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Thursday 29 October 2020
Risoluzione di ordini di acquisto effettuati online per inadempimento della banca.
Home banking – Prescrizione – Trading online – Obbligazioni bancarie – Contratti bancari in genere – Responsabilità della banca – Doveri informativi dell’intermediario – Onere della prova e nesso di causalità – Prodotti complessi – Strumenti finanziari – Responsabilità dell’intermediario.
Nei giudizi di risarcimento del danno derivante da prestazione di servizi di investimento il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’operazione viene eseguita, ossia alla data di conferimento dell’ordine.
Alle operazioni svolte sino alla data del 01.11.2007 non è applicabile la disciplina relativa alle operazioni cd. execution only di cui al Reg. Consob n. 16190/2007, per cui in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante attività di negoziazione, ricezione o trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli art. 21 ss. TUF e 26 ss. del Reg. Consob n. 11522/1998.
Nel caso di compravendita di titoli in modalità execution only non rientranti nelle categorie indicate dall’art. 43 com. 1 lett a) Reg. Consob n. 16190/2007, l’intermediario è tenuto a provare di aver impartito sufficienti informazioni al cliente e di aver ottemperato agli obblighi di esecuzione delle valutazioni in termini di adeguatezza e di appropriatezza, risultando, in mancanza di tale prova, l’inadempimento acclarato. (Christian Perathoner) (riproduzione riservata)
Tribunale Bolzano, 22 October 2020.
Friday 18 December 2020
Inadeguatezza dell'operazione: sottoscrizione della clausola, contestazione del cliente e onere della prova a carico dell'intermediario.
Intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Sottoscrizione - Contestazioni dell’investitore - Onere della prova a carico dell’intermediario.
In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 22 October 2020, n. 23131.
Saturday 19 December 2020
Sulla validità di una fideiussione omnibus conforme al modello Abi e mediazione finalizzata alla conciliazione.
Causa relativa ad una fideiussione – Natura di controversia bancaria – Esclusione – Sua sottoposizione a mediazione – Esclusione.
La causa in cui si controverta della validità di una fideiussione omnibus non è soggetta a mediazione ai sensi l’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010; tale norma, infatti, prevedendo un limite all’accesso alla giurisdizione, va interpretata restrittivamente cosicchè, in tale prospettiva, per controversia in materia di contratti bancari deve intendersi quella che verta su uno dei contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi in tali termini per la sola qualità soggettiva di una delle parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona, 22 October 2020.
Friday 22 January 2021
Il mutuo fondiario concesso per importi superiori al limite dell’80% del valore dell’immobile non è nullo.
Mutuo fondiario – Superamento del limite di finanziabilità – Conseguenze – Nullità – Esclusione – Riqualificazione
Attestazione cumulativa di conformità dei documenti prodotti – Conseguenze – Irrilevanza.
L’art. 38 del T.U. Bancario non mira a creare una sorta di patrimonio di scopo, costituito dal bene ipotecato, finalizzato alla soddisfazione del creditore ipotecario con esclusione, in deroga al principio fissato dall’art. 2740 c.c., di qualsiasi altro bene del debitore bensì semplicemente a dare la nozione del credito fondiario. Pertanto in caso di mutuo fondiario concesso per importi superiori al limite dell’80% del valore dell’immobile, non solo non si è in presenza di una nullità testuale, in quanto quel limite non è riconducibile alla previsione dell’art. 117, ultimo comma, del T.U.B., ma neppure è ipotizzabile una nullità per violazione di norma imperativa con conseguente onere della banca di formulare un’istanza di conversione, dovendosi piuttosto procedere ad una qualificazione di tale contratto in termini di mutuo ordinario per assenza di uno dei requisiti legali del mutuo fondiario, con conseguente inapplicabilità dei privilegi processuali previsti per il mutuo fondiario rispettoso del limite di finanziabilità dettato dalla Banca d’Italia.
