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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 24/04/2020 Scarica PDF

Piani di riparto in sede esecutiva e fallimentare. I tribunali lombardi di Brescia e Milano convergono sull'approvazione "urgente", non soggetta al rinvio da normativa COVID-19

Mariano Danilo Agresti, Avvocato in Matera


Tribunale Milano, Sezione II, Pres. Est. Dott. Alida Paluchowski, circolare 15.4.2020

Fallimenti - Riparto - Sospensione Covid-19 - Trattazione urgente - grave pregiudizio per i creditori - situazione di grave necessità finanziaria del Paese - Trattazione in forma scritta - Sussiste

L’attività di ripartizione dei fallimenti è urgente, ai sensi dell’art. 83 comma 3 DL 18 /2020, ciò alla luce della situazione di grave necessità finanziaria del Paese in generale sottolineata anche dal DL 23 dell’8.4.2020, nonché delle imprese, dei lavoratori, dei professionisti che compongono il ceto creditorio di qualunque procedura concorsuale, anche al fine di reimmettere in circolo immediatamente le risorse finanziarie recuperate dalle procedure concorsuali per evitare il grave pregiudizio soggettivo per i creditori che il ritardo nella trattazione di questa materia certamente determina.

Le udienze di rendiconto sono urgenti ex art. 83 comma tre dl 18 /2020, in quanto inscindibilmente prodromiche al riparto finale di ogni fallimento ed alla chiusura dello stesso. Va adottata la c.d. forma scritta di trattazione, per poter celebrare anche durante la sospensione le relative udienze.

 

Tribunale Brescia, Sezione IV, Pres. Est. Dott. Simonetta Bruno, circolare 20.4.2020

Esecuzioni immobiliari - Distribuzione -  Sospensione Covid-19 - Trattazione urgente - Sussiste - Pignoramento presso terzi - Assegnazione somme - Sospensione Covid-19 - Trattazione urgente - Contradditorio in forma scritta - Sussiste

Viene reputata urgente l’attività di distribuzione, sia finale che parziale, in sede esecutiva immobiliare, con conseguente regolare decorso dei termini.

Viene reputata urgente l’attività di assegnazione delle somme nelle procedure di pignoramento presso terzi. Su istanza dei creditori il GOP provvede ad instaurare il contraddittorio in forma scritta.

 

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In un panorama giudiziario oltremodo variegato e disomogeneo, in cui la vigente disciplina emergenziale Covid-19 ex art. 83 del D.L. 18 del 17.3.2020 sembra aver riconosciuto ai Tribunali ampio potere “quasi normativo” processuale, oltre che giurisdizionale, di scegliere tra diverse regole di svolgimento del  processo, si segnalano due recentissimi provvedimenti resi dai Tribunali lombardi di Milano e Brescia, entrambi accomunati dalla condivisione della tesi per cui una serie di attività in materia di procedure fallimentari ed esecutive rivestano evidente carattere di “urgenza” e, pertanto, ben possano essere trattate subito, senza rinvii e sospensioni dei termini processuali, anche nel c.d. periodo cuscinetto che, da ultimo, il D.L. 23 dell’8.4.2020 ha prorogato sino all’11.5.2020.

Questa tesi sembra trovare il suo precursore nel contributo di autorevole autore (Saija Salvatore, 26.- (segue): l’urgenza della distribuzione, in D’Arrigo, Costantino, Fanticini, Saija, Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari, inExecutivis 29.3.2020).

In particolare, sulla gestione dei riparti nelle procedure fallimentari, il Tribunale di Milano Sezione II, Presidente Estensore Dott. Alida Paluchowski, con provvedimento circolare del 15.4.2020, condiviso con i Giudici di Sezione, ha ritenuto “l’attività di ripartizione dei fallimenti URGENTE, ai sensi dell’art. 83 comma 3 DL 18 /2020, ciò alla luce della situazione di grave necessità finanziaria del Paese in generale sottolineata anche dal DL 23 dell’8.4.2020, nonché delle imprese, dei lavoratori, dei professionisti che compongono il ceto creditorio di qualunque procedura concorsuale, anche al fine di reimmettere in circolo immediatamente le risorse finanziarie recuperate dalle procedure concorsuali per evitare il grave pregiudizio soggettivo per i creditori che il ritardo nella trattazione di questa materia certamente determina.”

