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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/10/2018 Scarica PDF

Buona fede integrativa e potere correttivo del giudice

Giulia Travan, Dottoressa


Nota a Trib. Treviso, 18 ottobre 2018[1]

   

Sommario: 1. Introduzione. -  2. Il caso: il compenso professionale dell’avvocato preventivamente pattuito con il cliente. - 3. La decisione. - 4. L’integrazione del contratto e la portata della buona fede integrativa. -5. Intervento correttivo del giudice e autonomia contrattuale. - 6. Conclusioni.

     

1. La tematica della buona fede integrativa quale strumento di correzione del contratto da parte del giudice è particolarmente attuale e discussa. Il rapporto tra eteronomia e autonomia privata nell’integrazione del contratto è tornato di particolare rilievo e, anche alla luce del sempre maggior numero delle fonti dell’ordinamento, è fondamentale comprendere se l’art. 1374 c.c. individui un elenco tassativo delle possibili fonti integrative.

La questione assume particolare rilievo in relazione alla possibilità o meno di ricondurre la buona fede oggettiva alle fonti di integrazione del contratto e alla possibilità del giudice di intervenire, correggendolo, sul negozio predisposto dalle parti.

La sentenza che si annota affronta la delicata questione del rapporto tra integrazione correttiva e autonomia privata, affermando un potere di controllo del giudice sul contratto nell’interesse dell’ordinamento, al fine di evitare che l’autonomia contrattuale travalichi i limiti entro cui questa sia meritevole di tutela.

 

2. La vicenda oggetto della sentenza sorge da un’opposizione a decreto ingiuntivo, con cui il Tribunale di Treviso aveva ingiunto ai clienti di un avvocato il pagamento in suo favore del compenso per le prestazioni professionali rese per un’attività giudiziale di primo grado e per quella relativa alla fase di appello.

Le parti avevano sottoscritto un contratto nel quale si determinava una prima somma dovuta per l’attività svolta nel primo grado di giudizio e il pagamento di € 2.500,00 oltre accessori per l’appello. Non essendo contestata la debenza degli importi relativi al primo grado, l’opposizione era relativa solo ai compensi relativi al secondo procedimento.

Il mandato per la fase di appello veniva conferito il 6 luglio 2016, con termine di proposizione del giudizio il 14 luglio 2016.  Gli opponenti eccepivano di aver revocato l’incarico al professionista il  9 luglio 2016, prima del deposito del ricorso introduttivo, e di non dover dunque versare nulla per le fasi di studio della controversia e di redazione. L’avvocato, invece, chiedeva il pagamento di quanto stabilito convenzionalmente per lo studio della pratica.

 

3. La sentenza che si annota è di particolare interesse e merita l’attenzione degli studiosi, inserendosi nel filone giurisprudenziale sempre più consistente che riconosce un potere correttivo del contratto da parte del giudice. Non solo viene affermato tale principio, legandolo a doppio filo alla tutela dell’interesse generale dell’ordinamento all’equità contrattuale, ma uno dei principali pregi della decisione è di farne applicazione in una materia in cui non era ancora stato adottato da parte della giurisprudenza di legittimità.

Va evidenziato che la sentenza in commento è stata emanata a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., norma che prevede una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, implicando una motivazione per sua natura più succinta. Anche per tale ragione, va riconosciuto al redattore il pregio di essere riuscito ad enunciare con chiarezza e limpidità il principio di diritto posto alla base della pronuncia.

Il giudice ha ritenuto da un lato che il professionista avesse svolto una propedeutica attività di studio, considerato il breve termine di impugnazione, ma dall’altro che l’importo stabilito nella convenzione tra le parti fosse manifestamente eccessivo nel caso concreto, “dovendosi riferire ad uno studio completo della controversia che (anche a fronte del fatto che residuavano ulteriori 5 giorni per la proposizione dell’atto di appello) sarebbe certamente continuato qualora il rapporto di fiducia fra avvocato e cliente fosse proseguito”. Essendo trascorsi solamente tre giorni tra il conferimento del mandato e la sua revoca, la sentenza in esame ha ridotto l’importo del compenso convenuto tra i contraenti, ritenuto appunto manifestamente eccessivo, condannando i clienti al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella stabilita dalle parti in base alla propria autonomia contrattuale.

