CrisiImpresa


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 18/04/2020 Scarica PDF

L'accompagnamento fuori della crisi con l'aiuto dell'OCC-Covid-19

Giuseppe Limitone, Presidente della sezione procedure concorsuali presso il Tribunale di Vicenza


Il pericolo maggiore a cui dovremo fare fronte come comunità sociale ed economica, a causa della pandemia, è quello del fallimento sistemico, che si verifica quando viene dichiarato fallito un numero di imprese talmente  elevato da infettare l’intero sistema economico, con le ben immaginabili ripercussioni anche a livello sociale e della salute delle persone, imprenditori e non (familiari e altre persone vicine all’imprenditore, ma anche i dipendenti e le loro famiglie, gruppi sociali di riferimento, etc.).

In un contesto diffuso di scarsa liquidità, gli inadempimenti a catena costringeranno molte aziende a porsi in liquidazione, mentre proseguiranno le iniziative giudiziarie nei loro confronti attivate dai creditori, che però ben poca utilità potranno trarne, e con tempi estenuanti sotto ogni punto di vista.

Lo scenario che si prospetta è quello di una reale pandemia economica: il fallimento sistemico o del sistema economico, prospettiva che va capita per tempo e assolutamente scongiurata, nessuno ne sarebbe indenne.

Non si può neppure escludere il rischio che la nuova povertà induca, per bisogno di sostentamento e necessità impellente, comportamenti delittuosi in persone che non ne sarebbero avvezze, ovvero che faciliti l’espansione della criminalità organizzata nel mondo dell’impresa, offrendo gli irrinunciabili aiuti che lo Stato non offrirà.

Senz’altro tutti i governi nazionali dovranno cercare di prendere delle contromisure, ma ciò che conta è azzeccare la misura e adottarla con largo anticipo, cioè subito (è già tardi), e questo vale per tutti i Paesi, più o meno industrializzati.

L’intervento del governo diventa essenziale per tenere il numero dei fallimenti al di sotto della soglia di guardia, oltre la quale essi infettano il sistema, superando il punto di non ritorno.

In un precedente scritto (v. cit. infra) avevo indicato la possibilità di evitare le dichiarazioni di fallimento, facendo ricorso al concetto di forza maggiore, che escluderebbe la responsabilità per la insolvenza creatasi a causa del Covid-19.

Nel medesimo scritto si faceva riferimento anche ai necessari aiuti statali, che dovranno intervenire per evitare che le imprese non dichiarate fallite rimangano in circolazione come zombie economici, producendo a loro volta ulteriori insolvenze.

Ora è il momento di completare il pensiero con la proposta di uno strumento (parzialmente) nuovo, che possa consentire all’imprenditore di operare sotto la vigilanza pubblica, in modo da evitare o limitare i danni (a sé e agli altri imprenditori) causati dalla propria incolpevole insolvenza.

Negli USA è stata ipotizzata una procedura c.d. di super chapter eleven (articolo del Bankruptcy Act, la loro legge sull’insolvenza), il capitolo destinato alla reorganization (che è stato progettato per mantenere un’azienda in attività) in cuil’impresa potrebbe operare sotto l’egida di un supervisore nominato dal governo, con gestione snella, maggiormente attenta ai lavoratori; il governo federale potrebbe iniettare denaro in cambio di azioni o quote della società in crisi.

Questa è una delle proposte al vaglio in quel Paese, insieme al potenziamento del Chapter 13, il capitolo che prevede la rehabilitation dei piccoli imprenditori.

La minaccia del fallimento sistemico è reale negli USA, dove si sono registrate 10 milioni di richieste di assicurazione contro la disoccupazione da parte delle aziende, a fronte  di una media di circa mezzo milione, nelle due settimane centrali del mese di marzo 2020, e i lavoratori non riescono più a pagare le loro bollette.

Il tempo economico si è fermato a causa della pandemia, ma non così il tempo finanziario, il cui orologio continua invece inesorabile a battere le sue ore.

Ma non sarebbe affatto prudente una moratoria generalizzata dei pagamenti, per non irrigidire il sistema e non creare danni a chi di quei pagamenti ha comunque bisogno per vivere.

Più adatti invece sarebbero gli aiuti concreti e tempestivi dello Stato.

Al politico (colui che fa il bene della città) spetta di individuare come e quali aiuti dare, diretti o indiretti, finanziari o fiscali o anche sotto forma di incentivi, o che altro.

