Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO IV
Della società in accomandita semplice

Art. 2324
Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

I. Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.