 

4. Nel codice civile la tematica dell’integrazione del contratto è specificamente trattata all’art. 1374 c.c., che individua quali fonti integrative la legge, gli usi e l’equità. Nel tempo, gli studiosi si sono chiesti se tale elenco debba o meno ritenersi tassativo e se possano venire in rilievo anche altre norme, quali l’art. 1375 c.c., che si occupa della buona fede in executivis[2].

Dal riferimento del solo art. 1374 c.c. all’integrazione contrattuale potrebbe conseguire l’esclusione di qualsiasi altra fonte che non sia in esso specificamente indicata. Di quest’avviso è la dottrina maggioritaria, che si schiera a favore della tassatività del dettato della norma, individuando come fonti integrative solamente la legge, gli usi e l’equità. Pur sostenendo questa tesi, però, non si esclude la possibilità di riconoscere una portata integrativa alla buona fede, disciplinata nell’art. 1375 c.c. e dunque inserita in una specifica disposizione codicistica. Pertanto, tale filone dottrinale sostiene operi un’integrazione per legge[3], superando così il problema della tassatività delle fonti di integrazione del contratto.

Nonostante ciò, l’integrazione secondo buona fede non può però essere superficialmente accostata a quella con singole norme puntuali[4]: infatti, il giudice svolge un ruolo fondamentale, riempiendo di contenuto la clausola generale e adattandola al caso concreto che si pone al suo vaglio.

Ancor molte sono le voci in dottrina che sostengono che la buona fede non possa integrare il contratto, individuandone l’ambito applicativo solo nella fase esecutiva del negozio[5]. L’impossibilità si riscontrerebbe sia sulla base della collocazione della clausola generale in una norma differente dall’art. 1374 c.c., sia per l’operatività solo successiva della buona fede rispetto alla costruzione del regolamento inter partes[6].

Certamente l’art. 1375 c.c. disciplina il comportamento che devono tenere le parti nell’esecuzione del contratto, ma ciò non significa che tale regola non possa convivere con la possibilità di integrazione dello stesso per mezzo della buona fede. Anche la Corte di Cassazione si è espressa in tal senso, affermando che anche se riferita al momento esecutivo, la clausola generale conserva la sua funzione integrativa del rapporto, atteggiandosi a regola obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto dai contraenti[7].

Deve anzitutto evidenziarsi che nella sentenza che si annota sono richiamate sia la buona fede sia l’equità, facendo anche riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite relativa alla riduzione d’ufficio della penale manifestamente eccessiva da parte del giudice[8].

I riferimenti all’equità si riscontrano sia nel codice civile, sia nel codice di procedura civile.

La dottrina è solita distinguere tra equità integrativa ed equità sostitutiva: l’equità sostitutiva è disciplinata dagli artt. 113 c.p.c., 114 c.p.c. e 822 c.p.c., nei quali si indica come il giudice (o l’arbitro, nel caso dell’ultima norma) decida la controversia soltanto sulla base dell’equità, che funge da unico criterio di giudizio.

L’equità integrativa trova invece le sue norme di riferimento nel codice civile e partecipa alla costruzione del contratto.

La differenza tra questi due tipi di equità si riscontra quindi nella loro finalità, che da un lato è quella della decisione della lite, dall’altro l’integrazione[9].

La dottrina maggioritaria preferisce distinguere buona fede ed equità in ambito integrativo[10]. Infatti, quest’ultima non viene considerata una clausola generale e, per tale ragione, avrebbe una rilevanza specificamente attinente al riequilibrio del singolo caso[11].