L’attestazione cumulativa della conformità degli atti depositati agli originali, prevista dall’art. 16 decies del D.L. n. 179/2012, costituisce una mera irregolarità che, al pari della stessa mancanza di attestazione, non esclude l’utilizzabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione in assenza di disconoscimento della conformità degli atti agli originali (cfr. Cass., sez. I, 12/06/2020 n. 11383 con riferimento alla sentenza impugnata). (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 20 October 2020.
Wednesday 25 November 2020
Nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità della pattuizione del tasso di interesse pari al 'prime rate ABI' ed applicazione sanzionatoria dei tassi BOT ex art. 117 TUB.
Clausola relativa al tasso di interesse pari al “prime rate ABI” – Nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità – Applicazione dei tassi sostitutivi BOT in via sanzionatoria ex art. 117 TUB – Nullità totale della fideiussione conforme allo schema ABI.
È nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità la clausola relativa al tasso di interesse pari al “prime rate ABI”, atteso che nella vigenza dell'art. 117, 4° comma, d.leg. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può si essere determinato per relationem (con esclusione del rinvio agli usi), purché, però, il contratto richiami “criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca” (cfr. Cass., sez. I, 26-06-2019, n. 17110); pertanto, come accade nel “prime rate ABI”, “deve invece negarsi che il rinvio a fonti esterne possa operare allorquando il saggio di interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale dell'istituto di credito. […] In termini generali, ammettere che la banca possa richiamare, in contratto, un tasso di interesse non espresso in cifra, ma dalla medesima definito con riferimento a proprie condotte, o prassi aziendali, presenti e future, significa consentire non solo l'elusione dell'art. 117, comma 4, t.u.b., con riferimento all'obbligo, ivi previsto, di enunciazione in contratto del tasso di interesse, ma altresì, quella dell'art. 118 t.u.b., recante le condizioni e modalità dello jus variandi” (Cass. 17110/19, cit.).
Né, d’altro canto, può ritenersi che la conoscenza successiva del saggio applicato valga a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. n. 14684/03; 1287/02).
È nulla la fideiussione specifica conforme allo schema ABI vietato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 e la nullità è totale in ragione del carattere essenziale che va riconosciuto alle clausole dello schema. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 15 October 2020.
Wednesday 18 November 2020
Fideiussione A.B.I.: la nullità è rilevabile d’ufficio.
Fideiussione A.B.I. – Nullità – Eccezione in sede di precisazione conclusioni – Nullità rilevabile d’ufficio – Sussistenza
Fideiussione A.B.I. – Nullità – Effetti – Nullità contratto – Sussistenza – Sussistenza.
La nullità totale del contratto fideiussorio per essere la stessa conforme allo schema ABI, in violazione dell’art. 2 della Legge 287/1990, in applicazione alle statuizioni, di cui al provvedimento nr. 55/2005 della Banca d’Italia, è rilevabile anche se la domanda è stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le pronunce gemelle n. 26242 e 26243 del 2014). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Il giudice di merito è tenuto essenzialmente “a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva”, cioè se coincidono con quelle, individuate dalla Banca d'Italia, che violano la Legge n. 287 del 1990, e in caso affermativo è da ritenersi che la nullità che ne deriva travolga l’intero contratto di fideiussione. Invero, deve escludersi l’applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. perché la gravità delle violazioni in esame incide significativamente sulla posizione del garante per cui la sanzione della nullità nella sua massiva estensione riesce a riequilibrare la violazione della buona fede pre-contrattuale e contrattuale nonché la violazione dei principi di solidarietà sociale. Il principio di conservazione degli atti giuridici in tali ipotesi non può consentire la sopravvivenza delle restanti clausole in ragione dei principi di tutela della concorrenza e di tutti gli operatori commerciali. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 13 October 2020.
Wednesday 21 October 2020
Derivati nulli ex art. 30 commi 6 e 7 TUF e rettifica del saldo del conto con espunzione dei differenziali negativi addebitati.
