Bancario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 07/08/2020 Scarica PDF

L'onere della prova nei rapporti banca/correntista. Sentenza Corte Cassazione, I Civile, N. 7895/2020

Renato Cappuccio, Dottore


1. La sentenza in epigrafe non appare rivoluzionaria nei contenuti eppure è appropriata per ribadire un principio, già enucleato precedentemente, che ridefinisce i rapporti tra le banche ed i clienti. Negli ultimi anni (Cass. 28\1\18 n. 30822 11\11\19 n. 29050) i giudici di legittimità hanno tracciato il solco nel quale la sentenza 7895\2020 correttamente si innesta: il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto ex art. 2697 c.c. a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, di guisa che il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto utili e necessari. Peraltro, in tema di accertamento negativo, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare le circostanze che ne costituiscono il fondamento, regola che non soffre eccezioni a seconda delle qualità o della natura giuridica della parte attrice.

 

Nonostante questo orientamento definito, non sono poche le sentenze delle corti di merito che si esprimono in senso opposto nei casi in cui le parti coinvolte siano gli istituti di credito ed i loro clienti.

 

Storicamente è innegabile che la relazione tra banca e cliente per molti anni ha visto una indiscussa posizione di dominio della prima, allorquando i brevi ed opachi formulari contrattuali rimandavano ad altrettanto fumosi usi e consuetudini praticati sulla “piazza”; sul finire degli anni ottanta e per tutto il decennio successivo, invece, ci si è focalizzati su una puntuale ed a volte esasperata tutela del cliente, partendo dall’assunto di una sua ontologica situazione di debolezza e di indefettibile buona fede.

 

A partire dall’inizio del nuovo millennio, le decisioni della Corte di Cassazione hanno ricomposto le indebite alterazioni e ricondotto nei rispettivi alvei giuridici i soggetti coinvolti.

   

2. Nel merito, la sentenza in esame osserva che viola il principio ex art. 2697 c.c, la convinzione che, ogni volta la banca sia parte in giudizio, convenuta in azione di accertamento negativo o attrice in pagamento, deve dimostrare il suo credito con il conseguente onere di produrre la completa documentazione e gli estratti conto, intervenendo tale regola solo nel caso in cui essa sia arte attrice. Come detto, tale convinzione derivava dalla presunta ed insuperabile posizione di disparità tra banca e cliente, opponibile sempre e comunque. Per onestà intellettuale, invero, seppur economicamente sia innegabile uno squilibrio assoluto, la qualificazione della banca quale contraente forte, non deve condurre in una ripartizione iniqua dell’onere probatorio e non deve condizionare la dinamica processuale. A tal proposito chiaro è A. Zurlo in “Giuricivile.it” quando precisa che :” Il criterio di riparto codicistico non rischia di tradursi in una negazione della tutela riconosciuta alla parte debole del rapporto, che, viceversa, continua a rappresentare asintoto valido del sistema, improntato ad un diffuso paternalismo legislativo”. Pesi e contrappesi normano e bilanciano le pretese e gli aspetti più problematici. A tal proposito, infatti, l’articolo 119 , IV comma, del TUB, prevede il diritto per il cliente di ottenere non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni senza che sia necessaria alcuna particolare formalità o condizione. Un diritto che si fonda con i principi di buona fede, correttezza e solidarietà che sottendono tutte le obbligazioni contrattuali.

 

Il richiamato articolo appare finalizzato proprio a smussare le disparità sostanziali tra le parti e a rendere agevole il recupero della documentazione utile. Non di meno alcuni operatori del diritto, hanno in senso inverso, dedotto che proprio la previsione del IV comma art. 119 TUB “ sarebbe una disposizione impensabile ove non sussistesse, in punto di operatività, una radicale diversità di posizione tra banca e cliente rispetto alla raccolta delle prove documentali che alla detta operatività attengono (A.A. Dolmetta in” Prescrizione della ripetizione di rimesse solutorie: onere e vicinanza della prova”, IlCaso.it, 15\7\14). In questa sede non si concorda con questa valutazione poiché sembra decontestualizzare la norma dal periodo storico (1993) in cui formalizzata: anni in cui l’onorevole tentativo di porre fine ad abusi da parte delle banche avrebbe portato ad uno squilibro normativo di senso opposto. Invero già con la sentenza n.2596 del 12\4\83, la Suprema Corte aveva stabilito che “l’obiettiva difficoltà in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costituivo del diritto vantato, non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere che grava, comunque, su di essa”; in più che “l’onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio, non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi” (Cass. 15\4\02 n. 5427).

 

Il sistema è assolutamente equilibrato atteso che, se per un verso, l’articolo 2697 c.c. è impegnativo, per altro l’utente in posizione svantaggiata ha gli strumenti specifici (art. 119 TUB) e universali (art. 1375\1375 c.c.) che, in concorso tra loro, bilanciano diritti e doveri. Nel rapporto di conto corrente il cliente non può invocare il principio di “vicinanza” della prova al fine di spostare l’onere della prova in capo alla banca, considerato che ciascuna delle parti , di regola, acquisisce la disponibilità del documento (Cass. 12\12\19 n.33009).

   

3. A latere giova fare un breve cenno alla disciplina della conservazione degli estratti conto.

 

In soccorso vengono l’articolo 119 TUB, II comma e l’articolo 2220 c.c. Ambedue i richiami dispongono il termine decennale per la conservazione dei documenti.

 

Una tesi sostiene una stretta correlazione tra la disciplina codicistica delle scritture contabili e quella specialistica degli estratti conto. La giurisprudenza di legittimità, invece, considera gli estratti conto estranei alla categoria delle scritture contabili menzionate nell’articolo 2214 c.c., II comma: il libro giornale e il libro inventario.

 

Risolutivo è l’individuare la qualificazione giuridica del rapporto banca\cliente: mandato ex art. 1856 c.c.. La banca, infatti, assume il ruolo di mandataria ed è tenuta a rendicontare tutte le operazioni compiuta per conto del cliente (Cass. 31\101\08 n. 26314, Cass. 7\8\09 n. 18107). Dunque il dies a quo del decennio non decorre dalla data dell’ultima registrazione degli estratti conto, come dovrebbe essere se si facesse capo all’articolo 2220 c.c., ma dal giorno della conclusione del mandato o dell’estinzione del conto corrente (Cass. 22\8\85 n.44800).


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