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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 31/08/2014 Scarica PDF

PCT: conseguenze nell'European Small Claim e nelle procedure in cui siano coinvolti cittadini stranieri

Berto Rebecca, .


Il regolamento comunitario 861/2007/CE ha introdotto il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (European Small Claim) con l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone[1] e si può aggiungere la libera circolazione delle merci. Obiettivo dichiarato del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è quello di semplificare ed accelerare le controversie che presentano elementi di estranietà rispetto al territorio o alla popolazione dello Stato del foro competente. Difatti la Small Claim è stata introdotta per offrire uno strumento processuale per tutte quei contenziosi transfrontalieri che coinvolgono persone o imprese aventi la propria sede o residenza in nazioni diverse: essa viene soprattutto usata nell’E-commerce e nel M-commerce, dove spesso i contratti di compravendita presentano elementi di estraneità rispetto al territorio nazionale. Un tipico esempio è quello di una persona residente a Edinburgo che acquista da un venditore italiano online una borsa di marca. La borsa non viene consegnata oppure la stessa presenta dei vizi o difetti: si tratta di classici esempi di inadempimento contrattuale. Se la questione non viene risolta in via stragiudiziale, di fronte a tale inadempimento del venditore, la persona residente ad Edinburgo può attivare un’ European Small Claim.

Tale istituto costituisce uno strumento alternativo al procedimento civile attivabile nei singoli Stati Membri, secondo i rispettivi codici di procedura civile. Come è noto il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si caratterizza:

- per essere una procedura prevalentemente scritta, sebbene sia prevista l’escussione di testimoni, qualora il Giudice lo ritenga rilevante

- per la predisposizione dei moduli standard da compilare online nella lingua del Giudice chiamato a decidere della controversia.

- per i limiti temporali per il deposito di repliche e per la decisione del Giudice competente

- per essere attivabile dal singolo senza la necessità di assistenza legale

- per il mantenimento di spese processuali entro limiti ragionevoli

- per l’ incoraggiamento dell’uso di moderne tecnologie come per esempio videoconferenze

- per l’immediata esecutività delle sentenze anche in altri Stati Membri dell’Unione Europea

Per ora il limite di valore di tale procedura è di Euro 2.000,00 ed in quanto tale rientrante in Italia nella competenza del Giudice di Pace. Tuttavia la Commissione Europea ha depositato il 19 novembre 2013 una proposta per aumentare il valore dell’ European Small Claim dagli attuali Euro 2.000,00 ad Euro 10.000,00, con l’intento di rendere disponibile tale strumento semplificato anche alle piccole imprese[2] (2). A tale fine si aggiunge anche quello implementare l’efficienza e la rilevanza delle procedure europee all’interno della vita quotidiana[3] (3), visto che viene ritenuto un modo per aumentare la crescita economica all’inpassivo fallimentare da parte di un creditore residente all’estero al fine di far valere un credito vantato nei confronti di un’azienda italiana decotta, sia di fatto impossibile a causa degli ostacoli riscontrati nella richiesta di attivazione di una pec.

A seguito dell’introduzione dell’art.31bis con D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 le istanze di ammissione al passivo possono essere presentate esclusivamente via posta elettronica certificata: la facoltà d’invio via posta raccomandata o via fax è stata espressamente esclusa dal legislatore.

Al momento dell’acquisto e attivazione di una casella di posta certificata vengono obbligatoriamente richiesti dati personali come l’indirizzo di residenza in Italia ed i dati relativi al codice fiscale: in assenza di codice fiscale non è possibile attivare la pec del Governo italiano. Gli altri internet service provider prevedono obbligatoriamente l’indicazione della residenza in Italia, senza alcuna previsione della dicitura estero. Se invece tale dicitura è presente nel modulo online compilabile, l’illusione dura poco: difatti si richiede per esempio al cittadino danese di presentarsi di persona presso gli uffici in Italia dell’internet provider per controllare l’identità dello stesso e per perfezionare l’attivazione della casella di posta elettronica certificata. Se alla fine si riesce ad ovviare tali ostacoli, la casella di posta elettronica viene attivata con tale ritardo che i termini processuali, previsti a pena di decadenza, sono ampiamente scaduti. Un’istanza di rimessione dei termini sarebbe pensabile, ma la mancata attivazione tempestiva di una pec da parte di un internet provider è un motivo sufficiente per un Giudice?

La rimessione in termini, così come modificata dalla L.69/2009, ed inserita nell’art.153 c.p.c pare rappresentare un valido rimedio avverso i possibili errori del sistema informatico e di comunicazione fra cancelleria ed avvocati, come dimostrerebbe la recente ordinanza del Tribunale di Milano (Trib. Milano con ordinanza della X Sezione Civile del 10.04.2013). Tuttavia tale ordinanza ha provveduto a correggere degli errori materiali, che non inficiavano in alcun modo gli atti inoltrati e depositati in cancelleria. Difatti l’ordinanza in questione ha disapplicato le norme sulla domiciliazione: nel caso di specie l’avvocato domiciliatario non aveva comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, mentre agli atti risultava quello del procuratore, il cui indirizzo pec era stato reso noto anche al Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Per questo motivo non sono state considerate valide le comunicazioni della cancelleria inviate al domiciliatario. Nell’ordinanza, il Tribunale di Milano precisa che le stesse avrebbero dovuto essere comunicate al procuratore, visto che ne aveva fatto espressa richiesta indicando la propria pec. Per chi scrive tale ipotesi, ossia che tramite l’art.153 c.p.c. si rimetta in termini chi sia incorso in decadenze per una mancata attivazione tempestiva di una pec, è una visione troppo ottimistica.

