Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO II
Delle successioni legittime
CAPO I
Della successione dei parenti

Art. 566
Successione dei figli (1)

I. Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

_______________
(1) Articolo sostituito dall'art. 76, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo dell'articolo sostituito era il seguente:
«Successione dei figli legittimi e naturali. I. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
II. Si applica il terzo comma dell'articolo 537».