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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 18/02/2019 Scarica PDF

Cenni sulla sufficienza dell'estratto di ruolo per l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti previdenziali

Vincenza Palazzolo, Avvocato in Palermo


Questo contributo si propone di comprendere quale sia, in concreto, la portata attuale della disciplina delle istanze di ammissione al passivo fallimentare di crediti previdenziali proposte dai concessionari della riscossione, mediante l’analisi della giurisprudenza in materia di valenza probatoria dell’estratto di ruolo.  Più specificatamente, appare opportuno esaminare la sussistenza o meno dell’onere per l’istante di dimostrare i fatti costitutivi della domanda nonchè la fondatezza del credito, oltre che con l’allegazione dell’estratto di ruolo, anche con la produzione delle relate di notifica degli atti impositivi di cui agli estratti di ruolo.

Nel panorama attuale della giurisprudenza di legittimità si registrano pronunce contrastanti.

Con una pronuncia meritevole di menzione la Suprema Corte ha statuito che i crediti di natura previdenziale, fatti valere dal concessionario della riscossione, non possono essere ammessi solo sulla base del semplice estratto di ruolo, in quanto occorre provare la regolarità del procedimento di notifica dell’avviso di addebito[1].

Secondo l’interpretazione della richiamata pronuncia, in tema di ammissione allo stato passivo, l'iscrizione a ruolo di una pretesa creditoria di natura previdenziale non consente l'applicazione del meccanismo dell'ammissione con riserva, prevista dagli artt. 87 e 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale opera esclusivamente con riferimento ai crediti di natura tributaria, attesa la riserva di giurisdizione ad essi applicabile, con la conseguenza che,  l'accertamento del credito previdenziale è assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale la esercita secondo le competenze e le procedure previste dalla legge costituite dalla insinuazione e l'eventuale opposizione allo stato passivo.  Ne deriva che è demandato alla competenza del G.D fallimentare ogni e qualsivoglia valutazione in ordine alla pretesa azionata, ivi compresa la valutazione della validità del procedimento di notifica, con la conseguenza che il concessionario è tenuto a dimostrare la correttezza del procedimento di notifica dell’avviso di addebito.

Secondo, invece,  l’opposto orientamento giurisprudenziale: “ E’ possibile richiedere l’ammissione allo stato passivo di crediti tributari e previdenziali allegando gli estratti di ruolo a questi relativi, non essendo necessario provare la regolare notifica delle cartelle o degli avvisi al fallito in bonis o al curatore[2].

La motivazione posta a base del richiamato orientamento giurisprudenziale si fonda sulla circostanza che, con riguardo ai crediti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, all’art. 17, comma 1, stabilisce che "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva dell'entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici".  A tal fine il richiamato   D.Lgs. n. 46 del 1999 all’art. 18 opera un rinvio espresso al D.P.R n° 602/1973 prevedendo che "salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo 2 del titolo 1 e al titolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori". Ed al contempo il richiamato decreto legislativo pone anche dei limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R richiamato sulle procedure concorsuali, stabilendo all’art. 31 che "le disposizioni previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 e art. 90, comma 2, come sostituiti dall'art. 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”.

Dunque, secondo la giurisprudenza testé richiamata, l’art. 87, comma 2, poiché non richiamato espressamente dall’art. 31 del D.lgs,  è applicabile nel caso di crediti previdenziali: da qui  l’ammissibilità al passivo fallimentare dei crediti di cui alle istanze proposte dai concessionari sulla base del solo ruolo anche per i crediti previdenziali.

Ma ancora più recentemente la Suprema Corte di Cassazione si è soffermata sul punto, con più di una pronuncia, stabilendo che  “solo in presenza di contestazioni, che  il curatore ha l’onere di sollevare rispetto all’esistenza del credito a cui si riferisce il ruolo, sarà necessario che il Concessionario, essendo tenuto a dimostrare la fondatezza della pretesa direttamente in sede concorsuale, corrobori la prova già fornita aggiungendo al ruolo i relativi documenti giustificativi predisposti dall’ente previdenziale impositore [3]”.