In realtà, si può ritenere che la distinzione operativa tra la buona fede e l’equità nell’integrazione del contratto da parte del giudice di Treviso, abbia una rilevanza perlopiù classificatoria. Non può sottacersi, infatti, come le due fonti si intreccino costantemente nel vaglio che il magistrato deve effettuare nella decisione del caso concreto che si pone alla sua attenzione[12].

Leggendo attentamente la sentenza che si annota, non si può certo ritenere che la stessa apra le porte a una sorta di “equità correttiva generalizzata” – come evidenziato da altro commentatore[13].

Essa utilizza, invece, il criterio della buona fede integrativa e non attua affatto un’integrazione del contratto per mezzo di quella diversa forma di equità, cosiddetta correttiva. Il richiamo alle pronunce della Suprema Corte operato dal Tribunale trevigiano in materia di riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva, peraltro, pare volto a ripercorrere i casi in cui la giurisprudenza ha già dato rilievo alla portata della clausola generale della buona fede, che dà origine per entrambi i contraenti a obblighi ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel titolo, al fine di “salvaguardare l’utilità della controparte nel limite dell’apprezzabile sacrificio”, come ben emerge dalla sentenza in commento.

 

5. Il nodo gordiano della questione è comprendere se e fino a che punto il giudice possa intervenire sul regolamento contrattuale predisposto dalle parti, modificando e correggendo quanto dalle stesse stabilito in base alla propria autonomia.

Ci si chiede in particolare se il contratto, espressione massima della volontà e dell’autodeterminazione dei paciscenti, possa essere integrato e corretto da fonti esterne e soprattutto da parte di un soggetto terzo chiamato a decidere la controversia.

In termini generali, la dottrina consolidata distingue tra integrazione suppletiva e integrazione cogente: la prima ha la funzione di riempire le eventuali lacune del regolamento, colmando così un vuoto presente nello stesso, mentre l’integrazione cogente «non supplisce un accordo mancante, bensì si sovrappone a un accordo esistente tra le parti, ma disapprovato dall’ordinamento giuridico perché violatore di interessi o valori preminenti»[14]. Una demarcazione così netta tra integrazione suppletiva e cogente può essere forse utile a livello didattico[15], ma non trova la condivisione di tutti gli interpreti. Il problema si pone in particolare in relazione alla classificazione dell’equità e della buona fede tra le fonti di integrazione suppletiva, che in quanto tale non potrebbe mai sovrapporsi alla volontà espressa dalle parti nel contratto.

Ad oggi, si può ritenere che non vi sia più spazio per la catalogazione delle singole fonti nei confini o della sola integrazione suppletiva o della sola integrazione cogente[16] e si potrebbe forse ripensare all’utilità o meno di una classificazione rigida, intendendo l’integrazione come un fenomeno da inserire in un ordinamento in evoluzione. Infatti, se un tempo si riteneva che l’autonomia contrattuale fosse regina indiscussa del contratto, oggi si assiste sempre più al tramonto del dogma della volontà e il dominio delle parti è spartito con le fonti di integrazione eteronome.

L’integrazione del contratto, anche da parte del giudice, non può più ritenersi come un prepotente assedio alla volontà dei contraenti[17], ma va ricondotta alla necessità che si può prospettare nel caso concreto di disporre un riequilibrio del negozio, a tutela dell’ordinamento e delle parti stesse.

La statuizione del giudicante, come nel caso esaminato dal Tribunale di Treviso, non deve considerarsi come una prepotente intrusione nel contratto predisposto, ma quale strumento di riequilibrio delle clausole inique.

Secondo la dottrina maggioritaria, il giudice non potrebbe correggere il contratto, dovendo prevalere il potere di autodeterminazione delle parti[18].

