria - Onere della prova della cessione dello specifico rapporto - Sussiste.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 05 November 2020, n. 24798.
Thursday 12 November 2020
TEG usurario ex ante e gratuità del finanziamento con o senza applicazione del principio di simmetria tra TEGM e TEG.
Contratto di finanziamento – Ai fini usura è sufficiente verificare il TEG (escludendo imposte e tasse) promesso in pagamento nelle ipotesi di estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento – La verifica va condotta sia con sia senza applicazione del principio di simmetria tra TEGM e TEG – In caso di acclarata usura il contratto diviene gratuito (quesiti al CTU).
In caso di eccepita usurarietà pattizia del costo complessivo (TEG al netto di imposte e tasse) promesso in pagamento dal mutuatario entro una certa data nelle ipotesi di estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento, il CTU deve procedere alla verifica del TEG considerando qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all’erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse.
In particolare il CTU dovrà accertare se il costo complessivo (TEG) promesso in pagamento dalla mutuataria alla banca mutuante, tanto computando quanto escludendo nel TEG la remunerazione pattuita per l’estinzione anticipata (in questo secondo caso, dunque, rispettando il principio di simmetria tra TEG e TEGM), nello scenario potenzialmente verificabile ex contractu in cui parte attrice mutuataria avesse estinto anticipatamente il contratto o la banca avesse invocato la risoluzione del contratto o la decadenza del beneficio del termine in una data qualsiasi tra la data della stipula e la data indicata dal mutuatario eccipiente, sia debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale, effettuando l’esame del TEG anche in date intermedie nel periodo considerato.
In caso di accertato supero del TSU, il CTU dovrà calcolare l’esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti scomputando tutte le somme pagate a titolo diverso dalla restituzione del capitale, con la sola esclusione di imposte e tasse. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Tribunale Ancona, 04 November 2020.
Tuesday 17 November 2020
Codice del consumo, inibitoria cautelare e giusti motivi di urgenza: le decisioni del Tribunale di Milano in applicazione dei principi della Sentenza Lexitor.
Codice del consumo – Inibitoria cautelare – Giusti motivi di urgenza – Finalità – Debitori non informati – Manato esercizio del loro diritto – Prescrizione – Clausole contrattuali ad applicazione solo eventuale – Interpretazione dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 Sentenza Lexitor.
Il requisito dei “giusti motivi di urgenza” richiesto per l’inibitoria cautelare dagli artt, 37 comma 2 e 140 comma 8 cod. cons., presenta una formula sicuramente più ampia e meno stringente del pregiudizio imminente e irreparabile” di cui all’art. 700 c.p.c.; le finalità di riequilibrare le asimmetrie informative, l’assenza di potere contrattuale del consumatore, nonché il principio di effettività della tutela (art. 47 Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea) e di un elevato livello della stessa (artt. 12 e 38 TFUE) consentono che la tutela degli interessi collettivi dei consumatori possa normalmente e idealmente essere attuata in via d’urgenza al fine di porre termine tempestivamente alle violazioni dei diritti dei consumatori che sono diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Sussiste quindi il requisito dei “giusti motivi di urgenza” ex artt. 37 e 140 cod. cons. qualora, nell’attesa del giudizio di merito, possa verificarsi il rischio che i consumatori, non debitamente informati, possano non esercitare i propri diritti con il rischio che gli stessi si prescrivano.
I giusti motivi d’urgenza ricorrono anche in presenza di clausole contrattuali ad applicazione solo eventuale, quali quelle che regolano l’estinzione anticipata dei prestiti dei consumatori, in quanto l’applicazione necessaria delle clausole, nei confronti della totalità dei consumatori, non è requisito previsto dall’art. 140 cod. cons.
L’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”), non comporta l’applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un’interpretazione contra legem.
L’interpretazione dell’articolo 125-sexies t.u.b. in conformità alla direttiva ed alla Sentenza Lexitor e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, non comporta un’interpretazione contra legem ed è vincolante per il giudice nazionale sia in ragione della formulazione letterale della norma interna in quanto l’espressione “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” individua un metodo di calcolo proporzionale per la riduzione di tutti i costi in ragione della durata residua del prestito, sia in ragione del criterio finalistico in quanto la Direttiva persegue la finalità di tutela del consumatore quale soggetto debole che si trova in una situazione di inferiorità rispetto all’intermediario che può determinare come crede i costi recurring e quelli up-front.
Le sentenze della CGUE trovano applicazione con riferimento a tutti i rapporti regolati dalla direttiva interpretata anche se precedenti alla decisione con il solo limite dei rapporti esauriti. Il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale è rimesso il bilanciamento degli interessi in gioco nella stessa sentenza che interpreta il diritto dell’Unione. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 03 November 2020.
