Tributario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 16/03/2016 Scarica PDF

È nulla la cartella di pagamento notificata senza "CAN"

Angelo Ginex, Avvocato in Bari


Sommario: 1. La pronuncia della CTP di Campobasso n. 68/2016. - 2. La giurisprudenza di legittimità in tema di notifica della cartella di pagamento. - 3. Considerazioni conclusive.


     

1. La pronuncia della CTP di Campobasso n. 68/2016

È affetta da nullità la cartella di pagamento notificata da Equitalia mediante spedizione diretta della raccomandata postale, qualora il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario ed a quest'ultimo non sia stata trasmessa l'ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione (c.d. CAN).

È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con sentenza del 1° febbraio 2016, n. 68, che stride irrimediabilmente con il prevalente orientamento della giurisprudenza tributaria di legittimità, recentemente ribadito con sentenza n. 3254/2016.

Con la pronuncia in commento, i Giudici molisani hanno affermato tout court che, in caso di notifica diretta, da parte di Equitalia, a persona diversa dal destinatario della raccomandata contenente la cartella di pagamento, è necessario che venga inviata anche l'ulteriore raccomandata attestante l'avvenuta notificazione.

Ciò, in considerazione di quanto previsto all'art. 7, ultimo comma, della Legge n. 890 del 1982, secondo cui "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

Ma non solo. I Giudici di merito precisano altresì che "nel dettare la disciplina della comunicazione dell'avviso di avvenuta notificazione (CAN) dell'atto a persona diversa dal destinatario, il legislatore fa riferimento al solo invio della raccomandata, diversamente da quanto disposto dall'art. 8 della Legge citata per la notifica mediante deposito del plico, contenente l'atto da notificare presso l'ufficio postale (prevista per l'ipotesi di irreperibilità o assenza di persone), notifica quest'ultima per la quale è richiesta la raccomandata con avviso di ricevimento con cui si avvisa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico (c.d. CAD)".

La vicenda trae origine dalla presentazione di un ricorso avverso un preavviso di fermo di autoveicolo, notificato dall'Agente della riscossione ed avente ad oggetto debiti vari, tra i quali alcuni di natura tributaria, contenuti in una cartella di pagamento indicata nel provvedimento impugnato.

Il contribuente impugnava detto provvedimento di fermo amministrativo, deducendo, tra gli altri motivi, anche la nullità della notifica della sottostante cartella di pagamento, atteso che la stessa era stata consegnata ad un familiare convivente ed al destinatario non era stata spedita la comunicazione di avvenuta notificazione.

I Giudici molisani, rilevato che, dalla documentazione prodotta, la cartella risultava notificata a familiare convivente e che al destinatario non era stata spedita la c.d. "CAN", concludevano che, come da principio consolidato nella giurisprudenza, l'omessa spedizione dell'avviso previsto dall'art. 7 citato rende nulla la notifica per il destinatario della stessa, in quanto detta omissione costituisce non già irregolarità, ma nullità.

   

2. La giurisprudenza di legittimità in tema di notifica della cartella di pagamento

Come noto, la disciplina della notificazione della cartella di pagamento è contenuta nell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973, il quale dispone, innanzitutto, che tale notifica è effettuata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

Successivamente, la disposizione citata prevede altresì che tale notifica possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso; in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, ovvero dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte di Equitalia, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il primo comma dell'art. 26 citato prevede, oltre ad una modalità di notifica di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati, anche una modalità di notifica alternativa che è interamente affidata all'Agente della riscossione ed all'ufficio postale.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione della cartella da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr., ex multis Cass., sentenze nn. 8333/2015 e 23182/2015).

La Suprema Corte ha stabilito anche che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'Agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata, né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata.

Quindi, la cartella, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr., ex multis Cass., sentenza n. 9246/82015).

Dunque, acclarata la possibilità per Equitalia di procedere alla notifica diretta tramite spedizione di raccomandata postale con avviso di ricevimento, occorre stabilire se, in tal caso, la consegna del plico a persona diversa dal destinatario renda indefettibile l'ulteriore formalità dell'invio della raccomandata attestante l'avvenuta notificazione.

   

3. Considerazioni conclusive

L'art. 7 della Legge 890/1982 (applicabile in caso di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale) prevede espressamente che, se il plico non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale gliene dà notizia a mezzo di lettera raccomandata con cui comunica l'avvenuta notificazione dell'atto.

Sulla base di tale disposizione normativa, i Giudici di Campobasso hanno correttamente ritenuto che, in caso di consegna del plico raccomandato contenente la cartella a persona diversa dal destinatario, deve essere inviata, a pena di nullità, al medesimo destinatario la comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN).

Tuttavia, la Suprema Corte ritiene, a contrariis, che, in tali casi, non sia necessario l'invio della raccomandata attestante l'avvenuta notificazione, in quanto alla notificazione semplificata tramite spedizione postale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge 890/1982.

Orbene, a sommesso parere di chi scrive, la soluzione cui pervengono i Giudici molisani appare pienamente condivisibile, in quanto, oltre al dato testuale dell'art. 7 citato, che è chiarissimo al riguardo, non può revocarsi in dubbio che tale disposizione debba essere applicata anche in caso di notificazione semplificata tramite spedizione postale.

Diversamente, non si comprenderebbe la ragione per la quale, nei casi di consegna a persona diversa dal destinatario della raccomandata contenente la cartella di pagamento, debbano essere espletate formalità differenti a seconda che la notificazione sia avvenuta secondo la procedura ordinaria o quella semplificata.

Né può in alcun modo ritenersi che tale ragione possa essere rinvenuta nell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, laddove è disposto che, quando la notifica è eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, questa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento stesso sottoscritto dal destinatario o da persona diversa.

Invero, la disposizione normativa citata sancisce semplicemente la liceità del ricorso allo strumento del servizio postale e come debba essere individuata la data di notifica, ma non esclude affatto, in caso di notificazione semplificata, l'applicabilità della Legge 890/1982, che, come detto, concerne le notificazioni di atti a mezzo posta.

Anzi, si ritiene che proprio la notificazione semplificata richieda maggiori attenzioni, evidentemente in un'ottica garantista nei confronti del contribuente, per gli effetti che possono derivare dalla mancata conoscenza di un atto che per legge deve essere notificato al contribuente, in quanto, nella notificazione semplificata, è lo stesso Agente della riscossione che procede alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto di tali atti.

Ed in questo caso, altrettanto sommessamente, si ritiene che far valere la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. comporti un'ingiustificabile compromissione della posizione difensiva della parte, che viene gravata di un onere, a volte, quasi impossibile da assolvere, soprattutto nelle ipotesi in cui la persona diversa dal destinatario cui è stato notificato il plico non lo abbia poi consegnato, per una qualsiasi ragione, al destinatario medesimo.


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