L’unica eccezione si riscontrerebbe nel caso di clausola penale manifestamente eccessiva, la cui riduzione sarebbe espressione di un’integrazione cogente[19] capace di sovrapporsi alle pattuizioni dei contraenti.

In relazione a tali aspetti, è centrale la tematica della giustizia contrattuale. Se in un primo momento si riteneva che l’autonomia privata fosse sufficiente a garantire una giustizia sostanziale del contratto, con il mutamento della società, del mercato e dell’ordinamento si sono dovuti ricercare degli strumenti differenti volti a raggiungere tale risultato. Ciò è particolarmente evidente qualora si pensi alla presenza sempre maggiore della contrattazione di massa e degli abusi posti in essere a discapito dei contraenti più deboli, non in grado di far valere i propri interessi di fronte al professionista.

Non può ritenersi, a differenza di quanto impropriamente sostenuto da altri[20], che un intervento integrativo da parte del giudice possa portare a una “abrogazione” o a una “inutilità” delle norme sulla rescissione del contratto.

Una tale prospettiva si fonda, infatti, su un ormai superato accostamento tra integrazione cogente e assedio alla volontà dei contraenti e alla loro autonomia negoziale. L’integrazione del contratto, nel caso affrontato nella sentenza in commento, deve ritenersi uno strumento posto a favoredi entrambe le parti e non del solo creditore. In particolare, infatti, l’intervento del giudice si pone quale strumento di tutela ulteriore, volto proprio a salvaguardare gli interessi dei contraenti e l’“interesse generale dell’ordinamento all’equità contrattuale” quando non sia possibile utilizzare gli strumenti di invalidità previsti dalla disciplina codicistica, ma ci si trovi comunque di fronte ad una fattispecie iniqua.

Proprio in tal senso la sentenza non si riferisce al concetto di meritevolezza della tutela “confondendo i piani dei commi primo e secondo dell’art. 1322 c.c.”[21], non venendo affatto in rilievo nella pronuncia la questione di tipicità o atipicità del contratto e di conseguente meritevolezza di una singola clausola o della pattuizione contrattuale.

Nel caso di specie, anche in base al principio dispositivo, la soluzione adottata dal giudice appare come la miglior via percorribile per la tutela della parte debitrice, soggetta ad una clausola geneticamente voluta dalle parti in previsione di un determinato assetto dei loro rapporti professionali e patrimoniali, ma di cui successivamente viene chiesto l’adempimento alla luce di posizioni medio tempore radicalmente mutate. Non certo si sarebbe potuto applicare gli istituti della nullità o la disposizione di cui all’art. 2237 c.c. come altri hanno sostenuto, dovendosi il giudice confrontare con il principio della domanda e non facendosi questione in concreto di nullità, né sussistendo gli estremi per la risoluzione per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta.

 

6. I repentini mutamenti dell’ordinamento, la rilevanza sempre maggiore del diritto sovranazionale e l’influenza del mercato sulle relazioni giuridiche comportano la necessità di ripensare ad alcuni istituti civilistici, tra cui quello dell’integrazione contrattuale.

Il contratto sta cambiando volto, non essendo più disciplinato soltanto dalla volontà delle parti, ma anche da fonti eteronome, il cui intervento necessita di una rivalutazione.

In particolare, equità e buona fede non possono essere più considerate soltanto come fonti suppletive di integrazione, anche secondo le indicazioni che si desumono dall’ordinamento sovranazionale e dai progetti di redazione del diritto europeo dei contratti.

Non si nega che, nella prospettiva in cui il codice civile è stato redatto, il potere correttivo del giudice sia stato ritenuto possibile soltanto nei limitati casi eccezionalmente previsti dalla legge (come, ad esempio, agli artt. 1384 c.c. e 1468 c.c.).

Il Tribunale di Treviso, tuttavia, non compie un errore citando le pronunce formatasi sul disposto di cui all’art. 1384 c.c., bensì le utilizza come punto dal quale muovere per dare atto dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di equità e buona fede in executivis, senza voler trarre alcuna applicazione analogica.