Wednesday 18 November 2020
Codice del consumo, inibitoria cautelare e giusti motivi di urgenza: le decisioni del Tribunale di Milano in applicazione dei principi della Sentenza Lexitor.
Codice del consumo – Inibitoria cautelare – Giusti motivi di urgenza – Finalità – Debitori non informati – Manato esercizio del loro diritto – Prescrizione – Clausole contrattuali ad applicazione solo eventuale – Interpretazione dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 Sentenza Lexitor.
Il requisito dei “giusti motivi di urgenza” richiesto per l’inibitoria cautelare dagli artt, 37 comma 2 e 140 comma 8 cod. cons., presenta una formula sicuramente più ampia e meno stringente del pregiudizio imminente e irreparabile” di cui all’art. 700 c.p.c.; le finalità di riequilibrare le asimmetrie informative, l’assenza di potere contrattuale del consumatore, nonché il principio di effettività della tutela (art. 47 Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea) e di un elevato livello della stessa (artt. 12 e 38 TFUE) consentono che la tutela degli interessi collettivi dei consumatori possa normalmente e idealmente essere attuata in via d’urgenza al fine di porre termine tempestivamente alle violazioni dei diritti dei consumatori che sono diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Sussiste quindi il requisito dei “giusti motivi di urgenza” ex artt. 37 e 140 cod. cons. qualora, nell’attesa del giudizio di merito, possa verificarsi il rischio che i consumatori, non debitamente informati, possano non esercitare i propri diritti con il rischio che gli stessi si prescrivano.
I giusti motivi d’urgenza ricorrono anche in presenza di clausole contrattuali ad applicazione solo eventuale, quali quelle che regolano l’estinzione anticipata dei prestiti dei consumatori, in quanto l’applicazione necessaria delle clausole, nei confronti della totalità dei consumatori, non è requisito previsto dall’art. 140 cod. cons.
L’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”), non comporta l’applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un’interpretazione contra legem.
L’interpretazione dell’articolo 125-sexies t.u.b. in conformità alla direttiva ed alla Sentenza Lexitor e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, non comporta un’interpretazione contra legem ed è vincolante per il giudice nazionale sia in ragione della formulazione letterale della norma interna in quanto l’espressione “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” individua un metodo di calcolo proporzionale per la riduzione di tutti i costi in ragione della durata residua del prestito, sia in ragione del criterio finalistico in quanto la Direttiva persegue la finalità di tutela del consumatore quale soggetto debole che si trova in una situazione di inferiorità rispetto all’intermediario che può determinare come crede i costi recurring e quelli up-front.
Le sentenze della CGUE trovano applicazione con riferimento a tutti i rapporti regolati dalla direttiva interpretata anche se precedenti alla decisione con il solo limite dei rapporti esauriti. Il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale è rimesso il bilanciamento degli interessi in gioco nella stessa sentenza che interpreta il diritto dell’Unione. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 03 November 2020.
Thursday 19 November 2020
Codice del consumo, inibitoria cautelare e giusti motivi di urgenza: le decisioni del Tribunale di Milano in applicazione dei principi della Sentenza Lexitor.
Codice del consumo – Inibitoria cautelare – Giusti motivi di urgenza – Finalità – Debitori non informati – Manato esercizio del loro diritto – Prescrizione – Clausole contrattuali ad applicazione solo eventuale – Interpretazione dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 Sentenza Lexitor.
Il requisito dei “giusti motivi di urgenza” richiesto per l’inibitoria cautelare dagli artt, 37 comma 2 e 140 comma 8 cod. cons., presenta una formula sicuramente più ampia e meno stringente del pregiudizio imminente e irreparabile” di cui all’art. 700 c.p.c.; le finalità di riequilibrare le asimmetrie informative, l’assenza di potere contrattuale del consumatore, nonché il principio di effettività della tutela (art. 47 Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea) e di un elevato livello della stessa (artt. 12 e 38 TFUE) consentono che la tutela degli interessi collettivi dei consumatori possa normalmente e idealmente essere attuata in via d’urgenza al fine di porre termine tempestivamente alle violazioni dei diritti dei consumatori che sono diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Sussiste quindi il requisito dei “giusti motivi di urgenza” ex artt. 37 e 140 cod. cons. qualora, nell’attesa del giudizio di merito, possa verificarsi il rischio che i consumatori, non debitamente informati, possano non esercitare i propri diritti con il rischio che gli stessi si prescrivano.
