Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
SEZIONE III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
PARAGRAFO 1
Della rappresentanza

Art. 2212
Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

I. Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

II. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.