In virtù dell’intervenuta declaratoria generale di “urgenza” dei riparti fallimentari, il Tribunale meneghino ha poi disposto le seguenti specifiche modalità procedurali da seguire per giungere alla dichiarazione di esecutività del riparto (parziale o finale che sia), durante il periodo di sospensione, la cui esecuzione dovrà poi avvenire attraverso i mandati telematici: in sostanza, il Curatore, depositato il piano, deve  provvedere “a dare tempestiva comunicazione del deposito del piano di riparto e del decreto che ordina il deposito a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, avvertendoli esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio in via telematica previa richiesta e che, ESSENDO INTERVENUTA LA DECLARATORIA DI URGENZA ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l’approvazione si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti. Pertanto eventuali reclami o semplici osservazioni devono essere presentati con invio e deposito telematico, sia al curatore alla pec del fallimento che alla mail del curatore dal medesimo comunicata (stanti le problematiche di riduzione del personale al solo presidio che impediscono di effettuare efficaci controlli sulla mail di cancelleria) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del decreto che ordina il deposito in cancelleria con le modalità di cui all’art. 36 l.f. , non applicandosi la sospensione sino al 11.05.2020…”

Il provvedimento/circolare del Tribunale di Milano si distingue poi per la ritenuta “urgenza”, esente da rinvii e sospensioni, non solo dei riparti, ma anche delle udienze di rendiconto “in quanto inscindibilmente prodromiche al riparto finale di ogni fallimento ed alla chiusura dello stesso.”, da celebrarsi anche durante la sospensione, adottando la c.d. trattazione in forma scritta, secondo un dettagliato disciplinare diretto a garantire anche il contraddittorio e l’eventuale partecipazione del fallito.

Sulla tesi del carattere ex se “urgente” dei riparti concorsuali converge, poi, l’altra recentissima pronuncia oggetto del presente contributo.

A distanza di pochi giorni dal ricordato provvedimento del Tribunale di Milano Sezione Fallimentare, è intervenuta la circolare del Tribunale di Brescia Sezione IV civile fallimentare­procedure concorsuali­esecuzioni, Presidente Estensore Dott. Simonetta Bruno, del 20.4.2020, che ha del pari reputatourgente l’attività di riparto, sia finale che parziale, in sede fallimentare”, così disponendo:

Pertanto, i Curatori sono invitati a depositare i piani di riparto. Per i piani di riparto già depositati, non applicandosi la sospensione sino al giorno 11 maggio 2020, verrà data, a cura dei Curatori, comunicazione del piano di riparto e del conseguente decreto del G.D. a tutti i creditori ammessi al riparto, ai creditori opponenti e ai creditori in prededuzione non ancora soddisfatti.

Le eventuali osservazioni o reclami dovranno pervenire mediante deposito telematico ovvero mediante mail all’indirizzo pec: fallimentare.tribunale.brescia@giustiziacert.it o anche mediante mail all’indirizzo fallimentare.tribunale.brescia@giustizia.it.

A seguito di tali incombenti, non applicandosi la sospensione sino al giorno 11 maggio 2020, per la dichiarata urgenza, il G.D. provvederà ad approvare il piano di riparto e ad ordinare i pagamenti, ovvero, in caso di osservazioni o di reclamo, provvederà ad instaurare contraddittorio mediante scambio di memorie.

La ricordata circolare del Tribunale di Brescia dichiara poi espressamente “urgenti” anche le seguenti ulteriori attività inerenti le procedure fallimentari e concorsuali: liquidazione dei compensi ai Commissari giudiziali, ai Liquidatori giudiziali e ai Professionisti che hanno svolto attività a favore della procedura; emissione dei mandati di pagamento; attività di chiusura dei fallimenti.

Da segnalare, inoltre, che il Tribunale di Brescia sposa la tesi dell’urgenza non solo per i predetti aspetti delle procedure concorsuali, ma anche in materia di esecuzioni immobiliari e pignoramenti presso terzi.

Per le esecuzioni immobiliari, dispone:

Viene reputata urgente l’attività di distribuzione, sia finale che parziale, in sede esecutiva immobiliare, con conseguente regolare decorso dei termini.

Pertanto, i Professionisti Delegati sono invitati a predisporre i progetti di distribuzione, dandone comunicazione a tutti i creditori ammessi al riparto, con le modalità già in uso.

Il Professionista Delegato provvederà a depositare il progetto di distribuzione in via telematica, dando prova della comunicazione ai creditori.

Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante deposito telematico ovvero mediante mail all’indirizzo del Professionista Delegato che, in tal caso, provvederà al deposito telematico.

A seguito di tali incombenti, il G.E. provvederà ad approvare il progetto di distribuzione, ovvero, in caso di contestazioni, provvederà ad instaurare contraddittorio mediante scambio di memorie.

 

Per i pignoramenti presso terzi:

Compatibilmente con l’attività che i Giudici Onorari sono disponibili a svolgere nel periodo in oggetto, viene reputata urgente l’attività di assegnazione delle somme nelle procedure di pignoramento presso terzi.

Pertanto, i creditori sono inviatati a presentare apposita istanza rivolta al G.O.P., da depositare telematicamente, e il GOP provvederà ad instaurare in contraddittorio in forma scritta.”.

Le due pronunce dei Tribunali lombardi si lasciano apprezzare per la scelta coraggiosa di adottare una soluzione applicativa allargata dei dettami emergenziali in tema di processo civile, per non bloccare l’operatività del sistema giudiziario in quei settori in cui vi sono cospicue liquidità giacenti (Cash in Court).