I giusti motivi d’urgenza ricorrono anche in presenza di clausole contrattuali ad applicazione solo eventuale, quali quelle che regolano l’estinzione anticipata dei prestiti dei consumatori, in quanto l’applicazione necessaria delle clausole, nei confronti della totalità dei consumatori, non è requisito previsto dall’art. 140 cod. cons.
L’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”), non comporta l’applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un’interpretazione contra legem.
L’interpretazione dell’articolo 125-sexies t.u.b. in conformità alla direttiva ed alla Sentenza Lexitor e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, non comporta un’interpretazione contra legem ed è vincolante per il giudice nazionale sia in ragione della formulazione letterale della norma interna in quanto l’espressione “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” individua un metodo di calcolo proporzionale per la riduzione di tutti i costi in ragione della durata residua del prestito, sia in ragione del criterio finalistico in quanto la Direttiva persegue la finalità di tutela del consumatore quale soggetto debole che si trova in una situazione di inferiorità rispetto all’intermediario che può determinare come crede i costi recurring e quelli up-front.
Le sentenze della CGUE trovano applicazione con riferimento a tutti i rapporti regolati dalla direttiva interpretata anche se precedenti alla decisione con il solo limite dei rapporti esauriti. Il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale è rimesso il bilanciamento degli interessi in gioco nella stessa sentenza che interpreta il diritto dell’Unione. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 03 November 2020.
Tuesday 24 November 2020
La mancata indicazione nel contratto di mutuo del regime composto effettivamente adottato dalla banca comporta l’indeterminatezza della clausola economica e la violazione del divieto di anatocismo.
Mutuo e finanziamento in genere - Anatocismo - Interessi.
La previsione contrattuale del tasso debitore nominale (TAN) senza l’indicazione del regime finanziario adottato (semplice o composto) configura un’informazione solo parziale, che comporta la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam ex artt. 1284 co. 3, c.c. e 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.
La Delibera CICR 9/02/00 prevede, ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione, che questa sia prevista da un’apposita convenzione scritta: la mancanza di tale convenzione in contratto comporta la violazione dell’art. 1283 c.c. (Antonio Giulio Pastore) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 03 November 2020.
Thursday 26 November 2020
Nullità della clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione.
Clausola relativa al tasso di interesse con pattuizione del solo T.A.N. senza pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi - Nullità per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta ad substantiam - Illegittimità dell’adozione nel piano di ammortamento del costo occulto dato dal regime composto degli interessi non concordato in contratto - Rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ex art. 117 TUB.
È nulla per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam ex artt. 1284, co. 3, c.c. e 117, co. 4, T.U.B., per gli interessi ultralegali, la clausola relativa agli interessi in cui sia stato pattuito il solo T.A.N. senza contestuale pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi poiché, in tale modo, non è possibile conoscere ex ante il monte complessivo degli interessi cui il finanziato si è obbligato; né vale ad integrare il requisito della determinatezza la predisposizione del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l’esito numerico finale dell’applicazione di “criteri” e “parametri” di calcolo del tasso di interesse (quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) mai esplicitati in contratto, né obiettivamente individuabili dalla documentazione ad esso allegata e dunque non conoscibili all’atto di assunzione dell’obbligo negoziale.
La divergenza tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia del T.A.E. e del regime finanziario applicato, rende, infatti, indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che l’individuazione del tasso effettivo di interesse viene affidata ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito conseguente all’applicazione della formula dell’interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento, cioè in un momento successivo alla conclusione del mutuo e sulla base di un regime finanziario (quello dell’interesse composto) non previsto in contratto (cfr., sul punto, T. Massa, 3 agosto 2020; T. Lucca, 10 giugno 2020; App. Campobasso, 5 dicembre 2019; T. Cremona, 28 marzo 2019; T. Bari 29 ottobre 20081)
A parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l’appunto, dalla componente anatocistica generata dall’impiego del regime composto.
Laddove non sia stato pattuito e specificato il regime finanziario, la indicazione del solo T.A.N. esprime correttamente il costo del finanziamento solo se il piano di ammortamento sia stato costruito in capitalizzazione semplice, essendo tale regime aderente all’art. 821 c.c. che codifica la regola ordinaria della maturazione proporzionale lineare degli interessi, mentre, in caso di capitalizzazione composta, il T.A.N. fornisce una misura sottodimensionata del prezzo costo dell’operazione pregiudicando la consapevolezza del cliente ed il diritto ad una corretta informazione.
Peraltro l’ammortamento a rata costante viola l’art. 1283 c.c. perché determina, nel regime di capitalizzazione composta adottato – ma non dichiarato – dall’istituto di credito, un’accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi.
Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse ed alla violazione del divieto anatocisctico consegue che il debito vada rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 T.U.B. ed il regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all’art. 821, 3° co., c.c. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 03 November 2020.
Wednesday 16 December 2020
Il titolare del conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto.
Conto corrente bancario - Omessa richiesta di ottenere, "ante causam", documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B. - Richiesta del cliente di esibizione degli estratti conto in corso di causa - Ammissibilità - Fondamento - Spettanza dello stesso diritto anche al fideiussore - Fondamento.
Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 30 October 2020, n. 24181.
Friday 27 November 2020
L’avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U. assolve solo alla funzione di evitare che il ceduto paghi al cedente e non prova ex se la titolarità del cessionario.
Contestazione titolarità del credito in capo al cessionario – Idoneità dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato in G.U. alla funzione di notifica sostitutiva dell’art. 1264 c.c. e non di prova della titolarità del credito – Inidoneità dell’avviso di provare la titolarità del credito in capo al cessionario se reca parametri generici ed indeterminati e se il credito non è incluso nella lista dei crediti ceduti pubblicata online.
A fronte dell’orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, va preferito altro e più convincente orientamento per il quale l’avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell’avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi; “E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016) ; pertanto “assunta questa diversa prospettiva, (che) - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).”.
Tanto premesso, va ritenuta non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi e comunque quando il credito oggetto di causa, individuato con un preciso codice, non risulti incluso tra quelli riportati nel documento consultabile sul link indicato in Gazzetta Ufficiale. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Tribunale Avezzano, 29 October 2020.
Saturday 19 December 2020
Data certa anteriore al fallimento e opponibilità alla massa dei creditori dell'intero svolgimento del rapporto negoziale.
Credito fondato su contratto - Prova dell'anteriorità del negozio rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa dell'intero rapporto - Sussistenza.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento della data certa anteriore al fallimento del contratto di apertura di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 2704 c.c., consente di rendere opponibile alla massa dei creditori l'intero svolgimento del rapporto negoziale, anche nel periodo precedente al momento in cui viene a collocarsi detto accertamento. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 27 October 2020, n. 23490.
Saturday 12 December 2020
Opposizione a decreto ingiuntivo e conseguenze della manca produzione in giudizio del contratto da parte della Banca opposta.
Contratti bancari – Forma scritta – Nullità – Eccezione di prescrizione – Onere della prova.
La mancata pattuizione degli interessi importa la necessità di operare un ricalcolo applicando gli interessi di legge, la mancata produzione tout court del contratto importa, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, l’obbligo della Banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi, essendo il contratto insanabilmente nullo. Dalla nullità assoluta del contratto deriva l’inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nemmeno moratorio, nonché delle spese e commissioni di massimo scoperto.
In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., oltre a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz’altro revocato in quanto l’indisponibilità del contratto e degli estratti conto hanno, quindi, impedito di accertare la presenza delle clausole nulle, come indicate dall’opponente e di ricostruire, precipuamente, l’andamento del rapporto, con l’eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa.
La produzione in giudizio dei solo estratti conto, non accompagnata dalla produzione del contratto, non può ritenersi idonea a provare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, la quale con recentissima pronuncia ha affermato che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria non è possibile operare una valutazione ex ante che si basi sulle annotazioni effettuate dalla Banca, dovendosi, contra, porre in essere una valutazione ex post che tenga conto della declaratoria di nullità da parte del giudice del merito delle clausole anatocistiche e, per l’effetto, dell’eliminazione di tutti gli addebiti. (Marco Pellegrino) (riproduzione riservata)
Tribunale Cuneo, 26 October 2020.
Friday 20 November 2020
Riconducibilità dei contratti derivati IRS alla normativa TUF relativa agli ordini di acquisto e attività bancarie ammesse al mutuo riconoscimento.
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - IRS - Ordini di acquisto - Attività bancarie ammesse al mutuo riconoscimento - Art. 23 comma 4 TUF - Interpretazione.
In ordine al problema dell’eventuale riconducibilità dei contratti derivati IRS alla normativa TUF relativa agli ordini di acquisto, va di necessità tenuto presente che l’attività in derivati rientra tra le attività bancarie «ammesse al mutuo riconoscimento» ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. f., n. 7, con la conseguenza che la norma dell’art. 23 comma 4 TUF va interpretata secondo canoni di ordine restrittivo; e pure dell’eventualità che l’intermediario si ponga, nel concreto della fattispecie, come parte diretta del contratto derivato della cui forma si discute. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 23 October 2020, n. 23290.
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