A noi compete di proporre idee tecniche nuove, in una sorta di brain storming giuridico, per la semplice considerazione che il diritto della crisi d’impresa fin qui applicato non è stato previsto per il caso della crisi di un intero sistema, cioè del fallimento sistemico, e non è in grado quindi di offrire risposte adeguate, sotto nessun punto di vista.

E’ verosimilmente vano dunque sperare di avere dei buoni risultati applicando le leggi vigenti.

Va osservato – correttamente – che un’impresa insolvente, benché incolpevolmente tale, non può essere lasciata libera di continuare a generare altre insolvenze, e andrebbe perciò fermata con la dichiarazione di fallimento, Coronavirus o meno.

Ma questa impostazione, per quanto formalmente giusta, non ci aiuta a risolvere il problema di oggi; occorrono nuovi spunti e nuove idee, se si vuole evitare di dare il colpo di grazia al sistema imprenditoriale italiano, per voler applicare le norme così inadeguate, come lo sono ora (sarebbe il classico summum ius, summa iniuria).

Idee nuove che, però, possono anche essere attinte da esperienze passate oppure anche dal futuro.

Come passo successivo del necessario blocco dei fallimenti dovuti al COVID-19[1] è stato, infatti, proposto[2] un procedimento semplice e rapido affidato al giudice fallimentare in composizione monocratica al fine di accertare la incidenza sul disequilibrio dell'impresa della crisi “Covid19”; a tal fine si sarebbe potuto trarre esempio dal procedimento di accertamento tecnico preventivo; tale accertamento avrebbe potuto costituire condizione necessaria per l'accesso ai “benefici”, fra i quali, oltre all'accesso ai finanziamenti “pubblici” e alle altre provvidenze già esaminate, anche la impossibilità di dichiarare il fallimento per un periodo di tempo definito, con il blocco delle azioni esecutive; il vaglio positivo dei presupposti dovrebbe costituire condizione necessaria per l'accesso alle varie “provvidenze”.

Bisognerebbe, cioè, con le stesse parole del Visionario[3] Autore: “Introdurre temporaneamente una nuova procedura concorsuale, semplificata, simile alla vecchia amministrazione controllata, caratterizzata dalla impossibilità di aprire il fallimento, e dal blocco delle azioni esecutive dei creditori; procedura impostata come un “contenitore di sicurezza” per l'impresa in crisi, crisi influenzata negativamente dai provvedimenti emanati per contrastare il virus, con nomina di un Commissario e presenza costante del Giudice, in funzione di monitoraggio, anche sul rispetto delle condizioni di legge per l'erogazione delle varie ”provvidenze”; una “fase di osservazione prolungata”, in attesa di poter individuare il percorso idoneo a conseguire la ristrutturazione, quando la procedura si potrebbe finalmente “convertire” in concordato preventivo.”.

A questa validissima proposta, che affonda le sue radici nel passato (mercè il riferimento alla amministrazione controllata) e che però è ben proiettata nel pandemico futuro da Covid-19, può esserne affiancata un’altra, tratta direttamente dal futuro prossimo, che di essa può costituire un possibile sviluppo, e cioè quella di anticipare (mutatis mutandis), della vigenza del Codice della Crisi, solo quello che oggi può essere già usato come prodotto pronto della Riforma e cioè l’utilizzo dell’Organismo di Composizione della Crisi in sede di contrasto al Covid-19, che diventerebbe perciò OCC-Covid-19, come uno strumento di accompagnamento dell’imprenditore attraverso la crisi generata dalla pandemia.

A differenza di quanto è previsto nel Codice della Crisi, in cui l’intervento del Giudice è posticipato rispetto a quello dell’OCRI (rinviando ad altro più favorevole momento questo importante step del processo in atto ormai da lungo tempo di degiurisdizionalizzazione della crisi d’impresa, cioè di riduzione della presenza giudiziale in tale frangente), dovrebbero essere previsti meccanismi di collegamento continui tra i Commissari e il Giudice, sin dall’inizio della procedura, per esempio con relazioni periodiche a due o tre mesi e con frequenti riunioni di verifica e di indirizzo e, comunque, mediante il meccanismo della richiesta di autorizzazioni per gli atti più importanti (o almeno per quelli di straordinaria amministrazione) ovvero per certe tipologie di atti e di pagamenti.

Si potrebbero fare dei pagamenti, sia dei creditori anteriori che di quelli in prededuzione, eventualmente anche con piani di riparto intermedi.