Non può sottacersi, infatti, che l’autonomia privata non deve più essere vista una fortezza inespugnabile della signoria delle parti nella regolamentazione dei loro rapporti e, in un mercato sempre più globalizzato, in cui si è assistito a un incremento degli scambi e a una standardizzazione degli strumenti utilizzati rispetto ai primi anni di vigenza del codice civile, risulta importante cercare di tutelare entrambi i paciscenti, soprattutto in presenza di una disparità di forza contrattuale.

È certamente comprensibile il timore di un potere del giudice troppo invasivo sul contratto[22], ma si ritiene sia necessario ripensare al rapporto in generale tra cogenza e autonomia privata. L’integrazione correttiva, infatti, non deve essere sempre ritenuta negativa e restrittiva dell’autonomia[23], in quanto l’intervento eteronomo può essere un positivo ausilio per le parti.

Certamente l’essenza del contratto non può essere snaturata, dovendo sempre consistere nella volontà dei contraenti, ma, come evidenziato anche nella sentenza che si annota, deve ritenersi che sia immanente al nostro ordinamento un potere di controllo del giudice sulle statuizioni negoziali, “al fine di evitare che l’autonomia contrattuale travalichi i limiti entro cui appare meritevole di tutela”.



[1]  http://news.ilcaso.it/news_5285.

[2] La buona fede che rileva nell’integrazione del contratto è la cosiddetta buona fede oggettiva, regola di comportamento reciprocamente leale e onesto. Non rientra invece nell’area operativa dell’integrazione la buona fede soggettiva, stato psicologico di ignoranza incolpevole di ledere un altrui diritto.

[3] RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 118, 165; FRANZONI, commento sub art. 1374 e sub art. 1375, in Degli effetti del contratto, vol. II – Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori, in Il Codice Civile. Commentario fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, ed. II, Milano, Giuffrè, 2013, p. 172; ROVELLI, Correttezza, in Digesto delle Discipline Privatistiche, sezione civile, consultato nella banca dati Leggi d’Italia, vol. IV, Torino, 1989, par. 2; NANNA, Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice, in Le monografie di Contr. e impr., serie diretta da F. Galgano, Padova, 2010, p. 500 annovera la buona fede tra le fonti legali di integrazione del contratto. La stessa affermazione si riscontra anche in Relazione Telematica della Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, 10 settembre 2010, n. 116, Buona fede come fonte di integrazione dello statuto negoziale: Il ruolo del giudice nel governo del contratto, p. 5. 

Contra CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, ed. IV, Torino, Giappichelli, 2014, p. 280; SCOGNAMIGLIO, L’integrazione, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, vol. II, ed. II, 2006, p. 1173.

[4] Così anche Relazione Telematica della Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, 10 settembre 2010, n. 116, Buona fede come fonte di integrazione dello statuto negoziale: Il ruolo del giudice nel governo del contratto, p. 5.

[5] SCOGNAMIGLIO, L’integrazione, cit., p. 1173; BIGLIAZZI GERI, Buona fede nel diritto civile, in Digesto delle Discipline Privatistiche, sezione civile, vol. II, Torino, Utet, 1988, passim; CATAUDELLA, I contratti, cit., p. 280; GAZZONI, Manuale di diritto privato, ed. XVII, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p. 801, per il quale l’equità «attiene al profilo regolamentare ed obiettivo […] si rivolge alla regola come tale», mentre la buona fede «attiene a quello attuativo e comportamentale […] [e si rivolge] ai soggetti che tale regola hanno concorso in maniera esclusiva o, in ogni caso, determinante a porre in essere»; BARCELLONA, Un breve commento sull’integrazione del contratto, in Quadrimestre, 1988, pp. 550, 553; ID., Clausole generali e giustizia contrattuale: Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo, Torino, Giappichelli, 2006, p. 155. L’autore ritiene che la buona fede abbia una funzione perlopiù adattativa delle regole esecutive applicabili, esplicitando ciò che non aveva specificamente escluso nell’opera precedente.