Contratti swaps – Collegamento funzionale – Violazione normativa offerta fuori sede ex art. 30, commi 6 -7 TUF – Nullità.
Il collegamento tra un contratto swap, oggetto di rimodulazione, e l’altro è di tipo funzionale, coerente con la regolamentazione degli interessi effettuata tra le parti: il contraente accetta di risolvere il primo swap (negativo) soltanto in presenza di un secondo contestuale nuovo swap che consenta di evitare il pagamento dell’importo negativo maturato al momento dell’estinzione del contratto.
Posto che la ratio dello jus poenitendi è quella di assicurare speciale tutela all’investitore quando l’operazione d’investimento si è perfezionata al di fuori della sede dell’intermediario; in particolar modo, l’esigenza di tutela in funzione di una ponderata riflessione è richiesta per i contratti derivati che sono prodotti complessi in relazione ai quali non è soltanto la decisione di stipularli a dover essere meditata, ma soprattutto i parametri proposti dall’intermediario (i caratteri specifici del derivato in oggetto, ossia la struttura e i relativi parametri, sono generalmente configurati dall’intermediario su misura del singolo cliente in assenza di standardizzazione, per cui sono compatibili con l’impreparazione e l’effetto sorpresa della offerta fuori sede per cui sussiste la medesima esigenza d tutela per valutare e ponderare la convenienza della soluzione proposta e del contenuto dello swap predisposto dalla Banca)”.
Non va confuso il profilo di validità della stipulazione fuori sede senza avvertimento della facoltà di recesso con il profilo informativo, assumendo che l’adempimento dell’obbligo informativo superi e sani la nullità del contratto ai sensi dell’art. 30 commi 6-7 TUF. (Emanuela Marsan) (riproduzione riservata)
Appello Venezia, 12 October 2020.
Tuesday 20 October 2020
Un po’ di chiarezza intorno all’art. 119 t.u.b..
Rapporti bancari – Trasparenza – Diritto alla documentazione del fideiussore e poi erede del defunto titolare del rapporto bancario – Limite decennale di cui all’art. 119, comma 4°, t.u.b. – Esclusione – Obbligo della banca di consegna al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto.
In capo al soggetto che sia stato dapprima fideiussore e poi erede del defunto titolare del rapporto bancario sussiste la legittimazione a richiedere copia della documentazione relativa al predetto rapporto.
La richiesta della documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all’art. 119, comma 4°, t.u.b., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinaria, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
La banca, in base al combinato disposto dei commi 1° e 2° dell’art. 119 t.u.b., è tenuta a consegnare al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizionale ordinario decorrente dalla chiusura del rapporto, dal momento che la richiesta della documentazione contabile di sintesi non soggiace al limite decennale ex art. 119, comma 4°, t.u.b. (Manuela Natale) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 07 October 2020.
Wednesday 14 October 2020
Condannata per lite temeraria la Banca che ha agito in sede monitoria e resistito nel giudizio di opposizione con colpa grave.
Calcolo prescrizione su saldo di conto corrente ricalcolato al netto degli illegittimi addebiti – Uso piazza – Anatocismo – Contratto autonomo di garanzia non è del tutto “slegato” dal rapporto garantito – Condanna ex art. 96 (lite temeraria) per la Banca.
A fronte dell’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca, la verifica va effettuata sul saldo ricalcolato a seguito dell’espunzione degli addebiti illegittimi in ottemperanza a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del 19 maggio 2020, n. 9141.
Anche nel caso in cui il rapporto bancario sia garantito da contratto autonomo di garanzia, non può ritenersi che quest’ultimo sia completamente slegato dal rapporto principale.
Quando la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta, il garante può dedurre le eccezioni di merito spettanti all’ obbligato principale.