Dunque, secondo quest’ultimo arresto, l’istanza di ammissione al passivo, avente ad oggetto crediti di natura previdenziale, è ammissibile sulla base del semplice ruolo ed in assenza della prova della regolare notifica degli avvisi di addebito: prova questa che si rende necessaria per il Concessionario solo nel caso di contestazioni sollevate dal curatore.

Questa posizione aggiunge un ulteriore elemento rispetto ai precedenti delineati, che si sostanzia nell’onere da parte del concessionario di provare la regolarità del procedimento di notifica dell’ avviso di addebito solo e se il curatore sollevi contestazioni.

I principi su cui si fondano le richiamate pronunce non appaiono tuttavia persuasivi.

Ed infatti, come noto, nell’ambito dell’accertamento del passivo dei crediti di natura previdenziale, come peraltro anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è applicabile il meccanismo della riserva di cui all’art. 88 del richiamato D.P.R 602/1973: norma questa che consente al curatore di impugnare l’atto impositivo notificato al curatore nei termini di legge presso le sedi competenti. E la mancata applicazione ai ruoli previdenziali del meccanismo della riserva devolve in toto la competenza al giudice delegato di decidere in ordine alle eccezioni sollevate dal curatore.

Ora, una delle prime contestazioni che il curatore di norma eccepisce è proprio quella sulla regolarità del procedimento di notifica effettuato dall’ente impositore circa gli avvisi di addebito: contestazione questa che, in assenza della prova in atti da parte del Concessionario della notifica degli avvisi di addebito, il curatore non può più esercitare.

Inoltre, il procedimento di verifica dei crediti in sede fallimentare si svolge con le forme del rito sommario, con la conseguenza che il curatore ha facoltà di muovere contestazioni in ordine al ruolo allegato all’istanza di insinuazione allo stato passivo in seno al progetto di stato passivo, da depositarsi perentoriamente nel termine di 15 gg prima dell’udienza di verifica dei crediti. Pertanto, in ossequio alla giurisprudenza più recente, in presenza di contestazioni da parte del curatore, il concessionario ha l’onere di provare l’avvenuta notifica degli avvisi di addebito, alla prima difesa utile, ossia in sede di osservazioni allo stato passivo dunque entro 5 giorni prima della udienza di verifica dei crediti.

Alla luce di quanto precede, emerge con evidenza come la circostanza che il concessionario ha l’onere di provare il procedimento di notifica solo nel caso  di contestazioni e, dunque, solo in sede di osservazioni allo stato passivo,  comprima la facoltà del curatore di esercitare effettivamente e più compiutamente la tutela giurisdizionale, vedendosi preclusa la possibilità di analizzare, già in prima battuta, ossia in sede di redazione del progetto di stato passivo, l’effettiva sussistenza dei crediti.

Ne deriva che, il curatore fallimentare, già in sede di redazione del progetto di stato passivo, si troverebbe costretto a sollevare, in via cautelativa, fatti estintivi del credito, come la prescrizione o la decadenza del diritto del concessionario a riscuotere, salvo poi apprendere in sede di osservazioni, che vi siano validi atti interruttivi della prescrizione o a confermare quanto cautelativamente sollevato in sede di redazione del progetto. 

A ciò si aggiunga che, la brevità del termine concesso dalla legge al creditore per formulare osservazioni allo stato passivo, potrebbe comportare una maggiore probabilità di opposizioni allo stato passivo, nel caso in cui il concessionario non contestasse alla prima difesa utile le osservazioni del curatore: il tutto in violazione dei principi vigenti nel nostro ordinamento deflattivi del contenzioso.



[1] Si veda Cass. 12.12.2017 n° 29806.

[2] Si veda Cass. Sez. VI 20 giugno 2017 n° 20784, Cass. Civ. n° 25192/2017; Civile Ord. 6 n° 45 del 2018 del   03.1.2018, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 21/07/2017, n. 18120).

[3]   Si veda  Civ. Sez I, Ord. 16.05.2018 11954 - Si veda dello stesso tenore: Ordinanza 30.07.2018 n° 20054.


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