Le disposizioni rese dal Tribunale di Brescia, pur interessanti per la scelta di campo operata, appaiono un po’ stringate sotto il profilo motivazionale della “urgenza” e “grave pregiudizio delle parti”; profilo questo che, invece, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. a), ultima parte, D.L. 18/2020, dovrebbe accompagnare il provvedimento da rendere, per le causa già iniziate, ad opera del Giudice Istruttore o dal Presidente del Collegio incaricato della trattazione di affari altrimenti soggetti a rinvio e/o sospensione dei termini.

Il requisito dell’urgenza è più motivato dal Tribunale di Milano che, come detto, lo ravvede  in modo sostanzialmente generalizzato, “alla luce della situazione di grave necessità finanziaria del Paese in generale sottolineata anche dal DL 23 dell’8.4.2020, nonché delle imprese, dei lavoratori, dei professionisti che compongono il ceto creditorio di qualunque procedura concorsuale”, così ritendo di poter prescindere da uno specifico onere probatorio che, di solito, dovrebbe assolvere la parte interessata a far valer il grave pregiudizio da rinvio emergenziale di udienze e termini processuali.

Quest’ultima scelta interpretativa appare meritevole di approfondimento, potendo per alcuni versi richiamare all’interprete la figura del fatto notorio (art. 115, c. 2, cpc): è oramai noto, pacifico, rientrante nella comune esperienza il fatto che, a seguito della pandemia Covid-19 e delle conseguenti misure emergenziali in atto e, in particolare, dei gravissimi effetti negativi causati all’economia dal protrarsi generalizzato della chiusura di tutte le attività imprenditoriali e lavorative, il ritardato incasso delle cospicue somme disponibile nella casse giudiziarie potrebbe avere diffusi esiti economici esiziali e, comunque, causare grave pregiudizio per l’intero ceto creditorio in sede esecutiva o concorsuale.

In questi giorni la tesi della “urgenza” distributiva è stata sostanzialmente condivisa anche da altri Giudicanti (in tal senso, ad esempio, sembrano orientati anche Tribunale Venezia 1 aprile 2020, Est. Zanon; Tribunale Padova 1 aprile 2020, Est. Amenduni; Tribunale Napoli Nord 31 marzo 2020, Est. Auletta, sebbene in tali provvedimenti manchi un’espressa dichiarazione di urgenza).

Allo stato dell’arte, deve tuttavia darsi atto che questa tesi trova diverse opinioni contrarie di altri Tribunali che, invece, ritengono i riparti trattabili sì in forme semplificate, ma solo dopo il periodo cuscinetto da ultimo prorogato sino all’11.5.2020 (cfr. Tribunale Mantova 9 aprile 2020, Est. Gibelli-Bernardi; Tribunale Bergamo 2 aprile 2020, Est. De Simone;Tribunale Salerno 18 marzo 2020, Est. de Lucia; Tribunale Crotone 25 marzo 2020, Est. Agostini-Rizzuti).

Tali differenti soluzioni applicative giurisprudenziali appaiono fonte di diverse problematiche generali, anche per la tenuta costituzionale della normativa processualcivilistica emergenziale che, ora più che mai, richiede invece l’adozione di regole quanto più condivise, giuste e uguali per tutti.

Si conclude con l’auspicio che possa presto sconfiggersi l’invisibile Covid-19 e tornarsi quanto prima alle previsioni ordinarie e comuni del codice di rito.


Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici

I provvedimenti giurisprudenziali inediti oggetto di commento sono stati condivisi nel gruppo di lavoro della neocostituita A.C.D.C. - Associazione nazionale di Coordinamento Custodi e Delegati.

Sul tema Coronavirus e piani di riparto, si segnalano i contributi di: D’Arrigo, Costantino, Fanticini, Saija, Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari, sito inExecutivis 29.3.2020; Crivelli, L’emergenza “Coronavirus” e le attività del processo esecutivo, Riv. esec. forzata n. 1/2020, p. 174 ss; Caramia, L’impatto del coronavirus sull’attività degli ausiliari del giudice nelle procedure esecutive immobiliari, sito IL CASO.it Opinioni, 2.4.2020; Caturano, COVID-19 ED NPL: Ripartire (le somme) per “ripartire”, sito Ex Parte Creditoris, 7.4.2020; Salati, Legislazione di emergenza da COVID-19 e sospensione della fase distributiva nelle esecuzioni immobiliari, sito IL CASO.it opinioni, 9.4.2020; Agresti M., Emergenza Covid-19 e fase distributiva immobiliare: vecchie e nuove prassi virtuose”, sito Diritto24, 17.4.2020; A.C.D.C., Proposte operative per la funzionalità delle liquidazioni coattive in epoca di pandemia da Coronavirus, sito IL CASO.it opinioni, 21.4.2020.


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