Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIV
Degli atti dello stato civile

Art. 452
Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

I. Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

II. In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.