Snellezza, velocità, dedizione, sacrificio e competenza dovrebbero essere i concetti ispiratori della condotta di tutti: non guasta ripetere che dalla guerra bisogna uscire tutti insieme, come hanno fatto i nostri genitori e progenitori dopo il 1945, e senza guardare troppo per il sottile, generando così il boom economico degli anni successivi.

E’ lecito sperare anche oggi in un simile risultato dell’impegno incondizionato di tutti.

Con le mani esperte dei tecnici dell’OCC-Covid-19 e la vigilanza del giudice (che dovrebbe essere altrettanto esperto, e sarebbe proprio questo il momento giusto per recuperare le sezioni specializzate già previste dalla Prima Commissione di Riforma Rordorf ed inopinatamente accantonate per interessi particolari, particolarismi che oggi potrebbero e dovrebbero essere abbandonati senza alcun tentennamento), l’impresa potrebbe essere guidata verso la luce del recupero di funzionalità.

La creazione di sezioni specializzate nei Tribunali (con le specifiche competenze di diritto fallimentare) rimane, dunque, oggi più che mai, un passaggio necessario per il buon esito di ogni tentativo di questo genere, che coinvolga anche i Tribunali nelle procedure di crisi.

La procedura potrebbe durare un anno o anche più, come se fosse un lungo preconcordato in continuità, in modo da dare il massimo respiro possibile all’azienda in difficoltà e far giungere a totale compimento ed effetto il meccanismo dei necessari aiuti statali destinatile.

All’esito del percorso guidato, appunto di almeno un anno, si dovrebbe poter indirizzare l’azienda verso una qualsiasi soluzione positiva, che implichi comunque la prosecuzione dell’attività d’impresa, oppure verso la liquidazione giudiziale, se proprio non si sarà potuto fare di meglio, con l’applicazione delle norme del Codice della Crisi che ormai dovrebbe essere entrato in vigore (a settembre del 2021).

Ecco, così, realizzabile la possibilità di iniziare a fare buona pratica di un istituto del futuro prossimo, l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa, sfruttandone le competenze e l’aiuto concreto, adattato al momento attuale, che poi continuerebbe a funzionare ancor meglio, in quanto sarebbe già ben rodato da tempi sicuramente più difficili di quelli che seguiranno.

Il compenso dei Commissari, per evitare di assommare danno al danno, dovrebbe essere però commisurato al solo attivo incrementato o liquidato e senza gridare allo scandalo, visto che bisogna che tutti ci mettiamo nell’ordine di idee di aiutare gli altri per quanto possibile, anche a costo zero (ove necessario e possibile).

Ci sarà tempo e modo per ognuno di recuperare il bene fatto, che torna sempre con gli interessi.

In sintesi, per l’impresa che venga attinta da un’istanza di fallimento dovuta alla presente crisi economica da pandemia:

1) non dovrebbe essere dichiarato il fallimento per effetto dell’esimente oggettiva della forza maggiore, di cui già si è detto;

2) dovrebbe essere nominata una task force (OCC-Covid-19) di bravi commissari (o anche uno solo per le piccole imprese), che la possano aiutare nella gestione di almeno un anno di tempo, verso l’uscita dalla crisi con soluzioni adeguate;

3) lo strumento dovrebbe poter valere anche per le piccole imprese, destinate anch’esse, come le imprese maggiori, alla positiva soluzione della continuazione dell’attività aziendale o a quella della liquidazione giudiziale;

4) la gestione accompagnata dovrebbe essere vigilata e continuamente monitorata da giudici esperti, appartenenti a sezioni specializzate, alle quali bisogna rapidamente rimettere mano (basta fare riferimento ai lavori della Prima Commissione Rordorf, in cui erano già previste e ne era anche prevista la modalità del potenziamento);

5) ognuno dovrebbe dare il massimo per il bene comune, sapendo che il benessere del gruppo genera benessere individuale (tipico atteggiamento sociale dei Giapponesi).

Giova ribadire che, per evitare lo spettro del fallimento sistemico bisogna individuare soluzioni azzeccate, funzionali, vere, e farlo presto, avendo presente che subito è già tardi.



[1] Vedi il mio scritto “La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza.”, in questo sito (http://www.ilcaso.it/articoli/cri.php?id_cont=1181.php).

[2] Da GALLETTI D., “Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra”, Il Fallimentarista.it, Focus del 14 aprile 2020.

[3] In senso positivo, di colui che anticipa una visione positiva delle cose e del mondo.


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