Ai fini della valutazione della responsabilità aggrava ex art. 96 c.p.c. va considerato fatto notorio, a maggior ragione per un operatore professionale come una Banca, che i contratti con clausole c.d. “uso piazza” non siano validi e che la mancanza della serie completa degli estratti conto comporti l’applicazione della regola del c.d. “saldo zero” a favore del correntista, il che rende evidente come la Banca abbia agito in monitorio non osservando quella normale prudenza che, al contrario, avrebbe dovuto osservare e che abbia aggravato la posizione degli opponenti con la segnalazione a Centrale Rischi della società e l’ipoteca giudiziale iscritta contro i fideiussori, per un debito che si è rivelato palesemente insussistente. (Alessio Orsini) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza, 06 October 2020.
Tuesday 01 December 2020
Ammissione al passivo di crediti derivanti da strumenti finanziari partecipativi.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Immutabilità della domanda – Limiti
Compensazione – Casi in cui la compensazione non si verifica – Esclusione
Strumenti finanziari partecipativi – Fallimento – Obbligazioni e titoli di debito – Diritto alla restituzione dell’attribuzione – Ammissione allo stato passivo – Limiti.
Nel procedimento di opposizione a stato passivo, benché i limiti della cognizione del tribunale siano circoscritti al devolutum, ciò non toglie che possa ritenersi consentita la modificazione della domanda laddove essa non comporti alcuna variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e non importi elementi nuovi che immutino il fatto costitutivo del diritto vantato.
L’invio di un’intimazione di pagamento per l’intero credito non costituisce un’implicita rinuncia da parte della curatela a opporlo in seguito in compensazione con il controcredito vantato dal debitore se in precedenza la curatela ha manifestato in maniera espressa la propria intenzione di avvalersi della compensazione.
I crediti derivanti da strumenti finanziari partecipativi sono ammessi al passivo per il loro valore nominale a norma dell’art. 58 l.f. soltanto nell’ipotesi in cui lo statuto o la deliberazione di emissione dei suddetti strumenti finanziari preveda in maniera espressa il diritto alla loro restituzione. La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi, che hanno natura ibrida tra azioni e obbligazioni, trova fonte esclusiva nello statuto e/o nel regolamento di emissione, non valendo per essi le normali regole contrattuali, di talché la legge fallimentare deve essere coordinata con quanto disposto dall’art. 2346 c.c. (Luca Bertozzi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 01 October 2020.
Saturday 17 October 2020
Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, perché manca l’elemento essenziale della destinazione della somma mutuata a determinate finalità.
Mutuo fondiario - Mutuo di scopo - Esclusione.
Il mutuo fondiario non configura, alla luce della disciplina di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, artt. 38 seg., un mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità.
Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest’ultimo profilo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 29 September 2020, n. 20552.
Wednesday 11 November 2020
Cessione di rapporti giuridici in blocco: la notifica alle singole controparti può avvenire anche con la citazione o nel corso del giudizio.
Cessione di rapporti giuridici in blocco - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs n. 385 del 1993 - Sufficienza - Notificazione al debitore ceduto - Ammissibilità - Modalità - Incidenza sul trasferimento del credito - Esclusione.
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 29 September 2020, n. 20495.
Thursday 29 October 2020
Presunzione di colpa dell’istituto di credito in merito alla non adeguatezza dell’operazione per 'dimensione', indicazione di 'titolo corporate, rischio emittente'.
Non adeguatezza dell’operazione – Presunzione – Obbligo della banca di segnalare la non adeguatezza – Sussistenza – Prova del danno e nesso causale – Prova per presunzione – Ammissibilità.
La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione rispetto ad esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio del cliente, consiste nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule").
L’Istituto di credito ha l’obbligo di segnalare: la rischiosità del prodotto finanziario offerto; la precisa individuazione del soggetto emittente; il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; situazioni cd. di "grey market"; l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente.
La non adeguatezza dell’operazione, deve essere valutata in base ad oggetto, tipologia, frequenza e dimensione.