[6] SCOGNAMIGLIO, L’integrazione, cit., p. 1173.

[7] Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1991, n. 2503. Conformemente anche Cass. civ., sez. I, 22 maggio 1997, n. 15669: «non può farsi a meno di ricordare come la buona fede operi non solo in sede d’interpretazione ed esecuzione del contratto, a norma degli artt. 1366 e 1375 c.c., ma anche quale fonte d’integrazione della stessa regolamentazione contrattuale, secondo quel che si desume dall’art. 1374 c.c.»; Cass. civ., sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775.

[8] Cass. civ., Sez. Unite, 13 settembre 2005, n. 18128.

[9] FINOCCHIARO, Il giudizio di equità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Contr. e impr., consultata nella banca dati Leggi d’Italia, 2001, fasc. 1, par. 3.1.

[10] Si vedano, ad esempio, SCOGNAMIGLIO, L’integrazione, cit., p. 1174; FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., pp. 162 ss., 202 ss.; BIGLIAZZI GERI, Buona fede nel diritto civile, cit., par. 25; GALLO, L’integrazione in Id., Trattato del contratto, t. II, Torino, Utet, 2010, p. 1370.

[11] FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., p. 204. Secondo questa tesi, soltanto la clausola generale di buona fede potrebbe generare nuovi diritti per le parti, mentre l’equità avrebbe soltanto un valore di riequilibrio di diritti già esistenti o di individuazione di una regola già individuata. Inoltre, le pronunce emanate in seguito a integrazione secondo equità avrebbero perlopiù una valenza di tipo economico e quantitativo, mentre la buona fede opererebbe su un piano qualitativo.

[12] Per parte della dottrina, equità e buona fede potrebbero ricondursi all’unica categoria delle regole di opinione (SACCO, L’integrazione, cit., pp. 1393 ss).

[13] http://www.ilcaso.it/articoli/civ.php?id_cont=1056.php.

[14] ROPPO, Il contratto, cit., p. 471.

[15] Lo stesso FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., p. 6 effettua la distinzione tra i due tipi di integrazione «A meri fini classificatori».

[16] In questo senso NANNA, Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice, cit., pp. 2 ss.; D’AMICO, L’integrazione (cogente) del contratto mediante il diritto dispositivo, in D’Amico, Pagliantini, Nullità per abuso ed integrazione del contratto, Torino, 2013,p. 216.

[17] Quest’ultima teoria si fondava in particolare sul meccanismo della sostituzione automatica di clausole, di cui all’art. 1339 c.c. In base a tale norma, quando una clausola del contratto è contraria a una norma imperativa, quest’ultima la sostituisce di diritto.

[18] ROPPO, Il contratto, ed. II, in Trattato di diritto privato,a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2011., p. 464.

[19] Ibid.

[20] http://www.ilcaso.it/articoli/civ.php?id_cont=1056.php.

[21] http://www.ilcaso.it/articoli/civ.php?id_cont=1056.php.

[22] Sempre guardando alle fonti internazionali, ciò emerge anche dal commento G all’art. II. –9:101 DCFR, che disciplina, nel secondo paragrafo, l’integrazione giudiziale del contratto nel caso di lacune. Il potere del Giudice viene definite eccezionale, «because of the danger of giving courts too much power to rewrite contracts according to their own ideas of what the parties should have provided».

[23] Generalmente la dottrina ritiene che l’integrazione cogente sia nemica dell’autonomia privata. Un esempio si ha in ROPPO, Il contratto, cit., p. 471: «L’integrazione cogente è dunque antagonista dell’autonomia privata; anzi, è il meccanismo che più intensamente di ogni altro sacrifica la libertà contrattuale».


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