Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE III
Del trasporto di cose

Art. 1687
Riconsegna delle merci

I. Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

II. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.

III. Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.