La violazione dell'obbligo informativo determina una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario.
Nelle azioni di responsabilità per danni l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)
Appello Firenze, 25 September 2020.
Tuesday 20 October 2020
L’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (Sentenza Lexitor).
Credito e risparmio – Interpretazione dell’art. 125 sexies TUB – Direttiva 48/2008 – Sentenza Lexitor – Costi connessi all’erogazione del credito – Riduzione – Applicazione ai rapporti anteriori.
L’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”) non comporta l’applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un’interpretazione contra legem.
L’interpretazione dell’articolo 125-sexies t.u.b. in conformità alla direttiva ed alla Sentenza Lexitor e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, non comporta un’interpretazione contra legem ed è vincolante per il giudice nazionale:
- in ragione della formulazione letterale della norma interna la quale, fa riferimento alla riduzione del costo totale del credito che, alla luce delle definizioni contenute all’art. 3 lett. g) della Direttiva 2008/48 e all’art. 121, primo comma lett. e), non ammette alcuna distinzione tra voci di costo recurring e up-front non maturate nel corso della durata del contratto e riproduce fedelmente l’art. 16 della Direttiva, distinguendosene solo per il termine “pari a” in luogo di che “comprende”, distinzione da ritenersi del tutto irrilevante in quanto l’espressione “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” individua un metodo di calcolo proporzionale per la riduzione di tutti i costi in ragione della durata residua del prestito;
- in ragione del criterio storico e sistematico in quanto la Direttiva 2008/48, diversamente dalla Direttiva 102/87 che stabiliva che il consumatore, in caso di estinzione anticipata, avesse diritto ad un’equa riduzione, prevede una riduzione del costo totale del credito in ragione della durata del contratto, perseguendo così un innalzamento della tutela del consumatore per la riduzione di tutte le voci di costo, anche considerato che la restituzione delle “prestazioni non godute” poteva già trovare fondamento nell’applicazione dell’art. 1373, co. 2, e 2033 c.c.;
- in ragione del criterio finalistico in quanto la Direttiva persegue la finalità di tutela del consumatore quale soggetto debole che si trova in una situazione di inferiorità rispetto all’intermediario che può determinare come crede i costi recurring e quelli up-front.
Le sentenze della CGUE trovano applicazione con riferimento a tutti i rapporti regolati dalla direttiva interpretata anche se precedenti alla decisione con il solo limite dei rapporti esauriti, ovvero di quelle situazioni irretrattabili in ragione del decorso dei termini di prescrizione o decadenza o della formazione del giudicato. Il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale è rimesso il bilanciamento degli interessi in gioco nella stessa sentenza che interpreta il diritto dell’Unione (nel caso di specie la Corte di Giustizia ha ritenuto prevalente il principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore ex art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, rispetto a quello dell’affidamento del professionista relativo a precedenti interpretazioni della legge, con la conseguenza che l’obbligo di restituzione di tutti gli oneri up-front si applica a tutte le estinzioni anticipate occorse a partire dal 2010). (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 22 September 2020.
Thursday 22 October 2020
Restituzione degli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi e delle commissioni di intermediazione in caso di estinzione anticipata.
Rapporti bancari – Oneri e costi – Oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi – Commissioni di intermediazione – Estinzione anticipata – Restituzione.
Gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi, così come le commissioni di intermediazione devono essere oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 22 September 2020.
Friday 23 October 2020
Associazioni dei consumatori: legittimazione alla richiesta di provvedimenti ripristinatori, pubblicazione sulla home page del sito internet di avviso e invio di comunicazione a tutti i clienti dell’intermediario.
Associazioni dei consumatori - Applicazione di una clausola nulla per violazione di norme imperative - Provvedimenti inibitori e ripristinatori - Legittimazione - Giusti motivi d’urgenza - Interpretazione - Provvedimenti ripristinatori di cui all’art. 140, primo comma c.c. - Pubblicazione sulla home page del sito internet di avviso e invio di comunicazione a tutti i clienti dell’intermediario.