La previsione contenuta nell’art.31bis della legge fallimentare così come è scritta attualmente risulta essere fortemente pregiudizievole nei confronti di un cittadino dell’Unione Europea che non risiede in Italia, il quale di fatto non è posto nelle condizioni di poter esercitare un elementare azione come quella di comunicare ad un curatore fallimentare il credito vantato. Tale impossibilità di fatto non viene di certo ovviata laddove  viene precisato che „Ove non si disponga di un proprio indirizzo P.E.C., il creditore potrà anche utilizzare l’indirizzo P.E.C. di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria)

Per ritornare all’esempio di prima, in concreto cosa dovrebbe fare il cittadino danese per far valere un proprio credito nei confronti per esempio di un’azienda italiana decotta operante nel commercio elettronico? „Rivolgersi ad un professionista italiano, come suggerito da alcuni? O come viene ritenuto molto frettolosamente da altri una casella di posta elettronica certificata è facilmente attivabile: argomento del tutto smentito dalle prime applicazioni pratiche. Anche questa impostazione tradizionale di doversi rivolgere per delle questioni giuridiche semplici ad un professionista, come appunto comunicare un proprio credito ad un curatore fallimentare, va nella direzione opposta da quanto perseguito dal legislatore europeo. Quest’ultimo, anche attraverso procedure come la Small Claim, persegue l’intento di semplificare le procedure giuridiche e gli atti introduttivi, in modo che il singolo possa risolvere problematiche giuridiche semplici, senza dover ricorrere necessariamente ad un professionista.

Difatti la Commissione Europea in data 12 marzo 2014 ha presentato una raccomandazione, 2014/135/UE, nella quale, con riferimento alle procedure fallimentari e di ristrutturazione del debito delle aziende, si raccomanda fra l’altro, che i creditori dovrebbero godere di parità di trattamento indipendentemente dal luogo in cui si trovano: nei piani di ristrutturazione essi hanno diritto di votare la proposta di concordato preventivo  tramite i mezzi di comunicazione a distanza, come per esempio lettera raccomandata o tecnologie elettroniche sicure.

I mezzi di comunicazione a distanza devono essere anche accessibile a chiunque, indipendentemente dal luogo di residenza, come per esempio i moduli online, i fax o le raccomandate. In caso contrario si ritorna al punto di partenza: la tecnologia elettronica sicura ma limitata al territorio di uno Stato Membro è in aperto contrasto con la Carta dei diritti dell’Unione Europea (2000/C364/01), la quale stabilisce requisiti stringenti per limitare l’esercizio dei diritti e delle libertà delle persone.

In realtà appare evidente che il legislatore, nel momento in cui ha ha introdotto l’obbligatorità della pec nelle comunicazioni al curatore fallimentare, non  abbia considerato che l’operatività delle aziende italiane nell’E-commerce ed M-commerce non sono limitate al territorio nazionale, ma si estendono anche all‘estero. Sotto questo profilo si ricorda che la Corte Costituzionale ha ribadito che deve essere garantita l’effettività della tutela togliendo di mezzo qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o difficile l‘ esercizio da parte di uno qualunque degli interessati[4].

Tuttavia per il decreto ingiuntivo europeo (European payment order), è stata prevista un’eccezione al processo civile telematico.

Qui non si tratta di disdegnare tecnologie moderne; anzi al contrario soluzioni molto efficaci sono state sperimentate con successo in altri paesi dell‘ Unione Europea. In Germania, per esempio, la legge fallimentare richiede solamente che l’istanza di ammissione al passivo fallimentare sia presentata per iscritto in duplice copia.

La stessa può essere presentata mediante l’uso di tecnologie elettroniche, se il curatore ha dato il proprio espresso consenso. Difatti il curatore nella comunicazione ad ogni creditore dell’avvenuta apertura della procedura concorsuale, fornisce anche un link al proprio sito internet con l’indicazione del numero di procedura ed una password. Tramite tali dati ogni creditore può accedere al modulo online, completare direttamente online l’istanza di ammissione e caricare i documenti a sostegno della propria pretesa. Tuttavia rimangono valide e quindi vengono ugualmente esaminate le istanze di ammissione inviate via raccomandata a/r o via fax[5].

Le considerazioni fin qui svolte non sono sterili elucubrazioni teoriche, ma hanno rilevanza da un punto di vista della pratica giuridica. Se già nelle procedure concorsuali emergono impedimenti all’esercizio di diritti da parte di cittadini europei, i timori che le stesse problematiche si presentino in futuro all’interno della procedura europea di modesta entità, in particolare non solo al momento dell’atto introduttivo, ma anche per il corretto proseguimento della stessa, non sono poi così infondati. Soprattutto alla luce del progetto presentato l’anno scorso dalla Commissione Europea volta ad estendere la Small Claim a cause aventi valore fino a Euro 10.000,00 e come tali rientranti completamente nella riforma del processo civile telematico così come recentemente approvato



[1] Regolamento 861/2007/CE

[3]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1095_en.htm No consumer or business claim is too small for justice to be served", said Vice-President Viviane Reding, the EU’s Justice Commissioner. "Having listened to consumers and businesses, today the Commission is proposing rules that will make a truly European procedure more effective and relevant to daily life. At a time when the European Union is facing big economic challenges, improving the efficiency of justice in the EU is key to restoring growth and boosting trade. Today, we are acting to simplify the procedure for resolving low-value disputes in our Single Market. Consumers and SMEs should feel at home when they buy cross-border.

[4] V. Corte Cost. sentt.48/1968 e 372/1988.

[5] § 174 InsO.


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