Le associazioni dei consumatori sono legittimate a chiedere provvedimenti inibitori e ripristinatori in caso di applicazione di una clausola nulla per violazione di norme imperative concretizzandosi una lesione degli interessi collettivi dei consumatori alla correttezza, interessi che possono coincidere con quelli di un gruppo di consumatori lesi da comportamenti illegittimi, considerata la diffusività delle clausole applicate.
Il requisito dei “giusti motivi d’urgenza” previsto dall’art. 140, ottavo comma, cod. cons. per la concessione dei provvedimenti cautelari deve essere interpretato in termini decisamente più ampia rispetto al “pregiudizio irreparabile” di cui all’art. 700 c.p.c., trattandosi di un motivo urgente e non addirittura “irreparabile” che coincide con la necessità di una tutela tempestiva degli interessi dei consumatori (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che in presenza di nuove clausole dirette al riconoscimento della restituzione degli oneri up-front i giusti motivi d’urgenza potessero sussistere anche con riguardo ai prestiti estinti anticipatamente con la conseguente necessità di adottare rimedi ripristinatori cautelari per consentire una corretta informazione ai consumatori prima del decorso del termine di prescrizione).
Le associazioni dei consumatori sono legittimate a richiedere in via d’urgenza non solo i provvedimenti inibitori ma anche quelli ripristinatori previsti all’art. 140, primo comma c.c, diretti ad eliminare o correggere gli effetti dannosi degli illeciti accertati.
Rientrano tra i rimedi ripristinatori previsti dall’art. 140 cod. cons. la pubblicazione sulla home page del sito internet di un avviso e l’invio di una comunicazione a tutti i clienti dell’intermediario diretti ad informarli dell’illegittimità della clausola contrattuale che escludeva la restituzione degli oneri up-front ed il loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo dal 2010 al 2019, di ottenere l’ulteriore riduzione del costo totale del credito in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 22 September 2020.
Saturday 10 October 2020
La fideiussione riproduttiva di clausole ABI non è nulla, ma legittima una tutela risarcitoria con onere della prova a carico dell’attore.
Fideiussione – Clausole riproduttive schema ABI – Nullità parziale o totale – Esclusione – Tutela risarcitoria
Fideiussione – Clausole riproduttive schema ABI – Tutela risarcitoria – Condizioni e onere della prova.
La nullità per violazione della disciplina antitrust è espressamente prevista per le intese illecite tra imprenditori, ma non per i contratti, come quelli di fideiussione in favore di una banca, stipulati a valle, rispetto ai quali, in quanto costituiscano lo sbocco delle intese illecite e ne rappresentino l'esecuzione, l'ordinamento giuridico prevede la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato.
L'azione risarcitoria per danno ingiusto esperibile dal fideiussore che lamenti la conformità del modello di fideiussione adottato in favore di una banca a quello predisposto dall'ABI - censurato dalla Banca d'Italia perché contrastante con la normativa sulla concorrenza - implica, quale carattere costitutivo della pretesa attorea, che il fideiussore fornisca la prova del carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata, uniformità che necessita della prova a) dell’esistenza di un illecito anticoncorrenziale, b) della corrispondenza tra lo schema contrattuale cui è acceduto il garante e quello derivante dal predetto illecito e c) della effettiva lesione della libertà di scelta del fideiussore. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 21 September 2020.
Saturday 03 October 2020
Usura e interessi di mora: le Sezioni Unite della Cassazione dettano le regole.
Usura – Interessi moratori – Applicazione della disciplina antiusura – Mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. – Applicazione decreti ministeriali – Mancanza – Confronto con il T.e.g.m. così come rilevato – Azione proposta in corso di rapporto – Consumatore – Distribuzione dell’onere della prova.
La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ..
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 18 September 2020, n. 19597.
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